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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/01/2024, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza iscritta al n. 38 del Ruolo 2023,
promossa in questa sede con ricorso depositato il 3 marzo 2023
da
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata in Trieste presso lo studio dell'Avv. Agnese Ghersi, per mandato alle liti esteso su documento informatico separato, ai sensi dell'art. 83,
comma 3, c.p.c.
- ricorrente -
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Palumbo, per mandato Controparte_1
alle liti esteso su documento informatico separato, ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c.
- resistente -
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 24/2023 pronunciata dal
Tribunale di Gorizia in data 14.2.2023. Causa chiamata all'udienza di discussione del 12 ottobre 2023.
Conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello: riformare la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 24/2023 (R.G. n.
338/2022), pubblicata in data 14.02.2023 e notificata in data 15.02.2023 e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto,
nonché in quanto carente di prova;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per il resistente: “In via principale di merito, respingere, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n.
24/2023, emessa dal Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro nel procedimento R.G.
n. 338/2022 LAV e pubblicata in data 14.02.2023. Spese di tutti i gradi di giudizio interamente rifuse, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 3 ottobre 2022 dottore Controparte_1
commercialista in pensione di vecchiaia dal 1.2.2003, aveva adito il Tribunale di
Gorizia lamentando l'illegittimità delle trattenute operate dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti a titolo di “contributo Parte_1
di solidarietà” istituito con regolamento del 14.7.2004 ed applicato con decorrenza dal 1.1.2004 e chiedendo, relativamente al decennio tra il giugno 2012 e l'agosto
2022, la restituzione, a titolo di indebito oggettivo, della complessiva somma di euro
12.509,26.
Il ricorrente aveva allegato che la possibilità per la di previdenza di incidere Pt_1
con proprio regolamento sul trattamento pensionistico incontrava, ai sensi dell'art. 3
comma 12 della legge n. 335/1995, il limite della protezione della quota di pensione
Pag.2 maturata sulla base dei versamenti contributivi effettuati, sicché l'applicazione del contributo di solidarietà, incidendo sul rapporto di proporzionalità tra prestazione pensionistica e quantità dei contributi versati, costituiva una violazione del principio del “pro rata”, ed aveva inoltre evidenziato che il prelievo in oggetto rientrava tra le prestazioni patrimoniali la cui imposizione, ex art. 23 Cost., era riservata al legislatore, richiamando il conforme orientamento di legittimità in tal senso espresso dal Supremo Collegio, tra le altre, con le sentenze nn. 982/2019, 603/2019,
16814/2019, 28054/2020, 32385/2021, 6301/2022 e 6897/2022.
La Parte_1
si era costituita svolgendo, con istanza respinta e non riproposta in appello, eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c., nonché resistendo al ricorso ed eccependo la prescrizione quinquennale della pretesa attorea.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pronunciata in data 14.2.2023, avente il seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando,
condanna parte convenuta alla restituzione a favore del ricorrente della somma di euro 12.509,26, pari alle ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà dal
15.06.2012 alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, e dichiara non più operabile detta detrazione per il futuro, nei termini di cui in motivazione;
condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.697,00, più 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre i.v.a. e c.p.a.”
Con tale decisione era stato osservato, in richiamo alla giurisprudenza di legittimità,
che il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 nel prevedere un potere regolamentare delle Casse
non incompatibile con il sistema delle fonti, non aveva attribuito loro la configurazione di regolamenti di delegificazione ex l. n. 400/88, art. 17, comma 2,
sicché ad essi non era consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quale la l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che per l'appunto abilitava le casse privatizzate ad adottare nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate, provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
Pag.3 riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico;
che inoltre esulava dal novero dei provvedimenti autorizzati, essendo incompatibile con il rispetto del principio del pro rata, qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati volto ad introdurre,
a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti;
che a diverse conclusioni non poteva pervenirsi né sulla base della l. n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, della l. n. 335/1995,
trattandosi di norma incidente sul sistema del pro-rata, estraneo alla tematica del contributo di solidarietà, né sulla base dell'art. 1 comma 488 della l. n. 147/2013
(secondo cui “l'ultimo periodo della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763,
si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della l. 27 dicembre 2006, n. 296 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine), avendo la S.C., con le sentenze nn. 6702/2016 e 7568/2017 affermato che tale intervento legislativo non incideva sulla soluzione della presente questione,
dal momento che la norma in esame poneva come condizione di legittimità degli atti che essi fossero finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine,
mentre tale finalità non rappresentava un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo.
