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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G .3621 /2024
Il giorno 08/07/2025 sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv.Pasquale Pellegrino per delega dell'Avv.
TACCONE GIOVANNI , il quale insiste nei propri atti difensivi e verbali di causa e con riferimento all'eccezione di ne bis in idem , ritiene la stessa infondata e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' l'avv. Marco Gagliostro per delega dell'avv. LOLLI CP_1
CINZIA, insiste nell'eccezione di ne bis in idem e si riporta interamente agli scritti difensivi e verbali di causa;
Per l'Avv. Domenica Sprizzi per delega dell'Avv. CP_2
Alessandra Currò, la quale insiste nelle difese e richieste oggetto del ricorso e in particolare nel rigetto della domanda per i motivi disposti nella memoria difensiva, nelle note di trattazione, nonché nella documentazione in atti
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3621/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3621/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: , giusta procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso da rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Lolli (C.F. , in virtù di mandato generale C.F._3
alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in Persona_1
atti
Resistente
E
, Codice Fiscale/P.IVA , con Controparte_4 P.IVA_2
sede legale in Roma rappresentato e difeso, dall'Avv. Alessandra Currò (C.F.:
), giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,40 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 17.12..2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90149198 26/000, limitatamente alla cartella di pagamento - N. 394 2017 0004027125 000 e N. 394 2018 0003825740
000, dell'importo di € 8.846,58, notificata in data a 05.11.2024, afferente contributi I.V.S (comprese somme aggiuntive) relativi alla gestione lavoratori dipendenti, per gli anni 2016 - 2017 .
Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024
90149198 26/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per Contributi previdenziali IVS IATP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2016 - 2017, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95,
o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Dichiarare la inefficacia esecutiva della intimazione di pagamento N. 094 2024 90149198 26/000 in relazione ai contributi previdenziali oggetto di domanda giudiziale;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del ne bis in idem ( sentenza trib. Palmi n. 1137/2024 pubbl. il 29/10/2024 ) Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere sia dall' che dall'Agente della Riscossione , Quindi, concludeva CP_1
chiedendo di “respingere ogni domanda formulata nei suoi confronti in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite “.
Si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e , in merito , CP_2
alla sollevata eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non poteva trovare fondamento, in quanto l' aveva provveduto alla notifica di atti CP_2
interruttivi della stessa. Pertanto, concludeva chiedendo di” nel merito:-
Ritenere e dichiarare interrotto ogni termine prescrizionale, legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione, e valida ed efficace l'intimazione di pagamento opposta
e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione stessa;
2) Ritenere e dichiarare la carenza di responsabilità dell' per quanto imputabile Controparte_4
esclusivamente all' Previdenziale e, ove dovessero essere accertate in corso di causa CP_5
irregolarità negli atti o nell'attività di competenza tenere indenne l'Agente di CP_1
Riscossione da ogni responsabilità anche in punto di spese processuali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari “.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
In merito all'eccezione del ne bis in idem , la stessa trova fondamento in virtù della sentenza emessa dal Trib. Palmi n. 1137/2024 pubbl. il 29/10/2024, anche se relativa ad un importo inferiore , rispetto a quello oggi oggetto di contestazione. i
Relativamente al resisduo importo, il nodo centrale della controversia per cui
è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito "... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020). Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto sia l' che l' nel tempo hanno posto CP_1 CP_2
tutti gli atti interruttivi relativamente alle cartelle oggetto di contestazione.
Le spese di lite vanno pertanto, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, ridotte in quanto non contengono particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti dei resistenti le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1305,00, oltre Iva e Cpa, ove previste.
Palmi 8 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G .3621 /2024
Il giorno 08/07/2025 sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv.Pasquale Pellegrino per delega dell'Avv.
TACCONE GIOVANNI , il quale insiste nei propri atti difensivi e verbali di causa e con riferimento all'eccezione di ne bis in idem , ritiene la stessa infondata e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' l'avv. Marco Gagliostro per delega dell'avv. LOLLI CP_1
CINZIA, insiste nell'eccezione di ne bis in idem e si riporta interamente agli scritti difensivi e verbali di causa;
Per l'Avv. Domenica Sprizzi per delega dell'Avv. CP_2
Alessandra Currò, la quale insiste nelle difese e richieste oggetto del ricorso e in particolare nel rigetto della domanda per i motivi disposti nella memoria difensiva, nelle note di trattazione, nonché nella documentazione in atti
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 3621/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3621/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: , giusta procura in atti. C.F._2
Ricorrente
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso da rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Lolli (C.F. , in virtù di mandato generale C.F._3
alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in Persona_1
atti
Resistente
E
, Codice Fiscale/P.IVA , con Controparte_4 P.IVA_2
sede legale in Roma rappresentato e difeso, dall'Avv. Alessandra Currò (C.F.:
), giusta procura in atti. C.F._4
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,40 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 17.12..2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90149198 26/000, limitatamente alla cartella di pagamento - N. 394 2017 0004027125 000 e N. 394 2018 0003825740
000, dell'importo di € 8.846,58, notificata in data a 05.11.2024, afferente contributi I.V.S (comprese somme aggiuntive) relativi alla gestione lavoratori dipendenti, per gli anni 2016 - 2017 .
Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva:” Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2024
90149198 26/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per Contributi previdenziali IVS IATP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e somme aggiuntive per gli anni 2016 - 2017, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95,
o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Dichiarare la inefficacia esecutiva della intimazione di pagamento N. 094 2024 90149198 26/000 in relazione ai contributi previdenziali oggetto di domanda giudiziale;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario”
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del ne bis in idem ( sentenza trib. Palmi n. 1137/2024 pubbl. il 29/10/2024 ) Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere sia dall' che dall'Agente della Riscossione , Quindi, concludeva CP_1
chiedendo di “respingere ogni domanda formulata nei suoi confronti in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite “.
Si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e , in merito , CP_2
alla sollevata eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non poteva trovare fondamento, in quanto l' aveva provveduto alla notifica di atti CP_2
interruttivi della stessa. Pertanto, concludeva chiedendo di” nel merito:-
Ritenere e dichiarare interrotto ogni termine prescrizionale, legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione, e valida ed efficace l'intimazione di pagamento opposta
e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione stessa;
2) Ritenere e dichiarare la carenza di responsabilità dell' per quanto imputabile Controparte_4
esclusivamente all' Previdenziale e, ove dovessero essere accertate in corso di causa CP_5
irregolarità negli atti o nell'attività di competenza tenere indenne l'Agente di CP_1
Riscossione da ogni responsabilità anche in punto di spese processuali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari “.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, e va', pertanto, rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
In merito all'eccezione del ne bis in idem , la stessa trova fondamento in virtù della sentenza emessa dal Trib. Palmi n. 1137/2024 pubbl. il 29/10/2024, anche se relativa ad un importo inferiore , rispetto a quello oggi oggetto di contestazione. i
Relativamente al resisduo importo, il nodo centrale della controversia per cui
è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito "... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020). Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è infondato, in quanto sia l' che l' nel tempo hanno posto CP_1 CP_2
tutti gli atti interruttivi relativamente alle cartelle oggetto di contestazione.
Le spese di lite vanno pertanto, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, ridotte in quanto non contengono particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti dei resistenti le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1305,00, oltre Iva e Cpa, ove previste.
Palmi 8 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo