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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1668/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. GAIARDO MARTINA Parte_1
e AT OL, con l'Avv. A BECCARA GABRIELE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO
-I signori e IZ EG, hanno dichiarato di aver avuto una Parte_1 relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia in Trento (TN) Persona_1 il 30.06.2015.
-Gli istanti hanno dichiarato che la detta relazione sentimentale si è conclusa da tempo, allorquando, venuto meno il rapporto affettivo che legava i ricorrenti, entrambi hanno deciso di porre fine alla loro convivenza, ed infatti la signora EG è rimasta a vivere nella casa familiare in Telve (TN), Loc. Tolver n. 10, di proprietà di entrambi le parti, unitamente alla figlia minore, mentre il signor si è trasferito in Roncegno (TN). Pt_1
-Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025 veniva incardinato il procedimento n. R.G. 1668/2025 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e le questioni economiche relative alla figlia minore.
-Con decreto presidenziale del 22.04.2024 veniva assegnato termine di giorni 45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
-Con note depositate in data 08.05.2025 e 03.06.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare alle condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia e così si legge: “1) La figlia Per_1 viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e conferma dell'elezione di residenza anagrafica presso la casa familiare, ubicata in Telve (TN), Loc. Tolver n. 10, ove vivrà con la madre;
2) La casa familiare, ubicata in Telve (TN), Loc. Tolver n. 10 e tavolaremente contraddistnta dalla P.M. 4, p. ed. 1409, in CC Telve di Sotto, viene assegnata alla signora IZ EG che vi rimarrà a vivere con la figlia tutti gli Per_1 arredi ed i corredi della casa familiare resteranno nella disponibilità esclusiva della signor IZ EG;
3) I genitori dovranno tenersi costantemente informati delle eventuali problematiche della figlia, del rendimento scolastico e di quant'altro la riguardi, discutendo fra di loro ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita della figlia stessa. La responsabilità genitoriale sulla minore verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore importanza (per esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, ecc.) saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della figlia.
4) Per quel che riguarda il protocollo di visita e dimora della figlia le parti convengono che il padre potrà trascorrere con la figlia i week end (dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 alla domenica sera) a settimane alternate ed un giorno infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì (dall'orario di prelievo presso la scuola sino alla mattina del giorno seguente); il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e sempre fatto salvo diverso accordo tra i medesimi, i quali, sin d'ora, si dichiarano reciprocamente disponibili a
Pag. 2 di 4 modificare il calendario delle visite in caso di esigenze lavorative e nell'interesse della figlia.
5) Il padre potrà trascorrere con almeno due settimane di ferie, non Per_1 consecutive, durante il periodo estivo, salvo diverso accordo;
i genitori concordano di comunicarsi reciprocamente il periodo esatto entro il mese di aprile di ogni anno;
6) Durante i periodi di permanenza presso di sé, ciascun genitore provvederà ad ogni necessità ordinaria di Per_1
7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di versando Pt_1 Per_1 mensilmente sul conto corrente della signora EG a partire dalla data di deposito del ricorso, la somma di euro 300,00, rivalutata annualmente nella misura del 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo, automaticamente e senza necessità di messa in mora. La contribuzione paterna perdurerà fino al pieno raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
8) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di da intendersi per Per_1 quanto concerne la loro individuazione quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 che si allegano che i coniugi dichiarano di aver compreso e di conoscere, saranno sostenute al 50% tra i genitori con l'onere di previamente concordare spese superiori ad € 100; a tal fine le parti concordano che utilizzeranno comunicazioni whatsapp per chiedere il consenso all'effettuazione della spesa straordinaria e che essa si intenderà approvata laddove non giunga una risposta negativa entro cinque giorni dalla richiesta.
9) La sig.ra EG avrà diritto di fruire in via esclusiva di tutti i contributi
/detrazioni / assegni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegno unico, assegno provinciale, ecc.) / provvidenze di qualsiasi natura (anche sotto forma di bonus / incentivi una tantum) previsti a favore della minore e/o del nucleo familiare presso il quale risiede la figlia e/o comunque riconducibili al suo collocamento. 10) Le parti si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto della figlia
Per_1
11) I genitori si impegnano, in caso di nuove relazioni sentimentali, a non far pernottare il nuovo/a compagno/a presso di sé allorquando è presente per Per_1 almeno sei mesi dalla firma del ricorso;
successivamente a tale periodo le parti
Pag. 3 di 4 avranno comunque cura di tenere in debita considerazione l'opinione della minore. 12) Spese del giudizio compensate tra le parti. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nelle conclusioni depositate in data 08.05.2025 e 03.06.2025 rassegnate dalle parti, secondo cui la figlia vivrà con la madre nell'abitazione familiare, non contrasta con Per_1
l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni depositate in atti e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1668/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. GAIARDO MARTINA Parte_1
e AT OL, con l'Avv. A BECCARA GABRIELE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO
-I signori e IZ EG, hanno dichiarato di aver avuto una Parte_1 relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia in Trento (TN) Persona_1 il 30.06.2015.
-Gli istanti hanno dichiarato che la detta relazione sentimentale si è conclusa da tempo, allorquando, venuto meno il rapporto affettivo che legava i ricorrenti, entrambi hanno deciso di porre fine alla loro convivenza, ed infatti la signora EG è rimasta a vivere nella casa familiare in Telve (TN), Loc. Tolver n. 10, di proprietà di entrambi le parti, unitamente alla figlia minore, mentre il signor si è trasferito in Roncegno (TN). Pt_1
-Con ricorso congiunto depositato in data 11.04.2025 veniva incardinato il procedimento n. R.G. 1668/2025 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e le questioni economiche relative alla figlia minore.
-Con decreto presidenziale del 22.04.2024 veniva assegnato termine di giorni 45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
-Con note depositate in data 08.05.2025 e 03.06.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare alle condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia e così si legge: “1) La figlia Per_1 viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e conferma dell'elezione di residenza anagrafica presso la casa familiare, ubicata in Telve (TN), Loc. Tolver n. 10, ove vivrà con la madre;
2) La casa familiare, ubicata in Telve (TN), Loc. Tolver n. 10 e tavolaremente contraddistnta dalla P.M. 4, p. ed. 1409, in CC Telve di Sotto, viene assegnata alla signora IZ EG che vi rimarrà a vivere con la figlia tutti gli Per_1 arredi ed i corredi della casa familiare resteranno nella disponibilità esclusiva della signor IZ EG;
3) I genitori dovranno tenersi costantemente informati delle eventuali problematiche della figlia, del rendimento scolastico e di quant'altro la riguardi, discutendo fra di loro ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita della figlia stessa. La responsabilità genitoriale sulla minore verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore importanza (per esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, ecc.) saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della figlia.
4) Per quel che riguarda il protocollo di visita e dimora della figlia le parti convengono che il padre potrà trascorrere con la figlia i week end (dal venerdì pomeriggio alle ore 17.00 alla domenica sera) a settimane alternate ed un giorno infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì (dall'orario di prelievo presso la scuola sino alla mattina del giorno seguente); il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e sempre fatto salvo diverso accordo tra i medesimi, i quali, sin d'ora, si dichiarano reciprocamente disponibili a
Pag. 2 di 4 modificare il calendario delle visite in caso di esigenze lavorative e nell'interesse della figlia.
5) Il padre potrà trascorrere con almeno due settimane di ferie, non Per_1 consecutive, durante il periodo estivo, salvo diverso accordo;
i genitori concordano di comunicarsi reciprocamente il periodo esatto entro il mese di aprile di ogni anno;
6) Durante i periodi di permanenza presso di sé, ciascun genitore provvederà ad ogni necessità ordinaria di Per_1
7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di versando Pt_1 Per_1 mensilmente sul conto corrente della signora EG a partire dalla data di deposito del ricorso, la somma di euro 300,00, rivalutata annualmente nella misura del 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo, automaticamente e senza necessità di messa in mora. La contribuzione paterna perdurerà fino al pieno raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
8) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di da intendersi per Per_1 quanto concerne la loro individuazione quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 che si allegano che i coniugi dichiarano di aver compreso e di conoscere, saranno sostenute al 50% tra i genitori con l'onere di previamente concordare spese superiori ad € 100; a tal fine le parti concordano che utilizzeranno comunicazioni whatsapp per chiedere il consenso all'effettuazione della spesa straordinaria e che essa si intenderà approvata laddove non giunga una risposta negativa entro cinque giorni dalla richiesta.
9) La sig.ra EG avrà diritto di fruire in via esclusiva di tutti i contributi
/detrazioni / assegni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegno unico, assegno provinciale, ecc.) / provvidenze di qualsiasi natura (anche sotto forma di bonus / incentivi una tantum) previsti a favore della minore e/o del nucleo familiare presso il quale risiede la figlia e/o comunque riconducibili al suo collocamento. 10) Le parti si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché del passaporto della figlia
Per_1
11) I genitori si impegnano, in caso di nuove relazioni sentimentali, a non far pernottare il nuovo/a compagno/a presso di sé allorquando è presente per Per_1 almeno sei mesi dalla firma del ricorso;
successivamente a tale periodo le parti
Pag. 3 di 4 avranno comunque cura di tenere in debita considerazione l'opinione della minore. 12) Spese del giudizio compensate tra le parti. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nelle conclusioni depositate in data 08.05.2025 e 03.06.2025 rassegnate dalle parti, secondo cui la figlia vivrà con la madre nell'abitazione familiare, non contrasta con Per_1
l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni depositate in atti e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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