Decreto cautelare 22 maggio 2023
Ordinanza cautelare 9 giugno 2023
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Costantino, Andrea Vimercati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS- del 3.05.2023, notificato in data 5.05.2023, recante sospensione per 60 giorni dell'attività di pubblico esercizio e relativa autorizzazione commerciale correnti presso il locale denominato “-OMISSIS-r” sito in -OMISSIS--OMISSIS-, nonchè per la condanna del Ministero dell'Interno – Questura di -OMISSIS- al risarcimento dei danni patiti e patiendi da quantificarsi in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RT Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS- del 3.05.2023, notificato in data 5.05.2023, recante sospensione per 60 giorni dell'attività di pubblico esercizio e relativa autorizzazione commerciale correnti presso il locale denominato “-OMISSIS-r” sito in -OMISSIS- -OMISSIS-, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 12/12/2025 la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per cessazione dell’attività, chiedendo la compensazione delle spese.
All’udienza del 18 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere dichiarata dalla parte.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, ad eccezione di quanto liquidato per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate, eccetto quanto già liquidato per la fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON RA, Presidente
RT Di RI, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT Di RI | ON RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.