Era stata, da ultimo, respinta anche l'eccezione di prescrizione quinquennale, sul rilievo che alle pretese aventi ad oggetto il diritto alla riliquidazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici si applicava l'ordinario termine decennale, posto che la prescrizione prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., con riguardo alla materia della previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. n. 509
del 1994, richiedeva la liquidità ed esigibilità del credito, che doveva essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove ne fosse in contestazione l'ammontare, il diritto alla riliquidazione degli importi doveva ritenersi soggetto alla ordinaria
Pag.4 prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2023 la
[...]
aveva gravato tale decisione, nei Parte_1
termini esposti in epigrafe;
il ricorrente si era costituito resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era pervenuta all'udienza di discussione del 12
ottobre 2023, nella quale era stata pronunciata la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
* * *
L'appellante, premesso che grazie all'autonomia conferita dalla legge agli enti previdenziali privatizzati i regolamenti potevano derogare le disposizioni aventi rango legislativo, benché nel rispetto del principio di ragionevolezza, unico limite alla facoltà di limitare, anche nel quantum, il diritto soggettivo alla pensione senza alcuna violazione dell'art. 23, Cost., ha in primo luogo censurato la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva affermato che il contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del proprio regolamento del 14.7.2004 non violava alcuna disposizione di legge e non oltrepassava il limite della ragionevolezza.
Con il secondo motivo ha inoltre lamentato che si era erroneamente escluso che l'art. 1, comma 488 della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) potesse incidere in materia, avendo tale disposizione reso un'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n.
296/2006, affermando che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati dovevano ritenersi legittimi a condizione che fossero finalizzati ad assicurare un equilibrio finanziario di lungo termine, il che comportava il riconoscimento della legittimità delle disposizioni statutarie e regolamentari emanate dagli enti previdenziali privatizzati prima del 2007, aventi lo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli Enti previdenziali stessi.
Con il terzo motivo la ha da ultimo riproposto, in via subordinata, l'eccezione Pt_1
di prescrizione della pretesa restitutoria ex art. 2948 n. 4, cod. civ.
* * *
Pag.5 Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello è infondato e andrà
conseguentemente respinto, avendo l'impugnata sentenza correttamente dato seguito all'indirizzo univocamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato con la sentenza n. 31527 del 25/10/2022.
Con tale decisione il Supremo Collegio si è, infatti, nuovamente occupato della materia relativa alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità, anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio, affermando come “a tale riguardo la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento,
confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 603 e 982 del 2019;
nr. 28054 del 2020, nr. 6897 del 2022), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_2
dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ultimo, Cass. nn. 27340,
28055, 28054 del 2020).”
La Suprema Corte, in applicazione dei propri richiamati precedenti, ha dunque ribadito “che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse
di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal
Legislatore”, nel contempo precisando che “in materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito,
Pag.6 che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi
è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.”
Dovendo pertanto essere data continuità, in ragione della sua autorevolezza, al predetto consolidato orientamento di legittimità, ne discende che l'odierna impugnazione, ponendosi in insanabile contrasto con gli anzidetti principi, andrà
necessariamente disattesa e respinta.
Le spese del presente grado dovranno pertanto essere regolate secondo la soccombenza, con attribuzione a favore del procuratore della parte appellata,
dichiaratosi antistatario, e andrà da ultimo dichiara la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando,
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 24/2023 pronunciata dal
Tribunale di Gorizia in data 14.2.2023;
Condanna la a favore dei Parte_1 [...]
a rifondere a le spese del grado, che liquida a titolo Parte_1 Controparte_1
di compensi professionali in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, il 12 ottobre 2023
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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