Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 747
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento

    La cartella di pagamento impugnata è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione, pertanto l'eccezione è infondata.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/2023

    L'atto impugnato è stato adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione. La notifica della cartella di pagamento è avvenuta nel rispetto del termine prescrizionale triennale per la tassa automobilistica del 2022.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito azionato

    La cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 15.5.2025, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per la tassa automobilistica anno 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 747
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 747
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo