Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2353 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/02/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giaime Peddoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgia Meli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/05/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Narcao, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale sita nel Comune di Narcao, via Cagliari n. 61/L, viene assegnata a , in considerazione dell'interesse preminente dei figli Parte_2
minori che con essa stabilmente convivono.
Il padre si impegna, nel più breve tempo possibile, a trasferire in altro luogo la propria residenza.
3. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccetto che per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in
Pag. 2 di 4 ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee genitoriali.
4. I figli resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna, mentre il padre li potrà tenere presso di sé secondo le seguenti cadenze, salvo diversi accordi migliorativi, che i coniugi potranno prendere di volta in volta anche tenuto conto dei desideri e delle esigenze manifestate dai figli:
a. durante i giorni feriali del martedì e giovedì dopo le ore 19.00 e sino indicativamente alle ore 22.00, allorché torneranno a dormire presso il domicilio materno riaccompagnati dal padre, salvo che non manifestino il desiderio di pernottare presso il domicilio paterno dal quale in tal caso si recheranno direttamente a scuola la mattina successiva;
b. nei fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera indicativamente alle ore 22.00, allorché torneranno a dormire presso il domicilio materno riaccompagnati dal padre, salvo che non manifestino il desiderio di pernottare presso il domicilio paterno dal quale in tal caso si recheranno direttamente a scuola la mattina del lunedì;
c. quanto alle festività, i minori trascorreranno le vacanze di Natale (24 - 31 dicembre), quelle di Capodanno (31 dicembre - 6 gennaio), quelle di Pasqua
(domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale in modo alternato a partire dalla madre;
d. nel periodo estivo trascorreranno 15 giorni consecutivi di vacanza a luglio o
15 giorni consecutivi di vacanza ad agosto con ciascuno dei genitori, che si accorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno.
5. Durante la permanenza dei minori presso i genitori, ciascuno di essi provvederà direttamente alle normali esigenze di mantenimento dei figli (quanto ad esempio a vitto, vestiario, cura ed accudimento quotidiano), mentre le spese di carattere straordinario (intendendosi come tali quelle non prevedibili e/o particolarmente onerose, quali a titolo esemplificativo per cure mediche extra SSN, dentistiche, oculistiche, tasse scolastiche o rette di scuole private/paritarie, gite scolastiche, vacanze), che dovranno essere necessariamente previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, saranno ripartite tra essi in ragione del
50% ciascuno, come da Protocollo al quale ha aderito questo Tribunale che richiama la Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017.
Pag. 3 di 4 6. Il padre, come già sta facendo per pregressi accordi, verserà alla madre tramite bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 450,00, ivi incluso l'assegno unico erogato dall'INPS sulla posizione lavorativa di . Parte_1
Tale importo viene così determinato anche tenuto conto del fatto che il sta restituendo le rate della finanziaria contratta per l'acquisto della Parte_1
Fiat 500 di proprietà e in uso esclusivo a . Parte_2
L'assegno di mantenimento verrà aggiornato automaticamente ogni anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. I coniugi rinunciano vicendevolmente ad ogni richiesta di mantenimento poiché sono entrambi in grado di provvedere ciascuno ai propri bisogni.
8. Il veicolo Opel ZA rimarrà in uso al mentre la Fiat 500 alla Parte_1
. Pt_2
9. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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