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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5385/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 000 93926 78 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2022 deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/2023, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di DE e Regione LA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione.
L'eccezione di mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento è, pertanto, infondata.
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite che viene in rilievo è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per il credito in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 15.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per la tassa automobilistica anno 2022 in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di DE e Regione
LA, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio LA –
Sez. 10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5385/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 000 93926 78 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2022 deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/2023, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di DE e Regione LA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione.
L'eccezione di mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento è, pertanto, infondata.
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite che viene in rilievo è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per il credito in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 15.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per la tassa automobilistica anno 2022 in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di DE e Regione
LA, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio LA –
Sez. 10 del 26 gennaio 2026.