Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 21/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2025, proposto da
AN RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Galdi, Giovanni Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 96 del 24 settembre 2025 (n. 259/2025), notificata in data 13 ottobre 2025, elevata nei riguardi dei sigg. AN RE, BA FE, BA ET, BA LD e BA UG, di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, inclusa la propedeutica relazione tecnica n. 3 del 23 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 96 del 24.09.2025, limitatamente ad un “manufatto in muratura ad uso deposito con tettoia e muretto antistante” (in precedenza utilizzato come stalla o porcilaia) ubicato sulla p.lla n. 2322, in quanto le altre opere sono state demolite, od insistono pacificamente su suolo di proprietà di terzi (p.lla n. 2099).
Resiste il Comune di Cava de’ Tirreni, precisando, ove serva, che “l’ordinanza distingue e descrive chiaramente quali sono gli abusi di spettanza dei diversi destinatari”.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata, essendo manifestamente fondato quanto al difetto d’istruttoria, non avendo il Comune verificato se l’opera sia stata realizzata, fuori del centro abitato, in epoca anteriore all’01.09.1967, come pare emergere dal contratto per notar D’Ursi dell’11.07.1959, rep. n. 11892, racc. n. 1965/168, riguardante la compravendita di un fondo rustico, con annesse casa rurale e “stalla”.
Né tale carenza può essere colmata mediante scritti difensivi, non essendo consentita l’integrazione postuma della motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2023, n. 5592).
La natura formale della decisione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 96 del 24.09.2025 limitatamente al manufatto in muratura ad uso deposito con tettoia e muretto antistante ubicato sulla p.lla n. 2322.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO