Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2024
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice rel.
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2070/2024 promossa da:
"con l'Avv. Parte 1 C.F. C.F. 1
BONI LUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vigevano via Dante, n. 1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 C.F C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 26.11.1999 in Francisco De Orellana "
(Provincia di Orellana Equador), con Atto n. 193, Pag. 4, Tomo 2 - Direzione Generale
-
dell'Anagrafe, Ufficio del Registro, Repubblica dell'Equador, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Mortara (PV) al n. 81, Parte II, Serie C in data 25 novembre 2019;
. disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte 1
. disporre che il padre possa vedere il figlio minore nei tempi e modi che Codesto Tribunale riterrà opportuni per il minore, tenuto conto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, previa Part comunicazione e accordo con la signora porre a carico del sig. Controparte 1 l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento di Per_1 comprensivo delle spese straordinarie, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
- dispone che l'assegno unico familiare sia interamente percepito dalla madre, signora [...]
Parte 1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, sin da ora, di ordinare al sig. Controparte 1 ex art. 210 c.p.c. o, in caso di sua opposizione o in difetto, ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente o ad altro Ente all'uopo deputato, l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi e/o dei CUD relativi agli ultimi tre anni, nonché l'esibizione delle buste paga del sig. Parte 3
CP ultimi 12 mesi (il termine ad quem è da considerarsi il mese in cui il sig. provvederà a depositare la documentazione in Cancelleria.)
Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge.
Senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che l'odierno resistente, dopo aver ripreso la frequentazione con il proprio figlio minore
Per 1 nell'anno 2022, interrompeva nuovamente tale frequentazione dalla fine del 2022;
2) vero che l'odierno resistente durante nell'anno 2023 vedeva il SO 1 figlio minore delle parti, solo in un'unica occasione, nell'agosto del medesimo anno, e da allora non ha più incontrato né contattato il figlio minore.
3) vero che la sig.ra Parte 1 sta facendo fronte da sola, senza alcun contributo da parte del marito,i al pagamento del mutuo per la casa coniugale, al pagamento delle spese condominiali e a quant'altro necessario per la casa e per il proprio figlio minore SO 1
,residente in [...], C.so Piave, n. 24. Si indica a teste TEtimone 1
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze dedotte ed eventualmente ammesse di ctp." MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. CP 1 in
Francisco de Orella, Ecuador, il 26.11.1999, affermando che dal momento della separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza 1399/2022 emessa in data 11.11.2022, non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito.
In particolare, la stessa riferiva che nell'anno 2017 il convenuto, che da mesi intratteneva una relazione con un'altra donna, aveva lasciato la casa coniugale e tagliato ogni rapporto con i figli
SO 1 (nato il [...]), prossimo al raggiungimento della maggiore età, e [...]
TE 1 , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente.
Aggiungeva, poi, che per un breve periodo, successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, il sig. CP 1 aveva frequentato in modo più assiduo il figlio minore, per poi decidere di interrompere gli incontri senza un apparente motivo, causando così un grande dolore per quest'ultimo che, già sofferente per la separazione dei genitori, era stato preso in carico dalla N.P.I. di Vigevano.
La ricorrente, inoltre, dava atto che il 30 aprile 2023 il minore, durante un incontro di karate, era stato vittima di un grave incidente che gli aveva a causato seri danni all' udito e una situazione di amnesia e che, anche in tale circostanza, il padre non aveva fornito alcun supporto, limitandosi ad incontrare il figlio per una sola volta ad agosto di quello stesso anno.
Da quel momento la sig.ra Parte 1 riferiva che l'ex coniuge non ha più avuto alcun contatto con lei o con Per 1 ma che comunque contribuiva al suo mantenimento versando un importo di 500,00
€ mensili, a fronte dei 600,00 € mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, previsti in sede di separazione a suo carico in favore di entrambi i figli.
CP_1 non si costituiva in giudizio.Nonostante la regolarità della notifica il sig.
All'udienza del 5.02.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione attesa l'assenza del convenuto e sentiva la parte ricorrente, la quale riferiva di non vedere il marito dall' anno 2023 e che il figlio minore Per_1 a causa dell' amnesia da cui era affetto a seguito dell'incidente, non aveva più memoria del padre.
La stessa, inoltre, insisteva nella richiesta di aumentare a 700,00€ mensili omnicomprensivi l'assegno di mantenimento che il convenuto è tenuto a versare in favore del figlio, asserendo di doversi fare carico in via esclusiva del pagamento della rata del mutuo cointestato con il marito pari a 350,00 € mensili, acceso per l'acquisto dell'immobile adibito ad ex casa coniugale, della quale è comproprietaria al 50% con quest'ultimo, e di dover sostenere anche ingenti spese condominiali, pari a circa 250,00 € mensili. ( vd. doc 15)
Il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio. Contumacia del resistente
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto, regolarmente citato e mai comparso.
Sulla domanda di divorzio
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti, in particolare il fatto che le parti vivono separate dall'anno 2017 e che il convenuto ha interrotto ogni rapporto con la moglie e i figli dall'anno 2023, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Sull'affidamento, collocamento del minore
Quanto alla richiesta della ricorrente di disporre l' affidamento super esclusivo del minore alla stessa, rileva quanto segue. L'art. 337 ter c.c. codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed impone dunque di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, prevedendo pertanto l'affidamento condiviso come regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del figlio. Più precisamente, l'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, avendo, a titolo esemplificativo, il genitore tenuto condotte educative inadeguate, non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il figlio o si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico o, ancora, abbia mostrato disinteresse per il figlio, non esercitando in maniera continua il diritto di visita.
Orbene, nel caso di specie il convenuto, dopo aver abbandonato la casa coniugale nell' anno 2017, non ha più frequentato i propri figli, ad eccezione di pochi mesi nel corso dell'anno 2022, durante i quali ha tentato di ricostruire un legame con il minore Per_1
Tuttavia, lo stesso ha dimostrato la propria inaffidabilità nell'esercizio della responsabilità genitoriale dal momento in cui aveva deciso di troncare improvvisamente ogni rapporto con il minore, causandogli così ulteriore sofferenza, e soprattutto quando a seguito del grave incidente che vedeva coinvolto il ragazzo nel 2023 restava totalmente indifferente.
Alla luce di tali considerazioni, visto che il padre ha confermato il proprio disinteresse per il figlio decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento, ritiene il Collegio, nell'interesse esclusivo del minore, di accogliere la richiesta della ricorrente e dunque disporre l'affidamento super esclusivo di Per 1 alla madre, con l'attribuzione alla medesima di pieno potere decisionale in ordine a tutte le questioni relative alla salute, alla formazione e al benessere dello stesso. In ragione di ciò il Collegio ritiene, inoltre, di dover disporre il collocamento del minore presso la madre e conseguentemente confermare l'assegnazione della ex casa coniugale alla ricorrente, così come già stabilito in sede di separazione.
Per quanto concerne la disciplina delle visite ed incontri padre-figlio, si ritiene che, qualora il sig.
CP 1 volesse incontrare il minore, dovrà accordarsi direttamente lo stesso, considerato che ormai è prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Sul mantenimento del figlio minore
Preliminarmente deve darsi atto che il figlio TEtimone 1 è divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, pertanto, nulla deve essere statuito al riguardo.
In ordine, invece, alla domanda della ricorrente di porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno pari a 700,00 € mensili omnicomprensivi in favore del figlio minore Per 1 a fronte dei 300 € mensili previsti in sede di separazione per ciascun figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente svolge l'attività di operaia presso la CP 2 on un reddito pari a 16.214,00 € netti per l'anno 2023 (circa 1300,00€ mensili vd. cu 2024), e percepisce per intero l'assegno unico pari a 199,00€ mensili, come dichiarato dalla stessa all'udienza del 5.02.2025.
Tuttavia, stante la totale assenza del coniuge, quest'ultima deve farsi carico in via esclusiva della cura e dell'accudimento del figlio di 17 anni, nonché del pagamento per intero della rata del mutuo cointestato con il convenuto pari 350,00 € mensili, oltre che di 250,00 € mensili per le spese condominiali.
Non è possibile, al contrario, conoscere l'esatta posizione reddituale del convenuto, tuttavia, va considerato che quest'ultimo versa mensilmente la somma arbitraria di 500,00 € mensili per contribuire al mantenimento del figlio - senza però farsi carico del rimborso del 50% delle spese extra assegno come disposto in sede di separazione dimostrando, così, di avere disponibilità economica.
Dunque, nonostante l'assenza di documentazione al riguardo, appare ragionevole presupporre che il sig. CP 1 allo stato svolga un' attività lavorativa che gli consente di contribuire con puntualità al mantenimento del figlio, oltre al fatto che, in ogni caso, egli ha un'età per la quale è considerato abile al lavoro (48 anni) e non risultano agli atti impedimenti documentati a procurarsi un'occupazione.
Alla luce dei fatti sin qui esposti, considerata l'assenza del padre nonché il fatto che questi non ha mai rimborsato il 50% delle spese extra assegno sostenute dalla ricorrente in favore del figlio minore, tenuto conto che le spese di mutuo e condominiali - pari complessivamente a circa 600,00 € mensili sono totalmente a carico della ricorrente, il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta della
-
stessa e dunque disporre che il sig. CP 1 debba corrispondere alla sig.ra Parte 1 un assegno mensile di 700,00 € omnia comprensivi quale contributo per il mantenimento del minore annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat e da versarsi entro il 5 di ogni mese. Per 1
Quanto all'assegno unico, in ragione del collocamento del minore presso la madre, si ritiene che debba essere percepito per intero da quest'ultima.
Spese di lite
Considerato che la ricorrente risulta sostanzialmente vittoriosa in ordine a tutte le domande svolte, il convenuto va interamente condannato alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1
[...] e da Controparte_1 celebrato, con rito civile, in Francisco de Orella,
Ecuador, il 26.11.1999, atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Mortara al n.81
Parte II Serie C Anno 2019 - Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- conferma l'affido del figlio minore Per 1 in via super esclusiva alla madre presso cui rimane collocato in via esclusiva;
conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- disporre che la ricorrente Parte_1 percepisca per intero l'assegno unico in favore del figlio;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 700 € omnicomprensiva, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro