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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7951 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7/7/2025 nella causa iscritta al n. 22172 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
Parte_1
( Avv.ti A.Gessini , G. Gessini , L. Del Conte)
Ricorrente
E ( già ) CP_1 CP_2
( Avv.ti A. Sampaolesi , A. De Paolis , F.D'Ottavio)
Oggetto : risarcimento danni da demansionamento Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3/7/2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio ( CP_2 oggi ) chiedendo che il Tribunale adito in funzione di G.L. “dichiari CP_1
l'illegittimità del demansionamento patito dal ricorrente a partire dal novembre 2019 al dicembre 2022 (per 38 mesi) e condanni (già , in persona del CP_2 Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il danno patrimoniale alla professionalità subito dal ricorrente da liquidarsi nella misura del 50 % della retribuzione globale di fatto percepita mensilmente che viene quantificata allo stato in complessivi € 51.047,77 o nella minore o maggior somma che si riterrà di giustizia o che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo mensile di danno pari ad € 2.686,72 fino all'effettivo soddisfo.Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” Premetteva in fatto : con decorrenza dall'1/7/2011 era transitato nella società SO NI s.p.a . in esito ad una cessione del ramo di azienda denominato field operations da parte di;
unitamente agli altri dipendenti ceduti, Controparte_4 impugnava detta cessione per violazione dell'art. 2112 c.c. e chiedeva comunque che venisse accertato il suo demansionamento con conseguente richiesta di risarcimento del danno alla professionalità ; con sentenza n. 23/2016 la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento dell'appello dei lavoratori ( tra i quali esso ricorrente ) accoglieva in toto l'impugnazione relativa al demansionamento stante l'assegnazione dei dipendenti a mere mansioni di manutenzione (veniva invece respinta la parte relativa alla cessione del ramo); detta sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6670/19 del 07.03.2019 ; nel luglio 2017, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, il ricorrente veniva licenziato, ma detto licenziamento veniva annullato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. 71097/18 del 19.07.2018, confermata nella fase di merito dallo stesso Tribunale e passata in giudicato per effetto del rigetto delle impugnazioni proposte da sia da parte della Corte di Appello con CP_3 sentenza n. 400/21 che della Corte di Cassazione con ordinanza n. 410/23 ; in esecuzione della ordinanza del 19.07.2018 era stato reintegrato da con contestuale CP_3 trasferimento alla sede di Venezia ai sensi dell'art. 25 co. 3 del CCNL di categoria;
aveva impugnato anche questo trasferimento che era stato annullato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2261/19 (passata in giudicato in mancanza di impugnazione) che ne aveva disposto l'immediato rientro a Roma;
a Venezia era stato tenuto del tutto inattivo e al suo rientro a Roma nel marzo 2019, con il consueto ruolo di Field Engineer, in violazione di quanto statuito dalle citate sentenze della Corte di Appello e della Corte di Cassazione veniva inserito nell'unità organizzativa denominata Network Build & Field Services Italia, ed stato nuovamente assegnato ad un'attività di mera manutenzione della rete radiomobile con funzioni esclusivamente operative;
nel maggio 2019, nell'ambito della cessione della predetta unità organizzativa indicata dall come ramo d'azienda autonomo, il suo CP_3 rapporto di lavoro è stato ceduto ai sensi dell'art. 2112 c.c. a un'altra società del gruppo, Contr l (poi ed oggi;
con ricorso R.G. 39826/19 Controparte_5 CP_1 proposto nel novembre 2019 dinanzi al Tribunale di Roma, aveva impugnato anche questa cessione e aveva nuovamente denunciato il suo demansionamento per le stesse ragioni di cui al precedente ricorso relativamente al periodo 2012 – 2019 ; il Tribunale, con dispositivo di sentenza n. 10926/22 del 21.12 2022, pubblicata il 15.02.2023, aveva dichiarato l'illegittimità della cessione del ramo in questione nonché il demansionamento, disponendo pertanto l'immediato rientro in SO NI di esso ricorrente e condannando la stessa SO NI, per il periodo da settembre 2012 ad aprile 2019, e l per il periodo da maggio 2019 a novembre 2019 (data di deposito CP_2 del ricorso), al risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione professionale;
, in esecuzione di detta sentenza, con comunicazione del CP_3
13.01.2023 e decorrenza 18.01.2023 (doc. 8), ha quindi disposto il rientro del Parte_1 inserendolo nell'unità organizzativa denominata MELA NMSD CU SEM S&R “dopo ampia e approfondita analisi” e proponendo comunque appello con atto depositato il 22.03.2023 (causa RG 623/23, Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro) ; frattanto , con nota CP_3 del 03.11.2022, aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 L. 223/91; esso ricorrente era stato inserito tra gli impiegati dei quali era stato già deciso il licenziamento e, pur essendo rientrato in soltanto il CP_3
18.01.2023, dunque in un periodo successivo di ben due mesi e mezzo all'avvio della procedura di licenziamento collettivo (03.11.2022), con raccomandata del 17.02.2023 gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, con effetto dalla ricezione della comunicazione e con esonero dalla prestazione lavorativa nel periodo di preavviso;
era , pertanto , stato costretto ad impugnare anche questo secondo licenziamento e il relativo giudizio pende attualmente dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma con il n. R.G. 17357/2023 (Giud. Dott.ssa Casoli, ud. 11.07.2023) ; nel periodo di permanenza in Contr (oggi dal 1° maggio 2019, era stato tenuto sostanzialmente inattivo Controparte_3
o comunque assegnato a incarichi inferiori alla sua qualifica, subendo anche condotte ritorsive e discriminatorie da parte del datore di lavoro;
in principio , come nel periodo in SO NI precedente alla cessione, era rimasto assegnato prevalentemente a una commessa per il cliente svolgendo attività di sola CP_4 manutenzione;
dall'estate del 2020, con la scadenza della commessa è stato CP_4 assegnato, insieme al collega all'attività di Data Entry con un incarico Testimone_1 che prevedeva solo di estrapolare attività da file ed inserirli in tabelle excel;
successivamente, dal 7/04 al 24/06/2021, sotto la responsabilità di , è stato Parte_2 assegnato a un compito di configurazione dei PC aziendali ,che comprendeva attività quali la pulizia e l'imballaggio dei dispositivi;
a partire dall'ottobre 2021 e fino al dicembre del 2022 (cioè per tutto il restante periodo trascorso in Azienda) è stato saltuariamente assegnato all'attività di verifica safety;
tale incarico , dal basso profilo professionale e comunque svolto sporadicamente , consisteva nel compilare un elenco (una checklist) di cosa si trovava in cantiere a seguito di un sopralluogo di verifica delle ditte in subappalto;
nello stesso periodo gli erano stati assegnati “incarichi” di basso livello quali eseguire fotografie delle auto presenti nel parcheggio aziendale o recarsi per ben 3 volte ad Itri, distante quasi 150 km da Roma (con relativo viaggio di andata e ritorno), solamente per rialzare un interruttore o fare delle banali verifiche come il censimento sui box fibra di fibercop con attività di porta a porta nei comuni di Guidonia e Ciampino;
di fatto, in Contr quest'ultimo periodo trascorso in il ricorrente era stato tenuto per lo più inattivo o addetto ad incarichi di qualifica inferiore e spesso coinvolto in attività che prevedevano Contr sollevamento di carichi pesanti nonostante il medico del lavoro incaricato da o avesse valutato in più di una occasione inidoneo ad attività del genere;
durante la sua permanenza Contr in nonostante il suo inquadramento nel livello V del CCNL NI e la sua notevole esperienza acquisita nei numerosi anni di lavoro nel settore, si sia trovato a svolgere mansioni del tutto inadeguate alle sue competenze e al livello professionale oltre ad essere stato costretto a lavorare in ambienti non adeguati (come il magazzino o una piccola sala riunioni) e svolgere incarichi che prevedevano il sollevamento di carichi pesanti senza che l'Azienda tenesse in alcun conto le sue accertate condizioni di salute. Argomentava in ordine al subito demansionamento evidenziando di svolgere sin dal 2011 solo un'attività di manutenzione, peraltro con un profilo meramente esecutivo , con sottrazione di qualunque profilo di autonomia decisionale prima posseduta e rientrante nell'inquadramento riconosciutogli al V livello CCNL di settore . Deduceva che il demansionamento, accertato e dichiarato in via giudiziale per il periodo 2010-2012, era continuato senza soluzione di continuità e, sotto certi profili, era perfino peggiorato;
al Contr momento del passaggio in el maggio 2019, con il ruolo di Field Engineer il ricorrente era rimasto assegnato alle stesse mansioni di semplice manutenzione della rete radio mobile nell'ambito di una commessa per il cliente a cui era già adibito in SO CP_4
NI. Evidenziava che il demansionamento per tale incarico era stato già accertato dalla sentenza n. 1926/22 per il periodo maggio-novembre 2019 era proseguito anche per il periodo successivo in quanto aveva continuato a svolgere detto incarico fino all'estate 2020 quando, con la scadenza della commessa era stato assegnato CP_4 all'attività di data entry con un incarico che prevedeva solo di estrapolare attività da file ed inserirle in tabelle excel e , successivamente assegnato a compiti di manutenzione dei pc aziendali (incarico che prevedeva attività quali la pulizia e l'imballaggio dei dispositivi) e di checklist verifica safety , ovvero compilazione di inventario dei beni aziendali .Deduceva che il grave demansionamento operato nei suoi confronti dal novembre 2019 al dicembre 2022 (mesi 38) era il frutto di una strategia aziendale volontaria e sostanzialmente persecutoria che aveva sminuito ed in parte annullato il proprio ruolo sia in Azienda che verso l'esterno in con sostanziale perdita del proprio know how sia in termini qualitativi che quantitativi;
tale danno in conformità della giurisprudenza consolidata sul punto, doveva essere individuato nel 50 % della retribuzione ( la retribuzione mensile di fatto di esso ricorrente era di € 2.686,72) per ogni anno di demansionamento. Concludeva come sopra riportato . Si costituiva oggi ( già ) contestando il CP_2 CP_1 Controparte_6 ricorso e chiedendone il rigetto . Deduceva che al momento del passaggio alle dipendenze Contr di il ricorrente , prima di essere assegnato alle proprie attività di lavoro – era stato sottoposto alle visite sanitarie di idoneità fisica ed aveva frequentato i corsi di obbligatori in materia di sicurezza e, soltanto all'esito delle stesse e attesi i tempi necessari per l'emissione dei badge era stato ufficialmente assegnato al gruppo di lavoro dei “Field Technicians” della sede di Roma;
all'interno del suddetto gruppo di lavoro il ricorrente nel suo ruolo di
“Tecnico di manutenzione e assistenza di rete” si era occupato delle attività di lavoro di Field Services, gestendo e garantendo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati e della rete dati e fonia e occupandosi altresì delle attività di implementazione e collaudo sulla rete H3G (poi D3) e TIM attraverso test, misure, analisi e verifiche sugli apparati di nuova installazione;
tali attività di implementazione e collaudo sulla rete H3G (poi D3) non erano mai state svolte sino a quel momento dal ricorrente e gli avevano consentito di migliorare ed implementare le proprie competenze;
il ricorrente aveva altresì continuato ad occuparsi delle attività di primo intervento su impianti tecnologici e si era occupato dell'intera gestione dei fornitori cd. “ASP - Approved Service Provider” – per tali intendendosi le società certificate dalla committente – che, operando generalmente CP_3 attraverso specifiche squadre di propri operai, svolgono le attività che il personale CP_3 non può effettuare quali, a titolo esemplificativo, andare in quota per riconnettorizzare un cavo, sostituire una fibra, lavorare su stazioni di Energia o condizionatori etc;
verso la fine del mese di Gennaio 2020, in considerazione del sopravvenuto giudizio di idoneità fisica con limitazione al trasporto di pesi superiori a 10 Kg, il ricorrente è stato spostato dal gruppo di lavoro che si occupava del nuovo progetto della rete D3, denominato “RAN2”
– che prevedeva infatti lo spostamento di piastre molto pesanti ed è stato proposto per il ruolo di “Implementation Manager” con competenza diretta sul territorio dello Stato di MA;
tuttavia, i Project Managers, sig.ri e svolto Parte_3 Parte_4
l'apposito colloquio di verifica, avevano ritenuto il ricorrente non idoneo a ricoprire il suddetto ruolo per mancanza di competenze e professionalità ; pertanto, dal mese di giugno 2020, era stato assegnato il progetto denominato “HW Reconciliation RAN2”,di vitale importanza strategica per la committente SO NI S.p.A. in quanto essenziale per il recupero di una somma pari ad € 40 milioni, interfacciandosi direttamente con il top management di , ovvero il responsabile del PMO, dott.ssa CP_3 Persona_1 Contr ; nei primi mesi del 2021, veva dovuto operare le nuove configurazioni di tutti i pc aziendali e, in considerazione delle capacità informatiche dimostrate dal ricorrente nella gestione del suddetto progetto, il responsabile IT, sig. , aveva chiesto al Parte_2 ricorrente un supporto per lo svolgimento di tale attività ; l'attività di configurazione dei pc aziendali era stata svolta dal proprio ufficio e tutte le attività di spostamento di cartoni e le spedizioni degli stessi sono state sempre ed unicamente effettuate dall'azienda fornitrice di Cont tali servizi (fornitore storico di e di ) ; a decorrere dal mese di CP_7 CP_3 maggio 2021, il ricorrente, effettuato un apposito corso formativo, ha altresì ricoperto il ruolo di “Auditor Safety” che ne richiedeva la presenza sul campo e che consisteva nell'attività di controllo e di verifica dello status di compliance dei cantieri aziendali in corso in materia di sicurezza sul lavoro attraverso la compilazione di una specifica checklist;
le suddette attività di verifica compliance dei cantieri erano essenziali per lo svolgimento dei lavori ed il ruolo ricoperto dal ricorrente era di grande responsabilità e autonomia in quanto l'Auditor Safety ha il potere di bloccare i lavori presso un cantiere in tutte le ipotesi in cui dovesse riscontrare rispetto alle prescrizioni di legge dettate anche dal D.lgs. n. 81/08 ; contestualmente, il ricorrente era stato addetto al nuovo cliente affidandogli CP_8 tutte le attività ad esso riferite, ovvero: sopralluoghi tecnici, verifiche del layout, verifiche sul cabinet fibra, scattare le foto sul sito, compilare l'apposita checklist sul tool aziendale denominato ASIX.; dal mese di marzo al luglio 2020, il ricorrente era stato anche coinvolto nelle attività di lavoro commissionate dalla SO NI S.p.A. e denominate “ESS -SO Spectrum Sharing” per il cliente D3; attività molto Contr importante per la committente in quanto indispensabile per l'ultimazione della rete 5G.; aveva sempre rispettato le prescrizioni medico-sanitarie del medico competente ed il ricorrente non è mai stato adibito ad attività di trasporto merci che si ponevano in conflitto con le suddette indicazioni e limitazioni;
il ricorrente, in quanto munito di auto aziendale del modello Panda VA (con una capienza molto superiore al modello base), si era proposto, insieme ad altri cinque colleghi appartenenti a diverse aree aziendali (due Tecnici On Field e un Finance, un Account, un Line Manager), di supportare le attività di trasporto delle delicate apparecchiature di lavoro (il cui peso è ben al di sotto della soglia di 10Kg indicata come limitazione dal medico competente) dalla sede di Roma, Via Benedetto Croce 6 alla sede di Pomezia. Deduceva che nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di Contr il ricorrente aveva sempre svolto mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento e prendendo altresì parte a progetti e corsi formativi che hanno permesso al lavoratore di acquisire nuove ed ulteriori competenze professionali. In ogni caso contestava la carenza di allegazione e prova in ordine ai danni subiti in conseguenza dell'asserito demansionamento . Concludeva come sopra riportato . All'udienza del 22/1/2024 il G.L. , sentite le parti , formulava proposta transattiva alla quale aderiva la sola convenuta . Ammesse ed espletate prove orali , autorizzato il deposito di note , rinviata la discussione per il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio ( che veniva ricostruito ) , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso .Il ricorrente nel presente giudizio lamenta la sussistenza di un demansionamento decorrente dal novembre 2019 al dicembre 2022 (per 38 mesi) e chiede il risarcimento dei danni conseguenti . Al fine di ricostruire storicamente la vicenda deve premettersi che in precedenza il ricorrente aveva lamentato il demansionamento con decorrenza dal 2010 e tale domanda è stata accolta con sentenza n. 23/2016 della Corte di Appello di Roma, confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6670/19 del 07.03.2019 ( all. 1 e 2 al ricorso;
inoltre la precedente Contr domanda di demansionamento proposta dal nei confronti di dell'SO Parte_1
NI S.p.A. per il periodo dal 2012 al novembre 2019, è stata accolta da questo Tribunale con sentenza n. 10926/2022 ( in all. 7 al ricorso ) e tale sentenza è stata confermata in appello con sentenza n. 3165/2024 (depositata in allegato a note del 7/10/2024). Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto che il demansionamento subito nel periodo successivo al novembre 2019 , imputabile ad oggi , si è posto in CP_2 CP_1 sostanziale linea di continuità con i precedenti demansionamenti subiti restando assegnato Cont a mansioni attinenti il rapporto di appalto tra ed . Ciò detto, deve rilevarsi CP_3 che in tema di domande risarcitorie deve , in primis , richiamarsi il consolidato orientamento della S.C secondo il quale il danno non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, non essendo sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale per aver automaticamente risarcito ogni danno, incombendo invece sul lavoratore l'onere di fornire la prova del pregiudizio concretamente subito e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale(cfr . ex multis Cass n. 29047/2017 ; n.25743/2018
) .Peraltro ,in materia di ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni per demansionamento la S.C. ha ulteriormente e reiteratamente chiarito che “allorquando sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (Cass. Sez. Lav. n. 4766/2006; n. 4211/2016 ; n. 17365/2018 ; n. 26477/2018 e da ultimo n. 48/2024 ) Il lavoratore ha infatti non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa ed a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ed , anche nel vigore dell'art. 2103 c.c. nel testo novellato dall'art.3, co.1, del d.lgs n. 81/2015, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. La prova del pregiudizio professionale può essere comunque acquisita nel processo con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo precipuo rilievo quella per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) è possibile, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto ossia all'esistenza del danno (Cass . sentenza n. 29832 del 2008; n. 18431/2015; ord. n° 6275/2024) Inoltre la S.C. ha affermato che nell'ipotesi in cui il demansionamento raggiunga le sue forme più gravi traducendosi in una sostanziale totale privazione di mansioni, così riducendo il dipendente ad una condizione di forzata e completa inattività, il danno deve ritenersi sussistente perché lo svuotamento totale delle mansioni lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso quale mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino (Cass.
2.1.2002 n. 10; Cass. 7963/2012; Cass. 31182/2021 secondo la quale “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa ”). In tal solco si pone l'ordinanza della S.C. del 7 febbraio 2023 n° 3692 la quale, richiamando quanto statuito da Cass. 8 aprile 2022, n. 11499 , evidenzia che ove si sia concretizzato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni configurandosi non mero demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere. Facendo applicazione di tali principi debbono analizzarsi le risultanze istruttorie in relazione ai diversi impieghi del ricorrente nel periodo dell'allegato demansionamento tenuto conto dell'inquadramento riconosciutogli al V Livello del CCNL NI al quale “appartengono le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.”. tra cui lo “ Specialista di attività tecniche integrate, tecnico programmatore, progettista esecutivo/realizzatore di impianti, ecc..” Il teste escusso ha dichiarato : “ Io dal 2018 ho lavorato insieme con il ric.te in Testimone_2
SO NI svolgendo attività di tecnici di manutenzione di strutture centrali telefoniche e ponti radio sulla commessa . alla cessazione della CP_4 commessa il ric.te è stato impiegato in attività di riconfigurazione pc di CP_4 CP_3
; tale attività comprendeva anche mansioni di pulizia ed imballaggio dei dispositivi. Lo so perché io mi sono recato almeno due o tre volte dopo lavorava il ric.te e lo ho visto fare ciò ; io continuando a svolgere attività di manutenzione tecnica mi recavo dal ric.te anche per recuperare PC. Poi ho avuto modo di constatare, perché ci siamo incontrati fisicamente mentre svolgeva questa attività , che il ric.te svolgeva attività di safety ovvero sicurezza;
in concreto compilava una tabella sull'impiantistica della stazione del gestore telefonico . Mi pare che fosse il 2020 – 2021 . Dopo il 2021 non saprei dire cosa ha fatto il ric.te . Ricordo che nel periodo in cui eravamo impiegati nella commessa al ricorrente ,non CP_4 ricordo quando ma accadde per circa un paio di mesi , venne sottratto il badge per accedere alle centrali e quindi era costretto a chiedere l'accesso a noi colleghi;
parimenti non gli era stata data la disponibilità di accesso ai software per la gestione delle attività e ciò gli impediva di svolgere la parte essenziale del lavoro e poteva fare solo mansioni di basso rilievo;
anche ciò è durato un paio di mesi”
Il teste ha riferito “ Ho lavorato per le cedenti della attuale convenuta e Testimone_3 lavoro oggi alle dipendenze di;
ho ad oggi pendente una causa per CP_1 demansionamento nei confronti delle varie datrici di lavoro succedutesi nel tempo . Non ho citato come teste in quella vertenza il ricorrente . Nel periodo di cui mi si chiede ovvero novembre 2019- dicembre 2022 posso dire che io lavoravo insieme con il ricorrente nell'unità organizzativa Network Build Field Services Italia e ciò fino al dicembre 2022 . Nel primo periodo , circa fino a giugno 2020 , eravamo addetti alla manutenzione impianti del clienti telefonia cellulare ( in gran parte;
da giugno cessò il contratto con CP_4 il cliente e si è ridotto in modo rilevante il nostro lavoro . Da giugno 2020 in poi CP_4 siamo stati quindi addetti a diverse mansioni ad esempio : ricerca di materiali dispersi nei magazzini , ausilio nelle attività di trasloco di sedi con verifica del funzionamento di strumenti di misura e spostamento fisico dei medesimi , compilazione checklist sui cantieri anche detta verifica schede sicurezza , distruzione di hard disk con dati sensibili di un cliente che non ricordo di preciso . Nel 2021 circa a metà anno mentre io sono stato addetto alla modifica di stazioni di energia il ricorrente continuava a fare la verifica schede di sicurezza di cui ho detto sopra .Da allora io non ho più contezza diretta di quello che faceva il ricorrente …. Nel periodo 2019- 2020 non facevamo attività di roll out ovvero ampliamento e modernizzazione rete clienti ma solo attività di mera manutenzione” Pertanto dalle deposizioni dei suddetti testi emerge che al ricorrente nel periodo de quo sono state assegnate inizialmente mansioni di mera manutenzione , certamente prive di contenuti di alta tecnalità e della “ adeguata autonomia e decisionalità “ proprie del livello di inquadramento posseduto e mai erano state assegnate mansioni di roll out ( ampliamento e modernizzazione reti ) ; ciò tanto più è comprocato ove si consideri che al ricorrente era stato precluso l'accesso al badge ed ai software essenziali per la gestione dell'attività nominalmente assegnata .I testi hanno univocamente precisato che successivamente l'assegnazione del ricorrente a mansioni di livello ancora inferiore quali la mera compilazione di schede di sicurezza , ricerca di materiali dispersi , ausilio alle attività di trasloco Cont
Non può valere a smentire tali risultanze la deposizione del teste , indotto da ,
[...] Cont il quale ha riferito : “ Lavoro per la convenuta prima poi dal Tes_4 CP_1 gennaio 2018 ; all'epoca ero responsabile delle attività di rollout e manutenzione per i clienti dell'area centro . Il ricorrente nel maggio 2019 è stato assegnato alla mia area Contr essendo confluito in da CC NI;
fu assegnato al gruppo Field Service Roma con team leader . Sotto la direzione di Controparte_9 Controparte_9 il ricorrente svolgeva attività di manutenzione e rollout ovvero ampliamento e modernizzazione delle reti dei clienti;
in particolare per i clienti D3 ( ex H3G)
, GL … Io posso dire che il ricorrente faceva le mansioni che ho detto CP_4 perchè mi raffrontavo con la team leder che ho detto , poi sostituita da , e poi Testimone_3 perché avevo report settimanali dai quali risultavano i workorder che aveva utilizzato il ric.te per lavorare . Non ricordo fino a quando è rimasto da noi mi pare luglio- agosto 2021 : poi non ho più avuto contatti con lui . Nell'arco del periodo che ho detto , circa a fine del 2020 , il ricorrente a seguito di visita sanitaria è risultato idoneo con limitazioni ovvero non poteva svolgere attività notturne e trasposto di materiale oltre circa 10KG . Abbiamo cercato di limitare le attività sul campo e assegnarlo ad attività più da remoto “ A tale deposizione non può attribuirsi una valenza probatoria sufficiente a smentire quanto univocamente riferito dai testi e atteso che il teste non ha dichiaratamente Tes_2 Tes_3 avuto alcuna conoscenza diretta delle mansioni svolte dal ricorrente;
peraltro lo stesso teste dichiara di essersi solo relazionato con i team leader del gruppo cui era assegnato il ricorrente tra i quali proprio il teste escusso . Tes_5
Dal quadro complessivo emerso deve, quindi, ritenersi provata la sussistenza nell'an di un danno non patrimoniale determinato dal demansionamento , praticamente totale o comunque comportante il sostanziale svuotamento del bagaglio professionale posseduto dal ricorrente impiegata in mansioni certamente inferiori al suo livello di inquadramento per 38 mesi . Relativamente alla quantificazione del danno deve farsi riferimento al parametro della la retribuzione percepita dalla ricorrente, atteso che “elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (cfr. Cass.,12.6.2015, n.12253).Tenuto conto della gravità e continuativa durata del demansionamento si ritiene equa ai sensi dell'art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale de quo nella misura pari, in via meramente parametrica, al 50% della retribuzione lorda mensile ( cfr sulla quantificazione percentuale sentenza Corte di Appello di Roma n° 3832/2023 del 27/10/2023 est . Dott. emessa in fattispecie analoga Tes_6 sempre relativa a demansionamento da parte di SO NI ) . Pertanto deve liquidarsi in favore del ricorrente la somma di € ( 2.686,72 retribuzione mensile di fatto non contestata del ricorrente diviso due per 38 mesi ) già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo. Non resta , in conclusione che condannare al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento CP_1 del danno da demansionamento della complessiva somma di € 51.047,68 , oltre interessi legali dalla sentenza al saldo . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : condanna al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del CP_1 danno da demansionamento della complessiva somma di € 51.047,68 , oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna al pagamento in favore del ricorrente di € 6000,00 oltre accessori di CP_1 legge
Roma 7/7/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7/7/2025 nella causa iscritta al n. 22172 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
Parte_1
( Avv.ti A.Gessini , G. Gessini , L. Del Conte)
Ricorrente
E ( già ) CP_1 CP_2
( Avv.ti A. Sampaolesi , A. De Paolis , F.D'Ottavio)
Oggetto : risarcimento danni da demansionamento Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3/7/2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio ( CP_2 oggi ) chiedendo che il Tribunale adito in funzione di G.L. “dichiari CP_1
l'illegittimità del demansionamento patito dal ricorrente a partire dal novembre 2019 al dicembre 2022 (per 38 mesi) e condanni (già , in persona del CP_2 Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il danno patrimoniale alla professionalità subito dal ricorrente da liquidarsi nella misura del 50 % della retribuzione globale di fatto percepita mensilmente che viene quantificata allo stato in complessivi € 51.047,77 o nella minore o maggior somma che si riterrà di giustizia o che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo mensile di danno pari ad € 2.686,72 fino all'effettivo soddisfo.Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” Premetteva in fatto : con decorrenza dall'1/7/2011 era transitato nella società SO NI s.p.a . in esito ad una cessione del ramo di azienda denominato field operations da parte di;
unitamente agli altri dipendenti ceduti, Controparte_4 impugnava detta cessione per violazione dell'art. 2112 c.c. e chiedeva comunque che venisse accertato il suo demansionamento con conseguente richiesta di risarcimento del danno alla professionalità ; con sentenza n. 23/2016 la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento dell'appello dei lavoratori ( tra i quali esso ricorrente ) accoglieva in toto l'impugnazione relativa al demansionamento stante l'assegnazione dei dipendenti a mere mansioni di manutenzione (veniva invece respinta la parte relativa alla cessione del ramo); detta sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6670/19 del 07.03.2019 ; nel luglio 2017, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, il ricorrente veniva licenziato, ma detto licenziamento veniva annullato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. 71097/18 del 19.07.2018, confermata nella fase di merito dallo stesso Tribunale e passata in giudicato per effetto del rigetto delle impugnazioni proposte da sia da parte della Corte di Appello con CP_3 sentenza n. 400/21 che della Corte di Cassazione con ordinanza n. 410/23 ; in esecuzione della ordinanza del 19.07.2018 era stato reintegrato da con contestuale CP_3 trasferimento alla sede di Venezia ai sensi dell'art. 25 co. 3 del CCNL di categoria;
aveva impugnato anche questo trasferimento che era stato annullato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2261/19 (passata in giudicato in mancanza di impugnazione) che ne aveva disposto l'immediato rientro a Roma;
a Venezia era stato tenuto del tutto inattivo e al suo rientro a Roma nel marzo 2019, con il consueto ruolo di Field Engineer, in violazione di quanto statuito dalle citate sentenze della Corte di Appello e della Corte di Cassazione veniva inserito nell'unità organizzativa denominata Network Build & Field Services Italia, ed stato nuovamente assegnato ad un'attività di mera manutenzione della rete radiomobile con funzioni esclusivamente operative;
nel maggio 2019, nell'ambito della cessione della predetta unità organizzativa indicata dall come ramo d'azienda autonomo, il suo CP_3 rapporto di lavoro è stato ceduto ai sensi dell'art. 2112 c.c. a un'altra società del gruppo, Contr l (poi ed oggi;
con ricorso R.G. 39826/19 Controparte_5 CP_1 proposto nel novembre 2019 dinanzi al Tribunale di Roma, aveva impugnato anche questa cessione e aveva nuovamente denunciato il suo demansionamento per le stesse ragioni di cui al precedente ricorso relativamente al periodo 2012 – 2019 ; il Tribunale, con dispositivo di sentenza n. 10926/22 del 21.12 2022, pubblicata il 15.02.2023, aveva dichiarato l'illegittimità della cessione del ramo in questione nonché il demansionamento, disponendo pertanto l'immediato rientro in SO NI di esso ricorrente e condannando la stessa SO NI, per il periodo da settembre 2012 ad aprile 2019, e l per il periodo da maggio 2019 a novembre 2019 (data di deposito CP_2 del ricorso), al risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione professionale;
, in esecuzione di detta sentenza, con comunicazione del CP_3
13.01.2023 e decorrenza 18.01.2023 (doc. 8), ha quindi disposto il rientro del Parte_1 inserendolo nell'unità organizzativa denominata MELA NMSD CU SEM S&R “dopo ampia e approfondita analisi” e proponendo comunque appello con atto depositato il 22.03.2023 (causa RG 623/23, Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro) ; frattanto , con nota CP_3 del 03.11.2022, aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 L. 223/91; esso ricorrente era stato inserito tra gli impiegati dei quali era stato già deciso il licenziamento e, pur essendo rientrato in soltanto il CP_3
18.01.2023, dunque in un periodo successivo di ben due mesi e mezzo all'avvio della procedura di licenziamento collettivo (03.11.2022), con raccomandata del 17.02.2023 gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, con effetto dalla ricezione della comunicazione e con esonero dalla prestazione lavorativa nel periodo di preavviso;
era , pertanto , stato costretto ad impugnare anche questo secondo licenziamento e il relativo giudizio pende attualmente dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma con il n. R.G. 17357/2023 (Giud. Dott.ssa Casoli, ud. 11.07.2023) ; nel periodo di permanenza in Contr (oggi dal 1° maggio 2019, era stato tenuto sostanzialmente inattivo Controparte_3
o comunque assegnato a incarichi inferiori alla sua qualifica, subendo anche condotte ritorsive e discriminatorie da parte del datore di lavoro;
in principio , come nel periodo in SO NI precedente alla cessione, era rimasto assegnato prevalentemente a una commessa per il cliente svolgendo attività di sola CP_4 manutenzione;
dall'estate del 2020, con la scadenza della commessa è stato CP_4 assegnato, insieme al collega all'attività di Data Entry con un incarico Testimone_1 che prevedeva solo di estrapolare attività da file ed inserirli in tabelle excel;
successivamente, dal 7/04 al 24/06/2021, sotto la responsabilità di , è stato Parte_2 assegnato a un compito di configurazione dei PC aziendali ,che comprendeva attività quali la pulizia e l'imballaggio dei dispositivi;
a partire dall'ottobre 2021 e fino al dicembre del 2022 (cioè per tutto il restante periodo trascorso in Azienda) è stato saltuariamente assegnato all'attività di verifica safety;
tale incarico , dal basso profilo professionale e comunque svolto sporadicamente , consisteva nel compilare un elenco (una checklist) di cosa si trovava in cantiere a seguito di un sopralluogo di verifica delle ditte in subappalto;
nello stesso periodo gli erano stati assegnati “incarichi” di basso livello quali eseguire fotografie delle auto presenti nel parcheggio aziendale o recarsi per ben 3 volte ad Itri, distante quasi 150 km da Roma (con relativo viaggio di andata e ritorno), solamente per rialzare un interruttore o fare delle banali verifiche come il censimento sui box fibra di fibercop con attività di porta a porta nei comuni di Guidonia e Ciampino;
di fatto, in Contr quest'ultimo periodo trascorso in il ricorrente era stato tenuto per lo più inattivo o addetto ad incarichi di qualifica inferiore e spesso coinvolto in attività che prevedevano Contr sollevamento di carichi pesanti nonostante il medico del lavoro incaricato da o avesse valutato in più di una occasione inidoneo ad attività del genere;
durante la sua permanenza Contr in nonostante il suo inquadramento nel livello V del CCNL NI e la sua notevole esperienza acquisita nei numerosi anni di lavoro nel settore, si sia trovato a svolgere mansioni del tutto inadeguate alle sue competenze e al livello professionale oltre ad essere stato costretto a lavorare in ambienti non adeguati (come il magazzino o una piccola sala riunioni) e svolgere incarichi che prevedevano il sollevamento di carichi pesanti senza che l'Azienda tenesse in alcun conto le sue accertate condizioni di salute. Argomentava in ordine al subito demansionamento evidenziando di svolgere sin dal 2011 solo un'attività di manutenzione, peraltro con un profilo meramente esecutivo , con sottrazione di qualunque profilo di autonomia decisionale prima posseduta e rientrante nell'inquadramento riconosciutogli al V livello CCNL di settore . Deduceva che il demansionamento, accertato e dichiarato in via giudiziale per il periodo 2010-2012, era continuato senza soluzione di continuità e, sotto certi profili, era perfino peggiorato;
al Contr momento del passaggio in el maggio 2019, con il ruolo di Field Engineer il ricorrente era rimasto assegnato alle stesse mansioni di semplice manutenzione della rete radio mobile nell'ambito di una commessa per il cliente a cui era già adibito in SO CP_4
NI. Evidenziava che il demansionamento per tale incarico era stato già accertato dalla sentenza n. 1926/22 per il periodo maggio-novembre 2019 era proseguito anche per il periodo successivo in quanto aveva continuato a svolgere detto incarico fino all'estate 2020 quando, con la scadenza della commessa era stato assegnato CP_4 all'attività di data entry con un incarico che prevedeva solo di estrapolare attività da file ed inserirle in tabelle excel e , successivamente assegnato a compiti di manutenzione dei pc aziendali (incarico che prevedeva attività quali la pulizia e l'imballaggio dei dispositivi) e di checklist verifica safety , ovvero compilazione di inventario dei beni aziendali .Deduceva che il grave demansionamento operato nei suoi confronti dal novembre 2019 al dicembre 2022 (mesi 38) era il frutto di una strategia aziendale volontaria e sostanzialmente persecutoria che aveva sminuito ed in parte annullato il proprio ruolo sia in Azienda che verso l'esterno in con sostanziale perdita del proprio know how sia in termini qualitativi che quantitativi;
tale danno in conformità della giurisprudenza consolidata sul punto, doveva essere individuato nel 50 % della retribuzione ( la retribuzione mensile di fatto di esso ricorrente era di € 2.686,72) per ogni anno di demansionamento. Concludeva come sopra riportato . Si costituiva oggi ( già ) contestando il CP_2 CP_1 Controparte_6 ricorso e chiedendone il rigetto . Deduceva che al momento del passaggio alle dipendenze Contr di il ricorrente , prima di essere assegnato alle proprie attività di lavoro – era stato sottoposto alle visite sanitarie di idoneità fisica ed aveva frequentato i corsi di obbligatori in materia di sicurezza e, soltanto all'esito delle stesse e attesi i tempi necessari per l'emissione dei badge era stato ufficialmente assegnato al gruppo di lavoro dei “Field Technicians” della sede di Roma;
all'interno del suddetto gruppo di lavoro il ricorrente nel suo ruolo di
“Tecnico di manutenzione e assistenza di rete” si era occupato delle attività di lavoro di Field Services, gestendo e garantendo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati e della rete dati e fonia e occupandosi altresì delle attività di implementazione e collaudo sulla rete H3G (poi D3) e TIM attraverso test, misure, analisi e verifiche sugli apparati di nuova installazione;
tali attività di implementazione e collaudo sulla rete H3G (poi D3) non erano mai state svolte sino a quel momento dal ricorrente e gli avevano consentito di migliorare ed implementare le proprie competenze;
il ricorrente aveva altresì continuato ad occuparsi delle attività di primo intervento su impianti tecnologici e si era occupato dell'intera gestione dei fornitori cd. “ASP - Approved Service Provider” – per tali intendendosi le società certificate dalla committente – che, operando generalmente CP_3 attraverso specifiche squadre di propri operai, svolgono le attività che il personale CP_3 non può effettuare quali, a titolo esemplificativo, andare in quota per riconnettorizzare un cavo, sostituire una fibra, lavorare su stazioni di Energia o condizionatori etc;
verso la fine del mese di Gennaio 2020, in considerazione del sopravvenuto giudizio di idoneità fisica con limitazione al trasporto di pesi superiori a 10 Kg, il ricorrente è stato spostato dal gruppo di lavoro che si occupava del nuovo progetto della rete D3, denominato “RAN2”
– che prevedeva infatti lo spostamento di piastre molto pesanti ed è stato proposto per il ruolo di “Implementation Manager” con competenza diretta sul territorio dello Stato di MA;
tuttavia, i Project Managers, sig.ri e svolto Parte_3 Parte_4
l'apposito colloquio di verifica, avevano ritenuto il ricorrente non idoneo a ricoprire il suddetto ruolo per mancanza di competenze e professionalità ; pertanto, dal mese di giugno 2020, era stato assegnato il progetto denominato “HW Reconciliation RAN2”,di vitale importanza strategica per la committente SO NI S.p.A. in quanto essenziale per il recupero di una somma pari ad € 40 milioni, interfacciandosi direttamente con il top management di , ovvero il responsabile del PMO, dott.ssa CP_3 Persona_1 Contr ; nei primi mesi del 2021, veva dovuto operare le nuove configurazioni di tutti i pc aziendali e, in considerazione delle capacità informatiche dimostrate dal ricorrente nella gestione del suddetto progetto, il responsabile IT, sig. , aveva chiesto al Parte_2 ricorrente un supporto per lo svolgimento di tale attività ; l'attività di configurazione dei pc aziendali era stata svolta dal proprio ufficio e tutte le attività di spostamento di cartoni e le spedizioni degli stessi sono state sempre ed unicamente effettuate dall'azienda fornitrice di Cont tali servizi (fornitore storico di e di ) ; a decorrere dal mese di CP_7 CP_3 maggio 2021, il ricorrente, effettuato un apposito corso formativo, ha altresì ricoperto il ruolo di “Auditor Safety” che ne richiedeva la presenza sul campo e che consisteva nell'attività di controllo e di verifica dello status di compliance dei cantieri aziendali in corso in materia di sicurezza sul lavoro attraverso la compilazione di una specifica checklist;
le suddette attività di verifica compliance dei cantieri erano essenziali per lo svolgimento dei lavori ed il ruolo ricoperto dal ricorrente era di grande responsabilità e autonomia in quanto l'Auditor Safety ha il potere di bloccare i lavori presso un cantiere in tutte le ipotesi in cui dovesse riscontrare rispetto alle prescrizioni di legge dettate anche dal D.lgs. n. 81/08 ; contestualmente, il ricorrente era stato addetto al nuovo cliente affidandogli CP_8 tutte le attività ad esso riferite, ovvero: sopralluoghi tecnici, verifiche del layout, verifiche sul cabinet fibra, scattare le foto sul sito, compilare l'apposita checklist sul tool aziendale denominato ASIX.; dal mese di marzo al luglio 2020, il ricorrente era stato anche coinvolto nelle attività di lavoro commissionate dalla SO NI S.p.A. e denominate “ESS -SO Spectrum Sharing” per il cliente D3; attività molto Contr importante per la committente in quanto indispensabile per l'ultimazione della rete 5G.; aveva sempre rispettato le prescrizioni medico-sanitarie del medico competente ed il ricorrente non è mai stato adibito ad attività di trasporto merci che si ponevano in conflitto con le suddette indicazioni e limitazioni;
il ricorrente, in quanto munito di auto aziendale del modello Panda VA (con una capienza molto superiore al modello base), si era proposto, insieme ad altri cinque colleghi appartenenti a diverse aree aziendali (due Tecnici On Field e un Finance, un Account, un Line Manager), di supportare le attività di trasporto delle delicate apparecchiature di lavoro (il cui peso è ben al di sotto della soglia di 10Kg indicata come limitazione dal medico competente) dalla sede di Roma, Via Benedetto Croce 6 alla sede di Pomezia. Deduceva che nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di Contr il ricorrente aveva sempre svolto mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento e prendendo altresì parte a progetti e corsi formativi che hanno permesso al lavoratore di acquisire nuove ed ulteriori competenze professionali. In ogni caso contestava la carenza di allegazione e prova in ordine ai danni subiti in conseguenza dell'asserito demansionamento . Concludeva come sopra riportato . All'udienza del 22/1/2024 il G.L. , sentite le parti , formulava proposta transattiva alla quale aderiva la sola convenuta . Ammesse ed espletate prove orali , autorizzato il deposito di note , rinviata la discussione per il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio ( che veniva ricostruito ) , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui appresso .Il ricorrente nel presente giudizio lamenta la sussistenza di un demansionamento decorrente dal novembre 2019 al dicembre 2022 (per 38 mesi) e chiede il risarcimento dei danni conseguenti . Al fine di ricostruire storicamente la vicenda deve premettersi che in precedenza il ricorrente aveva lamentato il demansionamento con decorrenza dal 2010 e tale domanda è stata accolta con sentenza n. 23/2016 della Corte di Appello di Roma, confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6670/19 del 07.03.2019 ( all. 1 e 2 al ricorso;
inoltre la precedente Contr domanda di demansionamento proposta dal nei confronti di dell'SO Parte_1
NI S.p.A. per il periodo dal 2012 al novembre 2019, è stata accolta da questo Tribunale con sentenza n. 10926/2022 ( in all. 7 al ricorso ) e tale sentenza è stata confermata in appello con sentenza n. 3165/2024 (depositata in allegato a note del 7/10/2024). Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto che il demansionamento subito nel periodo successivo al novembre 2019 , imputabile ad oggi , si è posto in CP_2 CP_1 sostanziale linea di continuità con i precedenti demansionamenti subiti restando assegnato Cont a mansioni attinenti il rapporto di appalto tra ed . Ciò detto, deve rilevarsi CP_3 che in tema di domande risarcitorie deve , in primis , richiamarsi il consolidato orientamento della S.C secondo il quale il danno non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, non essendo sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale per aver automaticamente risarcito ogni danno, incombendo invece sul lavoratore l'onere di fornire la prova del pregiudizio concretamente subito e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale(cfr . ex multis Cass n. 29047/2017 ; n.25743/2018
) .Peraltro ,in materia di ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni per demansionamento la S.C. ha ulteriormente e reiteratamente chiarito che “allorquando sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (Cass. Sez. Lav. n. 4766/2006; n. 4211/2016 ; n. 17365/2018 ; n. 26477/2018 e da ultimo n. 48/2024 ) Il lavoratore ha infatti non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa ed a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ed , anche nel vigore dell'art. 2103 c.c. nel testo novellato dall'art.3, co.1, del d.lgs n. 81/2015, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. La prova del pregiudizio professionale può essere comunque acquisita nel processo con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo precipuo rilievo quella per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) è possibile, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto ossia all'esistenza del danno (Cass . sentenza n. 29832 del 2008; n. 18431/2015; ord. n° 6275/2024) Inoltre la S.C. ha affermato che nell'ipotesi in cui il demansionamento raggiunga le sue forme più gravi traducendosi in una sostanziale totale privazione di mansioni, così riducendo il dipendente ad una condizione di forzata e completa inattività, il danno deve ritenersi sussistente perché lo svuotamento totale delle mansioni lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso quale mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino (Cass.
2.1.2002 n. 10; Cass. 7963/2012; Cass. 31182/2021 secondo la quale “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa ”). In tal solco si pone l'ordinanza della S.C. del 7 febbraio 2023 n° 3692 la quale, richiamando quanto statuito da Cass. 8 aprile 2022, n. 11499 , evidenzia che ove si sia concretizzato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni configurandosi non mero demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere. Facendo applicazione di tali principi debbono analizzarsi le risultanze istruttorie in relazione ai diversi impieghi del ricorrente nel periodo dell'allegato demansionamento tenuto conto dell'inquadramento riconosciutogli al V Livello del CCNL NI al quale “appartengono le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità.”. tra cui lo “ Specialista di attività tecniche integrate, tecnico programmatore, progettista esecutivo/realizzatore di impianti, ecc..” Il teste escusso ha dichiarato : “ Io dal 2018 ho lavorato insieme con il ric.te in Testimone_2
SO NI svolgendo attività di tecnici di manutenzione di strutture centrali telefoniche e ponti radio sulla commessa . alla cessazione della CP_4 commessa il ric.te è stato impiegato in attività di riconfigurazione pc di CP_4 CP_3
; tale attività comprendeva anche mansioni di pulizia ed imballaggio dei dispositivi. Lo so perché io mi sono recato almeno due o tre volte dopo lavorava il ric.te e lo ho visto fare ciò ; io continuando a svolgere attività di manutenzione tecnica mi recavo dal ric.te anche per recuperare PC. Poi ho avuto modo di constatare, perché ci siamo incontrati fisicamente mentre svolgeva questa attività , che il ric.te svolgeva attività di safety ovvero sicurezza;
in concreto compilava una tabella sull'impiantistica della stazione del gestore telefonico . Mi pare che fosse il 2020 – 2021 . Dopo il 2021 non saprei dire cosa ha fatto il ric.te . Ricordo che nel periodo in cui eravamo impiegati nella commessa al ricorrente ,non CP_4 ricordo quando ma accadde per circa un paio di mesi , venne sottratto il badge per accedere alle centrali e quindi era costretto a chiedere l'accesso a noi colleghi;
parimenti non gli era stata data la disponibilità di accesso ai software per la gestione delle attività e ciò gli impediva di svolgere la parte essenziale del lavoro e poteva fare solo mansioni di basso rilievo;
anche ciò è durato un paio di mesi”
Il teste ha riferito “ Ho lavorato per le cedenti della attuale convenuta e Testimone_3 lavoro oggi alle dipendenze di;
ho ad oggi pendente una causa per CP_1 demansionamento nei confronti delle varie datrici di lavoro succedutesi nel tempo . Non ho citato come teste in quella vertenza il ricorrente . Nel periodo di cui mi si chiede ovvero novembre 2019- dicembre 2022 posso dire che io lavoravo insieme con il ricorrente nell'unità organizzativa Network Build Field Services Italia e ciò fino al dicembre 2022 . Nel primo periodo , circa fino a giugno 2020 , eravamo addetti alla manutenzione impianti del clienti telefonia cellulare ( in gran parte;
da giugno cessò il contratto con CP_4 il cliente e si è ridotto in modo rilevante il nostro lavoro . Da giugno 2020 in poi CP_4 siamo stati quindi addetti a diverse mansioni ad esempio : ricerca di materiali dispersi nei magazzini , ausilio nelle attività di trasloco di sedi con verifica del funzionamento di strumenti di misura e spostamento fisico dei medesimi , compilazione checklist sui cantieri anche detta verifica schede sicurezza , distruzione di hard disk con dati sensibili di un cliente che non ricordo di preciso . Nel 2021 circa a metà anno mentre io sono stato addetto alla modifica di stazioni di energia il ricorrente continuava a fare la verifica schede di sicurezza di cui ho detto sopra .Da allora io non ho più contezza diretta di quello che faceva il ricorrente …. Nel periodo 2019- 2020 non facevamo attività di roll out ovvero ampliamento e modernizzazione rete clienti ma solo attività di mera manutenzione” Pertanto dalle deposizioni dei suddetti testi emerge che al ricorrente nel periodo de quo sono state assegnate inizialmente mansioni di mera manutenzione , certamente prive di contenuti di alta tecnalità e della “ adeguata autonomia e decisionalità “ proprie del livello di inquadramento posseduto e mai erano state assegnate mansioni di roll out ( ampliamento e modernizzazione reti ) ; ciò tanto più è comprocato ove si consideri che al ricorrente era stato precluso l'accesso al badge ed ai software essenziali per la gestione dell'attività nominalmente assegnata .I testi hanno univocamente precisato che successivamente l'assegnazione del ricorrente a mansioni di livello ancora inferiore quali la mera compilazione di schede di sicurezza , ricerca di materiali dispersi , ausilio alle attività di trasloco Cont
Non può valere a smentire tali risultanze la deposizione del teste , indotto da ,
[...] Cont il quale ha riferito : “ Lavoro per la convenuta prima poi dal Tes_4 CP_1 gennaio 2018 ; all'epoca ero responsabile delle attività di rollout e manutenzione per i clienti dell'area centro . Il ricorrente nel maggio 2019 è stato assegnato alla mia area Contr essendo confluito in da CC NI;
fu assegnato al gruppo Field Service Roma con team leader . Sotto la direzione di Controparte_9 Controparte_9 il ricorrente svolgeva attività di manutenzione e rollout ovvero ampliamento e modernizzazione delle reti dei clienti;
in particolare per i clienti D3 ( ex H3G)
, GL … Io posso dire che il ricorrente faceva le mansioni che ho detto CP_4 perchè mi raffrontavo con la team leder che ho detto , poi sostituita da , e poi Testimone_3 perché avevo report settimanali dai quali risultavano i workorder che aveva utilizzato il ric.te per lavorare . Non ricordo fino a quando è rimasto da noi mi pare luglio- agosto 2021 : poi non ho più avuto contatti con lui . Nell'arco del periodo che ho detto , circa a fine del 2020 , il ricorrente a seguito di visita sanitaria è risultato idoneo con limitazioni ovvero non poteva svolgere attività notturne e trasposto di materiale oltre circa 10KG . Abbiamo cercato di limitare le attività sul campo e assegnarlo ad attività più da remoto “ A tale deposizione non può attribuirsi una valenza probatoria sufficiente a smentire quanto univocamente riferito dai testi e atteso che il teste non ha dichiaratamente Tes_2 Tes_3 avuto alcuna conoscenza diretta delle mansioni svolte dal ricorrente;
peraltro lo stesso teste dichiara di essersi solo relazionato con i team leader del gruppo cui era assegnato il ricorrente tra i quali proprio il teste escusso . Tes_5
Dal quadro complessivo emerso deve, quindi, ritenersi provata la sussistenza nell'an di un danno non patrimoniale determinato dal demansionamento , praticamente totale o comunque comportante il sostanziale svuotamento del bagaglio professionale posseduto dal ricorrente impiegata in mansioni certamente inferiori al suo livello di inquadramento per 38 mesi . Relativamente alla quantificazione del danno deve farsi riferimento al parametro della la retribuzione percepita dalla ricorrente, atteso che “elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (cfr. Cass.,12.6.2015, n.12253).Tenuto conto della gravità e continuativa durata del demansionamento si ritiene equa ai sensi dell'art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale de quo nella misura pari, in via meramente parametrica, al 50% della retribuzione lorda mensile ( cfr sulla quantificazione percentuale sentenza Corte di Appello di Roma n° 3832/2023 del 27/10/2023 est . Dott. emessa in fattispecie analoga Tes_6 sempre relativa a demansionamento da parte di SO NI ) . Pertanto deve liquidarsi in favore del ricorrente la somma di € ( 2.686,72 retribuzione mensile di fatto non contestata del ricorrente diviso due per 38 mesi ) già liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo. Non resta , in conclusione che condannare al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento CP_1 del danno da demansionamento della complessiva somma di € 51.047,68 , oltre interessi legali dalla sentenza al saldo . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : condanna al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del CP_1 danno da demansionamento della complessiva somma di € 51.047,68 , oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna al pagamento in favore del ricorrente di € 6000,00 oltre accessori di CP_1 legge
Roma 7/7/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli