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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 672/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI Sezione prima Verbale di udienza svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c.
Il 19/12/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta
AL, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 672/2024 R.G., promossa da:
nato a Vibo Valentia l'8.04.1967 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), c/da Monaci n. 1 - “Residence Albanova 2”, presso lo studio dell'avv. Nunziatina Castrovinci che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente - opponente
CONTRO
AVV. nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Caronia (ME), Via Foscolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
D'NN che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Resistente - opposta
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
l'avv. Nunziatina Castrovinci per l'opponente ; Parte_1
l'avv. B. ODDO per delega dell'avv. Giuseppe D'anna per la parte opposta.
I difensori delle parti precisano le conclusioni e si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO 1 Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., in conformità alla previsione di cui all'art. 14 del d. lgs. n.
150/2011, come modificato dal d. lgs. n. 149/2022, proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 130/2024, emesso e depositato dal Tribunale di Patti il 7.05.2024 e notificato in pari data, col quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 17.337,34, oltre interessi come da domanda, accessori, spese e compensi della procedura monitoria, per le attività difensive prestate in suo favore, da parte dell'avv. , nell'ambito del CP_1 procedimento penale n. 900/2015 R.G.N.R..
L'opponente eccepiva la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per l'indeterminatezza delle somme ingiunte, deducendo che la mancata produzione della parcella non poteva essere supplita con l'allegazione del solo parere di congruità di cui alla delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Patti del 19.04.2024.
Eccepiva, inoltre, la non dovutezza delle somme ingiunte, deducendo l'intervenuta violazione dell'obbligo di diligenza professionale da parte dell'avv. , per non essersi quest'ultimo CP_1 attivato, nell'ambito del predetto procedimento penale n. 900/2015 R.G.N.R., nel rilevare l'estraneità della documentazione del P.M., prodotta a sostegno dell'accusa elevata nei confronti di l'inadempimento professionale, secondo le deduzioni dell'opponente, Parte_1 avrebbe compromesso la possibilità di addivenire, all'esito dell'udienza preliminare, ad una sentenza di non luogo a procedere.
Eccepiva, infine, l'errata determinazione dei compensi posti a fondamento del D.I. opposto, deducendone la sproporzione rispetto alla natura dell'imputazione, nonché dell'entità dell'attività difensiva espletata, in violazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014; deduceva, altresì, la mancata applicazione dell'art. 12 comma 2 del D.M. che prevede il compenso unico maggiorato per il difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e, inoltre, la mancata riduzione del compenso ai sensi dell'art. 12, secondo comma, ultima parte del D.M.
55/2014.
Deduceva, infine, l'erroneità dei conteggi, per la mancata detrazione dell'importo di € 1.000,00, asseritamente, precedentemente incassato, a titolo di acconto, dall'avv. . Controparte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo l'accertamento dell'inadempimento professionale dell'avv. e, in subordine, la riduzione degli Controparte_1 importi ingiunti, nei limiti del giusto e del dovuto, con l'applicazione dei parametri di legge di cui al D.M. 55/2014, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.02.2025, si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria Controparte_1
2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto, previo l'accertamento del diritto ai compensi professionali nella misura corrispondente all'importo indicato nel parere di congruità emesso dal COA di Patti ovvero, in subordine, nella maggiore o minore misura ritenuta congrua, con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, per i motivi precisati in atti, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 19.06.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 28.02.2025, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sottoponeva alle parti, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:
“- il riconoscimento, in favore dell'avv. , della somma complessiva di euro Controparte_1
8.000,00 (compresi accessori) quale compenso dovuto per l'attività difensiva svolta nel procedimento n. 900/2015 RGNR, a totale soddisfacimento delle pretese creditorie di cui all'ingiunzione di pagamento, con conseguente sua revoca;
- compensazione per metà delle spese processuali tra le parti, comprese quelle della fase monitoria;
pagamento della parte residua a carico dell'opponente, con liquidazione come da D.I. opposto per la fase monitoria e applicando i parametri medi per la presente fase”.
Con ordinanza dell'1.08.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.07.2025, il Giudice integrava la superiore proposta conciliativa, proponendo l'ulteriore riconoscimento, in favore dell'avv. , delle spese vive richieste e degli accessori. Controparte_1
All'udienza del 24.10.2025, il Giudice prendeva atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
All'odierna udienza è decisa con la presente sentenza contestuale, previa precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza.
*****
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva la costituzione in giudizio della parte opposta, la quale si
è costituita in data 17.02.2025, ovvero non oltre dieci giorni prima della prima udienza fissata dal
Giudice con il decreto del 10.10.2024.
L'opponente deduce- tra le altre eccezioni- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'indeterminatezza delle somme con lo stesso ingiunte, poiché non risulta allegata alla domanda monitoria né nel presente giudizio copia della parcella su cui è stato chiesto il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Dall'analisi dei documenti, non risulta provato il contrario, ossia che la parcella sia stata prodotta.
L'eccezione risulta pertanto fondata.
3 Infatti, ai sensi dell'art. 633 cpc, “ Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro
o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata”.
L'art. 636 c.p.c. specifica che: “nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.
Alla luce del combinato disposto delle suddette norme, è evidente che la parcella rappresenta il documento per mezzo del quale il professionista elenca, in modo analitico, le attività svolte, indicando per ciascuna l'ammontare del compenso, in misura corrispondente alla voce tariffaria prevista ed è indispensabile come il parere correlato dell'Ordine professionale di appartenenza, come previsto dalla legge.
Nel caso in esame, l'avv. si è limitato ad allegare solo il parere di congruità e Controparte_1 non anche la parcella, come richiesta ai sensi dell'art. 636 c.p.c. sopra richiamato e trascritto.
Ed invero, come sopra già detto tale parcella non risulta agli atti del fascicolo monitorio (457/2024
R.G.) né è stata prodotta nell'opposizione; non è quindi ricostruibile il documento presupposto su cui è stato rilasciato il parere di congruità.
Né è possibile ricavare se quanto richiesto con il ricorso monitorio corrisponda a quanto oggetto di valutazione da parte dell'Ordine degli avvocati, attesa anche la genericità del ricorso monitorio, in cui sono elencate le somme richieste nel totale senza la specifica individuazione della tipologia e dell'entità dei parametri applicati a fronte di prestazioni professionali eseguite dinanzi ad autorità giudiziarie differenti e per fasi processuali che prevedono tariffe non omologhe.
Il ricorso infatti è articolato come segue: “I. onorari deliberati e ritenuti congrui per fase indagini preliminari, Gip/Gup e Tribunale collegiale: € 11.488,50; II. Spese generali 15% sul compenso totale: 1.723,28; III. Cassa Avvocati 4%: € 528,47; IV. I.V.A. 22%: € 3.022,86; V. Totale compensi: € 16.763,11; VI. Tassa parere, come da copia di bonifico del 23.04.2024 allegato
(all.11): € 574,23; VII. Totale dovuto (compensi, spese, acc. Di legge e tassa parere COA): €
17.337,34” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo).
4 Pertanto, il D.I. non poteva essere emesso e ciò rileverà solo in punto di spese processuali.
Occorre comunque valutare nel merito la pretesa creditoria, atteso che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà notoriamente luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese di giudizio (Cass. 23 luglio 2014, n. 16767; Cass. 15 luglio 2005, n. 15037)”
(Cassazione civile sez. I, 13/11/2024, n. 29294).
In ogni caso, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo concesso all'avvocato per il pagamento delle proprie competenze professionali, spetta al legale - attore in senso sostanziale, ancorché convenuto sul piano processuale - provare gli elementi costitutivi della pretesa per consentire al giudice di verificare le singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.
A tal riguardo, la produzione del parere di congruità della parcella, non è idoneo a provare il credito posto a fondamento del D.I. opposto, posto che il parere attesta la conformità della parcella alla tariffa, ma non prova, in caso di contestazione del debito, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari.
Così chiarito anche l'aspetto concernente la ripartizione dell'onere della prova nel presente giudizio, in particolare, vista l'assenza della parcella, l'onere probatorio graverà a fortiori sull'opposto.
Non è contestato il mandato professionale né lo svolgimento dell'incarico in quanto tale, ma è eccepito l'inesatto adempimento.
Si osserva che l'inadempimento contestato nell'esecuzione dell'attività professionale va valutato alla luce di elementi e circostanze che devono essere desunti dal caso concreto e rapportati alla natura, ovvero alla tipologia e al grado di complessità dell'attività svolta, non potendo l'inadempimento del professionista essere desunto dal mancato raggiungimento in sé dell'esito favorevole auspicato dal cliente, trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr. in tal senso Tribunale Milano, sez. I , 24/06/2020 , n. 3661; Tribunale Savona , sez. I , 29/04/2021 n.
335; Tribunale Rimini, 19/11/2019 n. 928; Cassazione civile, sez. III, 10/06/2016 n. 11906).
5 Ora, nel caso che ci occupa, l'avv. ha prodotto in allegato alla comparsa di costituizione CP_1 copiosa documentazione comprovante l'attività difensiva svolta, in favore del dott. , Parte_1 nel procedimento penale n. 900/2015 R.G.N.R.
Dal complessivo esame delle allegazioni di parte opposta si evince che l'espletamento del mandato difensivo conferito dal dott. sia avvenuto nella piena osservanza dell'obbligo di Parte_1 diligenza professionale qualificata, gravante sull'avvocato come previsto dagli artt. 1176, comma
2, e 2236 c.c.
Invero, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza, il contenuto di tale obbligo si sostanzia nel dovere di compiere ogni atto necessario per la salvaguardia dell'interesse del cliente, ivi inclusa l'opera di sollecitazione, dissuasione ed informazione, volte a rendere edotto l'assistito di tutti gli elementi riguardanti nel complesso la propria posizione, a tenerlo costantemente informato in itinere nonché a rappresentargli l'utilità così come i rischi connessi all'adozione di una determinata strategia processuale (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, n.
19520; Cassazione civile , sez. III , 06/05/2020 , n. 8494).
In tale ottica, l'avv. ha pienamente assolto l'onore probatorio su di sé gravante attraverso CP_1
l'allegazione della corrispondenza intercorsa con il cliente, da cui si evince che le strategie difensive venivano preventivamente concordate con l'assistito e con i co-difensori; dagli atti emerge, altresì, che il dott. veniva costantemente e puntualmente informato Parte_1 dell'andamento del processo e dell'esito di ogni udienza (cfr. allegati n. 43 e 47 alla comparsa di costituzione).
In aggiunta a ciò, si osserva che l'eccezione di inadempimento professionale sollevata dal dott.
si fonda essenzialmente sulla dedotta mancata contestazione, da parte dell'avv. Parte_1
, della produzione documentale che il P.M. poneva a sostegno dell'accusa. CP_1
In particolare, a detta dell'opponente, tale omissione ne avrebbe determinato il rinvio a giudizio, laddove ciò poteva essere evitato rilevando la totale estraneità della suddetta documentazione rispetto alla posizione dell'imputato, odierno opponente.
L'opponente deduce, in dettaglio, che in mancanza del dedotto inadempimento, il Tribunale avrebbe valutato diversamente la sua posizione, addivenendo ad una pronuncia di non doversi procedere;
che, ancora, il P.M. stesso, a seguito delle contestazioni mancate, avrebbe potuto richiedere l'archiviazione (vedi pagine 5 e 6 del ricorso introduttivo e pagina 9 delle note scritte depositate dall'opponente per l'udienza del 28.02.2025).
Va osservato che ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'avvocato per condotta omissiva occorre accertare, oltre l'inesatto adempimento del professionista, altresì la sussistenza di un nesso eziologico tra l'omissione contestata e l'esito sfavorevole per il cliente, in base ad una valutazione
6 prognostica fondata su criteri probabilistici (cfr. in tal senso Corte appello Firenze sez. IV,
15/03/2023, n. 529; Cassazione civile sez. II, 24/04/2023, n.10864).
Nel caso in esame, l'inadempimento contestato all'avv. in citazione è generico Controparte_1 per cui non è possibile ricostruire in concreto le ragioni per le quali la contestazione della produzione documentale del P.M. avrebbe potuto comportare delle sorti diverse per l'imputato.
Dagli atti risulta, come dedotto dalla parte opposta, tra l'altro, che il P.M. aveva richiesto l'acquisizione della predetta documentazione in relazione alla posizione di altri due soggetti indagati nel medesimo procedimento, come si evince dalla delega di indagine nei confronti della
Compagnia dei Carabinieri di Patti e dalla trascrizione delle intercettazioni relative alle conversazioni telefoniche intercorse tra e (cfr. allegati numero Parte_2 CP_2
53, 54 e 55 alla comparsa di costituzione e risposta).
Va, infatti, osservato che la richiesta di rinvio a giudizio allegata in atti non appare fondata su elementi di prova riconducibili alla documentazione del Pm cui fa riferimento l'opponente, ovvero il fascicolo n. R.G. 947/2014 della sezione lavoro e previdenza della Corte d'appello di Messina, presente nell'elenco dei documenti prodotti dalla Procura.
Del resto, l'esito del giudizio ( estinzione per intervenuta prescrizione), senza che l'imputato – medio tempore- munitosi di altro difensore, prima della discussione dibattimentale- abbia rinunciato alla decisione in rito- dimostra che il non ha subito alcun pregiudizio Parte_1 dall'attività difensiva dell'avv. . CP_1
Ne consegue il rigetto dell'eccezione dell'opponente relativa all'inadempimento professionale dell'Avv. . CP_1
Occorre esaminare, infine, la contestazione del quantum richiesto.
In primo ordine, va osservato che il conferimento del mandato difensivo all'avv. CP_1
decorre dal 28.01.2019, ovvero successivamente rispetto alla notifica dell'avviso di
[...] conclusione delle indagini preliminari, risalente al mese di ottobre 2018 (cfr. allegato n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta).
Va ritenuto, pertanto, che i compensi liquidabili vanno riconosciuti, esclusivamente, per le attività svolte in occasione dell'udienza preliminare, per tutte le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione;
nulla, invece, va riconosciuto per le indagini preliminari antecedenti al conferimento dell'incarico.
In atti è, altresì, documentato che la revoca del mandato conferito sia avvenuta in data 16.06.2022, ovvero mentre era in corso l'istruttoria dibattimentale nel procedimento penale n. 900/2015
R.G.N.R. (cfr. allegati numero 10 e 41 alla comparsa di costituzione e risposta).
7 Pertanto, i compensi relativi alle attività difensive espletate nel corso del dibattimento penale vanno riconosciuti rispetto alle fasi di studio, introduzione e trattazione/istruttoria del procedimento, dovendosi invece ritenere non dovuta la fase decisionale, celebrata successivamente rispetto alla revoca del mandato difensivo.
Nel caso in esame, il compenso che secondo il COA si assume calcolato secondo i valori medi, risulta in verità calcolato con i massimi, poi ridotti del 35% per superamento della soglia di congruità, come dedotto dallo stesso opposto in comparsa di costituzione (cfr. comparsa costituzione D'NN, pag. 28).
È opportuno osservare che nel parametrare i compensi del difensore, il Giudice non è comunque vincolato al parere di congruità espresso dal competente COA, ben potendosi discostare qualora emergano elementi tali da far ritenere che il compenso sia dovuto in misura ridotta (cfr. in tal senso
Tribunale Napoli Nord, sez. II, 14/03/2023, n. 1059).
Nel caso in esame, tale liquidazione costituisce il parametro massimo liquidabile, perché ad esso ha fatto riferimento il difensore nel richiedere il D.I..
Tenuto conto della natura dell'attività difensiva espletata, rivelatasi particolarmente complessa come ricostruibile dagli atti prodotti e considerando che la posizione del si inserisce Parte_1 in un processo particolarmente complesso anche per il numero elevato dei soggetti coinvolti, a prescindere dalla sua situazione posizione distinta da quella degli altri imputati, si ritiene che i compensi possano essere riconosciuti con l'applicazione dei parametri che la stessa parte opposta ha invocato (massimi ridotti al 35%), eccetto per la fase istruttoria del dibattimento che va liquidata con i parametri medi, avuto riguardo alla specifica posizione che il dott. ha assunto Parte_1 nell'ambito del procedimento penale sopra citato e all'attività difensiva documentata dall'avv.
. Controparte_1
Non può trovare, infine, applicazione la previsione di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.M.
55/2014, come pure eccepito dal ricorrente, atteso che è documentalmente provato come gli altri soggetti difesi dall'avv. , sebbene imputati nel medesimo procedimento penale, non CP_1 rivestissero la stessa posizione processuale dell'odierno opponente (cfr. allegati numero 9, 15, 16
e 48 alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce di tutto quanto argomentato, va rideterminato l'importo spettante all'avv. a titolo CP_1 di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento penale n. Parte_1
900/2015 R.G.N.R.
Il credito va, pertanto, rideterminato nella misura di Euro 6.580,30, di cui € 3.963,70 per l'attività difensiva espletata in occasione dell'Udienza Preliminare, ed € 2.616,60 per il dibattimento innanzi al collegio penale.
8 A ciò discende, sul piano processuale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna, tuttavia, dell'opponente al pagamento della somma rideterminata, pari ad € 6.580,30, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali vanno compensate per un quarto;
la restante parte va posta a carico dell'opponente, con liquidazione effettuata come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e dell'entità delle questioni giuridiche trattate, delle difese concretamente svolte dalle parti e del valore della controversia.
Nulla spetta per l'utilizzo di tecniche redazionali informatiche che facilitano la consultazione del giudice, in quanto non riscontrate nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice Unico, dott.ssa
Concetta AL, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 672/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 130/2024 emesso il 7.05.2024 dal Tribunale di Patti;
- Condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di € Parte_1 Controparte_1
6.580,30, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA, per le ragioni esposte in parte motiva, e al pagamento degli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- Compensa in ragion di 1/4 le spese di lite;
- Condanna al pagamento, in favore di parte opposta, della restante parte delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano – già ridotte - in € 109,12 per esborsi ed € 3.807,75 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe D'anna, che ha reso la relativa dichiarazione.
Così deciso, il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta AL
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI Sezione prima Verbale di udienza svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c.
Il 19/12/2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta
AL, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 672/2024 R.G., promossa da:
nato a Vibo Valentia l'8.04.1967 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), c/da Monaci n. 1 - “Residence Albanova 2”, presso lo studio dell'avv. Nunziatina Castrovinci che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente - opponente
CONTRO
AVV. nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Caronia (ME), Via Foscolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
D'NN che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Resistente - opposta
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
l'avv. Nunziatina Castrovinci per l'opponente ; Parte_1
l'avv. B. ODDO per delega dell'avv. Giuseppe D'anna per la parte opposta.
I difensori delle parti precisano le conclusioni e si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiedono che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO 1 Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., in conformità alla previsione di cui all'art. 14 del d. lgs. n.
150/2011, come modificato dal d. lgs. n. 149/2022, proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 130/2024, emesso e depositato dal Tribunale di Patti il 7.05.2024 e notificato in pari data, col quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 17.337,34, oltre interessi come da domanda, accessori, spese e compensi della procedura monitoria, per le attività difensive prestate in suo favore, da parte dell'avv. , nell'ambito del CP_1 procedimento penale n. 900/2015 R.G.N.R..
L'opponente eccepiva la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per l'indeterminatezza delle somme ingiunte, deducendo che la mancata produzione della parcella non poteva essere supplita con l'allegazione del solo parere di congruità di cui alla delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Patti del 19.04.2024.
Eccepiva, inoltre, la non dovutezza delle somme ingiunte, deducendo l'intervenuta violazione dell'obbligo di diligenza professionale da parte dell'avv. , per non essersi quest'ultimo CP_1 attivato, nell'ambito del predetto procedimento penale n. 900/2015 R.G.N.R., nel rilevare l'estraneità della documentazione del P.M., prodotta a sostegno dell'accusa elevata nei confronti di l'inadempimento professionale, secondo le deduzioni dell'opponente, Parte_1 avrebbe compromesso la possibilità di addivenire, all'esito dell'udienza preliminare, ad una sentenza di non luogo a procedere.
Eccepiva, infine, l'errata determinazione dei compensi posti a fondamento del D.I. opposto, deducendone la sproporzione rispetto alla natura dell'imputazione, nonché dell'entità dell'attività difensiva espletata, in violazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014; deduceva, altresì, la mancata applicazione dell'art. 12 comma 2 del D.M. che prevede il compenso unico maggiorato per il difensore che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e, inoltre, la mancata riduzione del compenso ai sensi dell'art. 12, secondo comma, ultima parte del D.M.
55/2014.
Deduceva, infine, l'erroneità dei conteggi, per la mancata detrazione dell'importo di € 1.000,00, asseritamente, precedentemente incassato, a titolo di acconto, dall'avv. . Controparte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo l'accertamento dell'inadempimento professionale dell'avv. e, in subordine, la riduzione degli Controparte_1 importi ingiunti, nei limiti del giusto e del dovuto, con l'applicazione dei parametri di legge di cui al D.M. 55/2014, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.02.2025, si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria Controparte_1
2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto, previo l'accertamento del diritto ai compensi professionali nella misura corrispondente all'importo indicato nel parere di congruità emesso dal COA di Patti ovvero, in subordine, nella maggiore o minore misura ritenuta congrua, con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, per i motivi precisati in atti, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 19.06.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 28.02.2025, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sottoponeva alle parti, ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:
“- il riconoscimento, in favore dell'avv. , della somma complessiva di euro Controparte_1
8.000,00 (compresi accessori) quale compenso dovuto per l'attività difensiva svolta nel procedimento n. 900/2015 RGNR, a totale soddisfacimento delle pretese creditorie di cui all'ingiunzione di pagamento, con conseguente sua revoca;
- compensazione per metà delle spese processuali tra le parti, comprese quelle della fase monitoria;
pagamento della parte residua a carico dell'opponente, con liquidazione come da D.I. opposto per la fase monitoria e applicando i parametri medi per la presente fase”.
Con ordinanza dell'1.08.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.07.2025, il Giudice integrava la superiore proposta conciliativa, proponendo l'ulteriore riconoscimento, in favore dell'avv. , delle spese vive richieste e degli accessori. Controparte_1
All'udienza del 24.10.2025, il Giudice prendeva atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
All'odierna udienza è decisa con la presente sentenza contestuale, previa precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza.
*****
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva la costituzione in giudizio della parte opposta, la quale si
è costituita in data 17.02.2025, ovvero non oltre dieci giorni prima della prima udienza fissata dal
Giudice con il decreto del 10.10.2024.
L'opponente deduce- tra le altre eccezioni- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'indeterminatezza delle somme con lo stesso ingiunte, poiché non risulta allegata alla domanda monitoria né nel presente giudizio copia della parcella su cui è stato chiesto il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Dall'analisi dei documenti, non risulta provato il contrario, ossia che la parcella sia stata prodotta.
L'eccezione risulta pertanto fondata.
3 Infatti, ai sensi dell'art. 633 cpc, “ Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro
o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata”.
L'art. 636 c.p.c. specifica che: “nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.
Alla luce del combinato disposto delle suddette norme, è evidente che la parcella rappresenta il documento per mezzo del quale il professionista elenca, in modo analitico, le attività svolte, indicando per ciascuna l'ammontare del compenso, in misura corrispondente alla voce tariffaria prevista ed è indispensabile come il parere correlato dell'Ordine professionale di appartenenza, come previsto dalla legge.
Nel caso in esame, l'avv. si è limitato ad allegare solo il parere di congruità e Controparte_1 non anche la parcella, come richiesta ai sensi dell'art. 636 c.p.c. sopra richiamato e trascritto.
Ed invero, come sopra già detto tale parcella non risulta agli atti del fascicolo monitorio (457/2024
R.G.) né è stata prodotta nell'opposizione; non è quindi ricostruibile il documento presupposto su cui è stato rilasciato il parere di congruità.
Né è possibile ricavare se quanto richiesto con il ricorso monitorio corrisponda a quanto oggetto di valutazione da parte dell'Ordine degli avvocati, attesa anche la genericità del ricorso monitorio, in cui sono elencate le somme richieste nel totale senza la specifica individuazione della tipologia e dell'entità dei parametri applicati a fronte di prestazioni professionali eseguite dinanzi ad autorità giudiziarie differenti e per fasi processuali che prevedono tariffe non omologhe.
Il ricorso infatti è articolato come segue: “I. onorari deliberati e ritenuti congrui per fase indagini preliminari, Gip/Gup e Tribunale collegiale: € 11.488,50; II. Spese generali 15% sul compenso totale: 1.723,28; III. Cassa Avvocati 4%: € 528,47; IV. I.V.A. 22%: € 3.022,86; V. Totale compensi: € 16.763,11; VI. Tassa parere, come da copia di bonifico del 23.04.2024 allegato
(all.11): € 574,23; VII. Totale dovuto (compensi, spese, acc. Di legge e tassa parere COA): €
17.337,34” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo).
4 Pertanto, il D.I. non poteva essere emesso e ciò rileverà solo in punto di spese processuali.
Occorre comunque valutare nel merito la pretesa creditoria, atteso che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà notoriamente luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese di giudizio (Cass. 23 luglio 2014, n. 16767; Cass. 15 luglio 2005, n. 15037)”
(Cassazione civile sez. I, 13/11/2024, n. 29294).
In ogni caso, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo concesso all'avvocato per il pagamento delle proprie competenze professionali, spetta al legale - attore in senso sostanziale, ancorché convenuto sul piano processuale - provare gli elementi costitutivi della pretesa per consentire al giudice di verificare le singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.
A tal riguardo, la produzione del parere di congruità della parcella, non è idoneo a provare il credito posto a fondamento del D.I. opposto, posto che il parere attesta la conformità della parcella alla tariffa, ma non prova, in caso di contestazione del debito, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari.
Così chiarito anche l'aspetto concernente la ripartizione dell'onere della prova nel presente giudizio, in particolare, vista l'assenza della parcella, l'onere probatorio graverà a fortiori sull'opposto.
Non è contestato il mandato professionale né lo svolgimento dell'incarico in quanto tale, ma è eccepito l'inesatto adempimento.
Si osserva che l'inadempimento contestato nell'esecuzione dell'attività professionale va valutato alla luce di elementi e circostanze che devono essere desunti dal caso concreto e rapportati alla natura, ovvero alla tipologia e al grado di complessità dell'attività svolta, non potendo l'inadempimento del professionista essere desunto dal mancato raggiungimento in sé dell'esito favorevole auspicato dal cliente, trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr. in tal senso Tribunale Milano, sez. I , 24/06/2020 , n. 3661; Tribunale Savona , sez. I , 29/04/2021 n.
335; Tribunale Rimini, 19/11/2019 n. 928; Cassazione civile, sez. III, 10/06/2016 n. 11906).
5 Ora, nel caso che ci occupa, l'avv. ha prodotto in allegato alla comparsa di costituizione CP_1 copiosa documentazione comprovante l'attività difensiva svolta, in favore del dott. , Parte_1 nel procedimento penale n. 900/2015 R.G.N.R.
Dal complessivo esame delle allegazioni di parte opposta si evince che l'espletamento del mandato difensivo conferito dal dott. sia avvenuto nella piena osservanza dell'obbligo di Parte_1 diligenza professionale qualificata, gravante sull'avvocato come previsto dagli artt. 1176, comma
2, e 2236 c.c.
Invero, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza, il contenuto di tale obbligo si sostanzia nel dovere di compiere ogni atto necessario per la salvaguardia dell'interesse del cliente, ivi inclusa l'opera di sollecitazione, dissuasione ed informazione, volte a rendere edotto l'assistito di tutti gli elementi riguardanti nel complesso la propria posizione, a tenerlo costantemente informato in itinere nonché a rappresentargli l'utilità così come i rischi connessi all'adozione di una determinata strategia processuale (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, n.
19520; Cassazione civile , sez. III , 06/05/2020 , n. 8494).
In tale ottica, l'avv. ha pienamente assolto l'onore probatorio su di sé gravante attraverso CP_1
l'allegazione della corrispondenza intercorsa con il cliente, da cui si evince che le strategie difensive venivano preventivamente concordate con l'assistito e con i co-difensori; dagli atti emerge, altresì, che il dott. veniva costantemente e puntualmente informato Parte_1 dell'andamento del processo e dell'esito di ogni udienza (cfr. allegati n. 43 e 47 alla comparsa di costituzione).
In aggiunta a ciò, si osserva che l'eccezione di inadempimento professionale sollevata dal dott.
si fonda essenzialmente sulla dedotta mancata contestazione, da parte dell'avv. Parte_1
, della produzione documentale che il P.M. poneva a sostegno dell'accusa. CP_1
In particolare, a detta dell'opponente, tale omissione ne avrebbe determinato il rinvio a giudizio, laddove ciò poteva essere evitato rilevando la totale estraneità della suddetta documentazione rispetto alla posizione dell'imputato, odierno opponente.
L'opponente deduce, in dettaglio, che in mancanza del dedotto inadempimento, il Tribunale avrebbe valutato diversamente la sua posizione, addivenendo ad una pronuncia di non doversi procedere;
che, ancora, il P.M. stesso, a seguito delle contestazioni mancate, avrebbe potuto richiedere l'archiviazione (vedi pagine 5 e 6 del ricorso introduttivo e pagina 9 delle note scritte depositate dall'opponente per l'udienza del 28.02.2025).
Va osservato che ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'avvocato per condotta omissiva occorre accertare, oltre l'inesatto adempimento del professionista, altresì la sussistenza di un nesso eziologico tra l'omissione contestata e l'esito sfavorevole per il cliente, in base ad una valutazione
6 prognostica fondata su criteri probabilistici (cfr. in tal senso Corte appello Firenze sez. IV,
15/03/2023, n. 529; Cassazione civile sez. II, 24/04/2023, n.10864).
Nel caso in esame, l'inadempimento contestato all'avv. in citazione è generico Controparte_1 per cui non è possibile ricostruire in concreto le ragioni per le quali la contestazione della produzione documentale del P.M. avrebbe potuto comportare delle sorti diverse per l'imputato.
Dagli atti risulta, come dedotto dalla parte opposta, tra l'altro, che il P.M. aveva richiesto l'acquisizione della predetta documentazione in relazione alla posizione di altri due soggetti indagati nel medesimo procedimento, come si evince dalla delega di indagine nei confronti della
Compagnia dei Carabinieri di Patti e dalla trascrizione delle intercettazioni relative alle conversazioni telefoniche intercorse tra e (cfr. allegati numero Parte_2 CP_2
53, 54 e 55 alla comparsa di costituzione e risposta).
Va, infatti, osservato che la richiesta di rinvio a giudizio allegata in atti non appare fondata su elementi di prova riconducibili alla documentazione del Pm cui fa riferimento l'opponente, ovvero il fascicolo n. R.G. 947/2014 della sezione lavoro e previdenza della Corte d'appello di Messina, presente nell'elenco dei documenti prodotti dalla Procura.
Del resto, l'esito del giudizio ( estinzione per intervenuta prescrizione), senza che l'imputato – medio tempore- munitosi di altro difensore, prima della discussione dibattimentale- abbia rinunciato alla decisione in rito- dimostra che il non ha subito alcun pregiudizio Parte_1 dall'attività difensiva dell'avv. . CP_1
Ne consegue il rigetto dell'eccezione dell'opponente relativa all'inadempimento professionale dell'Avv. . CP_1
Occorre esaminare, infine, la contestazione del quantum richiesto.
In primo ordine, va osservato che il conferimento del mandato difensivo all'avv. CP_1
decorre dal 28.01.2019, ovvero successivamente rispetto alla notifica dell'avviso di
[...] conclusione delle indagini preliminari, risalente al mese di ottobre 2018 (cfr. allegato n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta).
Va ritenuto, pertanto, che i compensi liquidabili vanno riconosciuti, esclusivamente, per le attività svolte in occasione dell'udienza preliminare, per tutte le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione;
nulla, invece, va riconosciuto per le indagini preliminari antecedenti al conferimento dell'incarico.
In atti è, altresì, documentato che la revoca del mandato conferito sia avvenuta in data 16.06.2022, ovvero mentre era in corso l'istruttoria dibattimentale nel procedimento penale n. 900/2015
R.G.N.R. (cfr. allegati numero 10 e 41 alla comparsa di costituzione e risposta).
7 Pertanto, i compensi relativi alle attività difensive espletate nel corso del dibattimento penale vanno riconosciuti rispetto alle fasi di studio, introduzione e trattazione/istruttoria del procedimento, dovendosi invece ritenere non dovuta la fase decisionale, celebrata successivamente rispetto alla revoca del mandato difensivo.
Nel caso in esame, il compenso che secondo il COA si assume calcolato secondo i valori medi, risulta in verità calcolato con i massimi, poi ridotti del 35% per superamento della soglia di congruità, come dedotto dallo stesso opposto in comparsa di costituzione (cfr. comparsa costituzione D'NN, pag. 28).
È opportuno osservare che nel parametrare i compensi del difensore, il Giudice non è comunque vincolato al parere di congruità espresso dal competente COA, ben potendosi discostare qualora emergano elementi tali da far ritenere che il compenso sia dovuto in misura ridotta (cfr. in tal senso
Tribunale Napoli Nord, sez. II, 14/03/2023, n. 1059).
Nel caso in esame, tale liquidazione costituisce il parametro massimo liquidabile, perché ad esso ha fatto riferimento il difensore nel richiedere il D.I..
Tenuto conto della natura dell'attività difensiva espletata, rivelatasi particolarmente complessa come ricostruibile dagli atti prodotti e considerando che la posizione del si inserisce Parte_1 in un processo particolarmente complesso anche per il numero elevato dei soggetti coinvolti, a prescindere dalla sua situazione posizione distinta da quella degli altri imputati, si ritiene che i compensi possano essere riconosciuti con l'applicazione dei parametri che la stessa parte opposta ha invocato (massimi ridotti al 35%), eccetto per la fase istruttoria del dibattimento che va liquidata con i parametri medi, avuto riguardo alla specifica posizione che il dott. ha assunto Parte_1 nell'ambito del procedimento penale sopra citato e all'attività difensiva documentata dall'avv.
. Controparte_1
Non può trovare, infine, applicazione la previsione di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.M.
55/2014, come pure eccepito dal ricorrente, atteso che è documentalmente provato come gli altri soggetti difesi dall'avv. , sebbene imputati nel medesimo procedimento penale, non CP_1 rivestissero la stessa posizione processuale dell'odierno opponente (cfr. allegati numero 9, 15, 16
e 48 alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce di tutto quanto argomentato, va rideterminato l'importo spettante all'avv. a titolo CP_1 di compenso per l'attività difensiva svolta in favore di nel procedimento penale n. Parte_1
900/2015 R.G.N.R.
Il credito va, pertanto, rideterminato nella misura di Euro 6.580,30, di cui € 3.963,70 per l'attività difensiva espletata in occasione dell'Udienza Preliminare, ed € 2.616,60 per il dibattimento innanzi al collegio penale.
8 A ciò discende, sul piano processuale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna, tuttavia, dell'opponente al pagamento della somma rideterminata, pari ad € 6.580,30, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, trattandosi di debito di valuta.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali vanno compensate per un quarto;
la restante parte va posta a carico dell'opponente, con liquidazione effettuata come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e dell'entità delle questioni giuridiche trattate, delle difese concretamente svolte dalle parti e del valore della controversia.
Nulla spetta per l'utilizzo di tecniche redazionali informatiche che facilitano la consultazione del giudice, in quanto non riscontrate nel caso in esame.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice Unico, dott.ssa
Concetta AL, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 672/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 130/2024 emesso il 7.05.2024 dal Tribunale di Patti;
- Condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di € Parte_1 Controparte_1
6.580,30, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA, per le ragioni esposte in parte motiva, e al pagamento degli interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- Compensa in ragion di 1/4 le spese di lite;
- Condanna al pagamento, in favore di parte opposta, della restante parte delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano – già ridotte - in € 109,12 per esborsi ed € 3.807,75 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe D'anna, che ha reso la relativa dichiarazione.
Così deciso, il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta AL
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