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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 494/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rocco Duardo del foro di Reggio Calabria presso il cui studio, in Reggio Calabria alla Via Nazionale n. 174, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Cimino e Angela Sciarrone, presso il cui studio, in Cinquefrondi (RC) alla Via Roma nr.66, è elettivamente domiciliata;
resistente e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 3.10.2025
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con ricorso in riassunzione, depositato in data 23.04.2024, in seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, esponeva che: dal Parte_1 matrimonio con era nato (n. il 3.9.2015), ancora minorenne;
che con sentenza CP_1 Per_1 parziale n. 1572/2018 pubblicata il 26/10/2018 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la separazione dei coniugi, e con successiva sentenza, n. 1101/2021 pubblicata il 21/07/2021, nel regolamentare la separazione pronunciata, il Tribunale aveva disposto: l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso la madre;
diritto di visita del padre due pomeriggi la Per_1 settimana presso il Consultorio familiare.
Il ricorrente lamentava che: per quasi due anni non aveva potuto incontrare il proprio figlio per motivi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dovendosi limitare a pochi minuti di videochiamata – peraltro non protetta - per una volta alla settimana;
solo a partire dal 05.04.2022 gli incontri avvenivano, però una sola volta alla settimana a dispetto delle almeno due previste dalla sentenza di separazione. Inoltre, nonostante l'affidamento congiunto, il non veniva Pt_1 informato della vita del figlio, soprattutto in merito alle visite pediatriche e/o specialistiche, né tenuto in considerazione per le festività annuali e per le ricorrenze del bambino. Ancora Parte_1 evidenziava che, depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale con i provvedimenti provvisori aveva demandato ai servizi sociali incaricati l'organizzazione ed il monitoraggio degli incontri tra il minore e il padre;
che dalle relazioni dei Servizi incaricati emergeva la necessità di rivolgersi Per_1 ad uno specialista in neuropsichiatria infantile;
infine, che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 2.2.2024, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Pertanto, il ricorrente , nel riassumere la causa dinanzi all'intestato Tribunale di Palmi, Parte_1 chiedeva di “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Reggio Calabria il 23.03.2015, iscritto all'atto n. 10, parte II, serie C, tra il Sig. e la Sig.ra ; 2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Parte_1 CP_1
, e collocamento preferenziale con la madre presso la residenza di quest'ultima al momento Per_1 coincidente con quello della propria famiglia di origine;
3) Demandare all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) nonché all'Equipe Interdisciplinare Permanente competente tutte le necessarie attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico al minore , nonché di Per_1 accertamento neuropsichiatrico in virtù di problematiche evidenziate dagli assistenti sociali;
4) disporre che il padre, una volta che il figlio sarà in condizioni (salute, abitudini, Per_1 ambientamento, ecc….), potrà prenderlo con sé il martedì, giovedì e sabato pomeriggio o in qualunque giorno della settimana, diverso da quelli sopra indicati, previo tempestivo avviso (almeno un giorno prima), nonché la domenica a settimane alterne;
inoltre, seguendo il desiderio de minore e senza imposizioni di sorta, potrà pernottare presso l'abitazione del padre la sera del sabato Per_1 precedente alla domenica in cui il bambino starà con il padre;
5) Disporre, in ogni caso, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, determinando in favore del genitore Per_1 collocatario la quotidianità del rapporto e in favore dell'altro genitore tempi certi, soprattutto in riferimento alle festività ed alle ricorrenze (Natale, Pasqua, compleanni, vacanze estive); 6) Disporre la conservazione del rapporto nonni – nipote con il diritto del minore a passare tempi certi e Per_1 predeterminati, specie nelle festività, con i nonni paterni;
7) Disporre a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere ad , a titolo di mantenimento del figlio , un contributo CP_1 Per_1 di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia in uso presso questo Tribunale), importo da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
8. Spese del presente giudizio a carico dell'Erario per istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riserva del deposito della delibera di ammissione”
Il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 28.11.2024 assegnando i termini di legge.
Il 12.10.2024 si costituiva la resistente contestando quanto ex adverso dedotto. La CP_1 resistente evidenziava che il versava, con costanza, la sua quota per far fronte alle spese Parte_1 straordinarie;
non aveva mai chiesto informazioni riguardo al figlio.
Inoltre, sottolineava la difficoltà del padre ad interagire con il proprio figlio minore e Per_1
l'incapacità ad elaborare autonomamente un adeguato approccio, nonostante i solleciti e suggerimenti ricevuti da parte degli assistenti sociali nel corso di tutti questi anni.
La resistente sottolineava come gli stessi incontri, finora, si erano svolti grazie alla sua collaborazione, in quanto il figlio si dimostrava chiaramente indisponibile a proseguire gli incontri con il Per_1 padre.
In conclusione, la resistente chiedeva: “-preliminarmente, autorizzare anche inaudita CP_1 altera parte la sospensione degli incontri padre-figlio per come demandati ai Servizi Sociali e regolamentati nell'Ordinanza Presidenziale emessa in data 21/02/2023; -dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
-disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre SI;
Per_1 CP_1
-pronunciare come in premessa in ordine al regime di incontri tra il minore e il padre signor Parte_1
; -assegnare l'intero importo dell'assegno unico alla SI;
-determinare a carico
[...] CP_1 del sig. il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 nella misura non inferiore a € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la SI . -rigettare ogni richiesta avversa per tutti i fatti esposti CP_1 in premessa;
-Con ogni altra conseguenziale pronuncia anche in punto di onorari e spese della procedura. In via istruttoria si offrono i documenti prodotti unitamente al fascicolo di parte davanti al Tribunale di Reggio Calabria Proc. N. 1468/2022 R.G., e si chiede che il Giudice voglia disporre un accertamento patrimoniale e reddituale del signor mirata anche ad accertare Parte_1
l'intestazione fittizia di beni mobili od immobili a terzi.”
In data 18.11.2025 le parti congiuntamente depositavano richiesta di sospensione degli incontri padre- figlio avendo dato mandato ad uno specialista, in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapeuta Cognitivo e Comportamentale, di elaborare un percorso mirato al superamento della oppositività manifestata dal bambino. Il Giudice con decreto provvedeva in conformità alla richiesta.
Dopo alcuni rinvii su richiesta delle parti i quali avevano avviato il predetto percorso psicologico, veniva da loro depositata la relazione finale della neuropsichiatra infantile;
pertanto, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, sulla scorta dei suggerimenti resi dallo specialista, e precisavano congiuntamente le conclusioni. Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Reggio Calabria il 23.03.2015, matrimonio trascritto presso lo Stato Civile del Comune di
Cinquefrondi all'anno 2015 atto n. 10, parte II, serie C. Il lasso temporale intercorso dalla pronuncia di separazione personale, dichiarata con Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1572/2018 pubbl. il 26/10/2018, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, in considerazione della circostanza che dall'unione coniugale è nato un figlio,
(n. 3.9.2015), ancora minorenne, le condizioni indicate dalle parti, riportate in Persona_2 dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di scioglimento del matrimonio contratto da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) così CP_1 C.F._2 provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti nel Comune di Reggio Calabria il 23.03.2015 alle seguenti condizioni:
- 1-Il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori in regime di condivisione pur Per_1 collocato presso la madre nella casa coniugale di esclusiva proprietà della medesima.
- 2-Il padre una volta a settimana effettuerà una video-chiamata al figlio , per come è Per_1 già in atto da tempo, previo accordo con la madre due giorni prima, in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori (la madre svolge attività lavorativa presso l'ospedale di Palmi sottoposta a turnistica) e del figlio , che è costretto a frequentare la palestra per Per_1 eseguire ginnastica posturale, nonché a sottoporsi a riabilitazione BI JE (riabilitazione visiva) presso Centro Specialistico sito in Reggio Calabria, oltre agli impegni scolastici ed extrascolastici (catechismo, visite specialistiche oculistiche, ortopediche e odontoiatriche).
3- I genitori, in considerazione della relazione finale a firma della Dottoressa Teresa Politanò
Specialista in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapeuta Cognitivo e Comportamentale, incaricata congiuntamente dagli stessi e prodotta nel presente giudizio, nell'interesse esclusivo del figlio , si sono determinati a fissare gli incontri in presenza con il padre Per_1 in occasione delle Festività di Natale e Pasqua, per il compleanno e l'onomastico del bambino, ed un giorno nel mese di luglio e agosto.
- 4-Gli incontri in presenza padre-figlio in prossimità delle Feste di Natale e Pasqua si svolgeranno in un giorno antecedente la festività, per il compleanno e l'onomastico del bambino lo stesso giorno, l'incontro si svolgerà in un luogo pubblico, da concordare due giorni prima anche per la individuazione del luogo in cui si svolgerà l'incontro (centro commerciale, giardinetti, locale pubblico) per come è stato già sperimentato ed attuato;
gli incontri padre – figlio potranno gradualmente aumentare su accordo tra le parti in base alle esigenze del minore ed al consolidarsi dei rapporti con il padre, ferme restando le condizioni minime di cui sopra.
- 5-Il padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio si obbliga a versare alla Per_1 madre un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico sul conto corrente già in essere;
inoltre, sin da adesso il signor Pt_1 autorizza la SI a riscuotere per intero (100%) l'Assegno unico e universale per i CP_1 figli a carico mensilmente liquidato da INPS per ogni figlio a carico fino al compimento dei
21 anni.
- 6-Le spese straordinarie (salute, istruzione, sport, viaggi e tempo libero) per il figlio Per_1 saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% e dovranno, relativamente alle spese mediche, essere documentate, ogni altra spesa dovrà essere previamente concertata e documentata.
- 7-Le spese straordinarie fino ad oggi sostenute interamente dalla madre per il figlio , Per_1
a titolo esemplificativo per la riabilitazione visiva, occhiali, apparecchio ortodontico, ginnastica posturale, plantare, visite specialistiche di oculistica, ortopedia e ortodonzia, riconosciuti dal padre, per avere regolarmente ricevuto la documentazione della relativa spesa pari ad € 3.500,00, saranno, per la quota spettante al padre, rimborsate dal signor ratealmente mediante un versamento mensile minimo di € 50,00 a decorrere dal Pt_1 mese di novembre 2025 fino all'estinzione della quota dovuta.
- 8- i coniugi, si dichiarano autonomi economicamente e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
- 9- i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo il rispetto delle suddette clausole.
- Compensa le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 13.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rocco Duardo del foro di Reggio Calabria presso il cui studio, in Reggio Calabria alla Via Nazionale n. 174, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Cimino e Angela Sciarrone, presso il cui studio, in Cinquefrondi (RC) alla Via Roma nr.66, è elettivamente domiciliata;
resistente e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 3.10.2025
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con ricorso in riassunzione, depositato in data 23.04.2024, in seguito alla dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, esponeva che: dal Parte_1 matrimonio con era nato (n. il 3.9.2015), ancora minorenne;
che con sentenza CP_1 Per_1 parziale n. 1572/2018 pubblicata il 26/10/2018 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la separazione dei coniugi, e con successiva sentenza, n. 1101/2021 pubblicata il 21/07/2021, nel regolamentare la separazione pronunciata, il Tribunale aveva disposto: l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso la madre;
diritto di visita del padre due pomeriggi la Per_1 settimana presso il Consultorio familiare.
Il ricorrente lamentava che: per quasi due anni non aveva potuto incontrare il proprio figlio per motivi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dovendosi limitare a pochi minuti di videochiamata – peraltro non protetta - per una volta alla settimana;
solo a partire dal 05.04.2022 gli incontri avvenivano, però una sola volta alla settimana a dispetto delle almeno due previste dalla sentenza di separazione. Inoltre, nonostante l'affidamento congiunto, il non veniva Pt_1 informato della vita del figlio, soprattutto in merito alle visite pediatriche e/o specialistiche, né tenuto in considerazione per le festività annuali e per le ricorrenze del bambino. Ancora Parte_1 evidenziava che, depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale con i provvedimenti provvisori aveva demandato ai servizi sociali incaricati l'organizzazione ed il monitoraggio degli incontri tra il minore e il padre;
che dalle relazioni dei Servizi incaricati emergeva la necessità di rivolgersi Per_1 ad uno specialista in neuropsichiatria infantile;
infine, che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 2.2.2024, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Pertanto, il ricorrente , nel riassumere la causa dinanzi all'intestato Tribunale di Palmi, Parte_1 chiedeva di “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Reggio Calabria il 23.03.2015, iscritto all'atto n. 10, parte II, serie C, tra il Sig. e la Sig.ra ; 2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Parte_1 CP_1
, e collocamento preferenziale con la madre presso la residenza di quest'ultima al momento Per_1 coincidente con quello della propria famiglia di origine;
3) Demandare all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) nonché all'Equipe Interdisciplinare Permanente competente tutte le necessarie attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico al minore , nonché di Per_1 accertamento neuropsichiatrico in virtù di problematiche evidenziate dagli assistenti sociali;
4) disporre che il padre, una volta che il figlio sarà in condizioni (salute, abitudini, Per_1 ambientamento, ecc….), potrà prenderlo con sé il martedì, giovedì e sabato pomeriggio o in qualunque giorno della settimana, diverso da quelli sopra indicati, previo tempestivo avviso (almeno un giorno prima), nonché la domenica a settimane alterne;
inoltre, seguendo il desiderio de minore e senza imposizioni di sorta, potrà pernottare presso l'abitazione del padre la sera del sabato Per_1 precedente alla domenica in cui il bambino starà con il padre;
5) Disporre, in ogni caso, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, determinando in favore del genitore Per_1 collocatario la quotidianità del rapporto e in favore dell'altro genitore tempi certi, soprattutto in riferimento alle festività ed alle ricorrenze (Natale, Pasqua, compleanni, vacanze estive); 6) Disporre la conservazione del rapporto nonni – nipote con il diritto del minore a passare tempi certi e Per_1 predeterminati, specie nelle festività, con i nonni paterni;
7) Disporre a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere ad , a titolo di mantenimento del figlio , un contributo CP_1 Per_1 di € 150,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia in uso presso questo Tribunale), importo da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
8. Spese del presente giudizio a carico dell'Erario per istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riserva del deposito della delibera di ammissione”
Il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 28.11.2024 assegnando i termini di legge.
Il 12.10.2024 si costituiva la resistente contestando quanto ex adverso dedotto. La CP_1 resistente evidenziava che il versava, con costanza, la sua quota per far fronte alle spese Parte_1 straordinarie;
non aveva mai chiesto informazioni riguardo al figlio.
Inoltre, sottolineava la difficoltà del padre ad interagire con il proprio figlio minore e Per_1
l'incapacità ad elaborare autonomamente un adeguato approccio, nonostante i solleciti e suggerimenti ricevuti da parte degli assistenti sociali nel corso di tutti questi anni.
La resistente sottolineava come gli stessi incontri, finora, si erano svolti grazie alla sua collaborazione, in quanto il figlio si dimostrava chiaramente indisponibile a proseguire gli incontri con il Per_1 padre.
In conclusione, la resistente chiedeva: “-preliminarmente, autorizzare anche inaudita CP_1 altera parte la sospensione degli incontri padre-figlio per come demandati ai Servizi Sociali e regolamentati nell'Ordinanza Presidenziale emessa in data 21/02/2023; -dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
-disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre SI;
Per_1 CP_1
-pronunciare come in premessa in ordine al regime di incontri tra il minore e il padre signor Parte_1
; -assegnare l'intero importo dell'assegno unico alla SI;
-determinare a carico
[...] CP_1 del sig. il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 nella misura non inferiore a € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la SI . -rigettare ogni richiesta avversa per tutti i fatti esposti CP_1 in premessa;
-Con ogni altra conseguenziale pronuncia anche in punto di onorari e spese della procedura. In via istruttoria si offrono i documenti prodotti unitamente al fascicolo di parte davanti al Tribunale di Reggio Calabria Proc. N. 1468/2022 R.G., e si chiede che il Giudice voglia disporre un accertamento patrimoniale e reddituale del signor mirata anche ad accertare Parte_1
l'intestazione fittizia di beni mobili od immobili a terzi.”
In data 18.11.2025 le parti congiuntamente depositavano richiesta di sospensione degli incontri padre- figlio avendo dato mandato ad uno specialista, in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapeuta Cognitivo e Comportamentale, di elaborare un percorso mirato al superamento della oppositività manifestata dal bambino. Il Giudice con decreto provvedeva in conformità alla richiesta.
Dopo alcuni rinvii su richiesta delle parti i quali avevano avviato il predetto percorso psicologico, veniva da loro depositata la relazione finale della neuropsichiatra infantile;
pertanto, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, sulla scorta dei suggerimenti resi dallo specialista, e precisavano congiuntamente le conclusioni. Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Reggio Calabria il 23.03.2015, matrimonio trascritto presso lo Stato Civile del Comune di
Cinquefrondi all'anno 2015 atto n. 10, parte II, serie C. Il lasso temporale intercorso dalla pronuncia di separazione personale, dichiarata con Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1572/2018 pubbl. il 26/10/2018, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, in considerazione della circostanza che dall'unione coniugale è nato un figlio,
(n. 3.9.2015), ancora minorenne, le condizioni indicate dalle parti, riportate in Persona_2 dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di scioglimento del matrimonio contratto da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) così CP_1 C.F._2 provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti nel Comune di Reggio Calabria il 23.03.2015 alle seguenti condizioni:
- 1-Il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori in regime di condivisione pur Per_1 collocato presso la madre nella casa coniugale di esclusiva proprietà della medesima.
- 2-Il padre una volta a settimana effettuerà una video-chiamata al figlio , per come è Per_1 già in atto da tempo, previo accordo con la madre due giorni prima, in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori (la madre svolge attività lavorativa presso l'ospedale di Palmi sottoposta a turnistica) e del figlio , che è costretto a frequentare la palestra per Per_1 eseguire ginnastica posturale, nonché a sottoporsi a riabilitazione BI JE (riabilitazione visiva) presso Centro Specialistico sito in Reggio Calabria, oltre agli impegni scolastici ed extrascolastici (catechismo, visite specialistiche oculistiche, ortopediche e odontoiatriche).
3- I genitori, in considerazione della relazione finale a firma della Dottoressa Teresa Politanò
Specialista in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapeuta Cognitivo e Comportamentale, incaricata congiuntamente dagli stessi e prodotta nel presente giudizio, nell'interesse esclusivo del figlio , si sono determinati a fissare gli incontri in presenza con il padre Per_1 in occasione delle Festività di Natale e Pasqua, per il compleanno e l'onomastico del bambino, ed un giorno nel mese di luglio e agosto.
- 4-Gli incontri in presenza padre-figlio in prossimità delle Feste di Natale e Pasqua si svolgeranno in un giorno antecedente la festività, per il compleanno e l'onomastico del bambino lo stesso giorno, l'incontro si svolgerà in un luogo pubblico, da concordare due giorni prima anche per la individuazione del luogo in cui si svolgerà l'incontro (centro commerciale, giardinetti, locale pubblico) per come è stato già sperimentato ed attuato;
gli incontri padre – figlio potranno gradualmente aumentare su accordo tra le parti in base alle esigenze del minore ed al consolidarsi dei rapporti con il padre, ferme restando le condizioni minime di cui sopra.
- 5-Il padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio si obbliga a versare alla Per_1 madre un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico sul conto corrente già in essere;
inoltre, sin da adesso il signor Pt_1 autorizza la SI a riscuotere per intero (100%) l'Assegno unico e universale per i CP_1 figli a carico mensilmente liquidato da INPS per ogni figlio a carico fino al compimento dei
21 anni.
- 6-Le spese straordinarie (salute, istruzione, sport, viaggi e tempo libero) per il figlio Per_1 saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% e dovranno, relativamente alle spese mediche, essere documentate, ogni altra spesa dovrà essere previamente concertata e documentata.
- 7-Le spese straordinarie fino ad oggi sostenute interamente dalla madre per il figlio , Per_1
a titolo esemplificativo per la riabilitazione visiva, occhiali, apparecchio ortodontico, ginnastica posturale, plantare, visite specialistiche di oculistica, ortopedia e ortodonzia, riconosciuti dal padre, per avere regolarmente ricevuto la documentazione della relativa spesa pari ad € 3.500,00, saranno, per la quota spettante al padre, rimborsate dal signor ratealmente mediante un versamento mensile minimo di € 50,00 a decorrere dal Pt_1 mese di novembre 2025 fino all'estinzione della quota dovuta.
- 8- i coniugi, si dichiarano autonomi economicamente e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
- 9- i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo il rispetto delle suddette clausole.
- Compensa le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 13.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola