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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT CE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1841/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente 2 CF 1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29720250008146756000 QUOTACONSORTILE 2023 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte l'atto in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto il pagamento delle quote consortili e di miglioramento fondiario per gli anni indicati in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da "petitum".
Si e' costituito in giudizio il Consorzio di bonifica intimato, sostenendo l'inammissibilita' del ricorso per difetto di prova della tempestività ex art. 21 d.lgs. 546/1992 e, in ogni caso, avversando in toto il ricorso stesso.
In data 21-1-26 parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
La causa è stata posta in decisione il 21-1-26.
In via pregiudiziale, questa Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Consorzio resistente per violazione del termine perentorio di proposizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In base alla normativa e alla giurisprudenza, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della sua proposizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, solleva una questione cruciale relativa all'onere della prova in capo al ricorrente, anche nel caso specifico di un atto impositivo ricevuto tramite posta ordinaria.
Invero la disciplina del processo tributario stabilisce in modo rigoroso i termini per l'impugnazione degli atti impositivi.
L'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, e il corrispondente art. 67 del D.Lgs. n. 175/2024 (Testo
Unico della Giustizia Tributaria), prevedono che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ( per esteso DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2024, n. 175, sul punto: Cass. Civ., Sez. 5, N. 24518 del 12-09-2024).
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante nell'affermare che il rispetto di tale termine di decadenza costituisce una condizione dell'azione di impugnazione. Di conseguenza, grava sul ricorrente (il contribuente) l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso (cfr.Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 5976/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 1365/2024;
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, sentenza n. 1549/2023; Cass. Civ., Sez. 5, N. 24518 del 12-09-2024).
La Corte di Cassazione ha statuito come segue.
L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, (a) il cui rispetto costituisce condizione dell'azione d'impugnazione (con i conseguenti oneri probatori a carico del ricorrente, quanto alla dimostrazione della tempestività del proprio ricorso) ed (b) il cui inutile decorso è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, N. 24518 del 12-09-2024, cit.).
La mancata produzione della documentazione che attesti la data di notifica (o di conoscenza) dell'atto impugnato impedisce al giudice di verificare il rispetto del termine perentorio e determina una condizione di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 22, comma
2, del D.Lgs. n. 546/1992 (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania, sentenza n. 3525/2023;
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, sentenza n. 1549/2023). Tale inammissibilità non è sanabile neppure dalla costituzione in giudizio della parte resistente (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta, sentenza n. 2540/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n.
3405/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 1978/2023; Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 3279/2025; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 2636/2024, etc.).
A questo punto va detto che la circostanza che l'atto sia stato inviato tramite posta ordinaria, che non richiede firma alla consegna e non fornisce una data certa di ricezione, introduce una peculiarità significativa ma non inverte l'onere della prova a carico del contribuente. Infatti se da un lato la notifica a mezzo posta ordinaria è una modalità inidonea a perfezionare la notificazione di un atto tributario, dall'altro lato non esonera il contribuente dal dimostrare la tempestività della propria impugnazione. In questi casi, il termine di sessanta giorni per ricorrere non decorre dalla data di una notifica formalmente valida (che di fatto manca), ma dal momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e del suo contenuto.
Tuttavia, l'onere di dimostrare la data di tale "effettiva conoscenza" ricade sempre sul contribuente che propone l'impugnazione.
La giurisprudenza ha chiarito che la questione della tempestività del ricorso è logicamente preliminare a qualsiasi altra questione, inclusa quella sulla validità della notifica. Pertanto, anche quando si contesta la validità della notifica, è onere del contribuente dimostrare quando ha avuto conoscenza dell'atto per provare la tempestività della sua impugnazione. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, citata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catania, è dirimente sul punto:
"in tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni." (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania, sentenza n. 5094/2025).
Questo principio è ribadito anche da altre sentenze di merito, le quali sottolineano che spetta al ricorrente provare la data di avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria (cfr. Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 5976/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 1365/2024). L'assenza di tale prova non determina un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'ente impositore (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania, sentenza n. 3525/2023).
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Consorzio è fondata sul piano dei principi generali del processo tributario. Per superarla, il ricorrente doveva fornire prove concrete (documentali o di altra natura, se ammissibili) in grado di dimostrare la data in cui ha ricevuto o ha avuto conoscenza dell'atto inviato con posta ordinaria, e che il ricorso è stato proposto entro i sessanta giorni successivi a tale data (sul punto cfr. un precedente conforme specifico di questa Corte, Sentenza n. 1355 del 2025).
In conclusione, in assenza di una prova certa e legalmente valida della data in questione, non può che concludersi che la parte ricorrente non ha assolto all'onere su di essa gravante di dimostrare la tempestività dell'impugnazione. L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso assorbe l'esame di ogni altra questione processuale e/o di merito.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia, della tipologia della decisione e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara l'inammissibilità del ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 21-1-26.
Il Pres. Giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TT CE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1841/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente 2 CF 1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29720250008146756000 QUOTACONSORTILE 2023 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte l'atto in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto il pagamento delle quote consortili e di miglioramento fondiario per gli anni indicati in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da "petitum".
Si e' costituito in giudizio il Consorzio di bonifica intimato, sostenendo l'inammissibilita' del ricorso per difetto di prova della tempestività ex art. 21 d.lgs. 546/1992 e, in ogni caso, avversando in toto il ricorso stesso.
In data 21-1-26 parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
La causa è stata posta in decisione il 21-1-26.
In via pregiudiziale, questa Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Consorzio resistente per violazione del termine perentorio di proposizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In base alla normativa e alla giurisprudenza, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della sua proposizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, solleva una questione cruciale relativa all'onere della prova in capo al ricorrente, anche nel caso specifico di un atto impositivo ricevuto tramite posta ordinaria.
Invero la disciplina del processo tributario stabilisce in modo rigoroso i termini per l'impugnazione degli atti impositivi.
L'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, e il corrispondente art. 67 del D.Lgs. n. 175/2024 (Testo
Unico della Giustizia Tributaria), prevedono che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato ( per esteso DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2024, n. 175, sul punto: Cass. Civ., Sez. 5, N. 24518 del 12-09-2024).
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante nell'affermare che il rispetto di tale termine di decadenza costituisce una condizione dell'azione di impugnazione. Di conseguenza, grava sul ricorrente (il contribuente) l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso (cfr.Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 5976/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 1365/2024;
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, sentenza n. 1549/2023; Cass. Civ., Sez. 5, N. 24518 del 12-09-2024).
La Corte di Cassazione ha statuito come segue.
L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, (a) il cui rispetto costituisce condizione dell'azione d'impugnazione (con i conseguenti oneri probatori a carico del ricorrente, quanto alla dimostrazione della tempestività del proprio ricorso) ed (b) il cui inutile decorso è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, N. 24518 del 12-09-2024, cit.).
La mancata produzione della documentazione che attesti la data di notifica (o di conoscenza) dell'atto impugnato impedisce al giudice di verificare il rispetto del termine perentorio e determina una condizione di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 22, comma
2, del D.Lgs. n. 546/1992 (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania, sentenza n. 3525/2023;
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina, sentenza n. 1549/2023). Tale inammissibilità non è sanabile neppure dalla costituzione in giudizio della parte resistente (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta, sentenza n. 2540/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n.
3405/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 1978/2023; Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 3279/2025; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 2636/2024, etc.).
A questo punto va detto che la circostanza che l'atto sia stato inviato tramite posta ordinaria, che non richiede firma alla consegna e non fornisce una data certa di ricezione, introduce una peculiarità significativa ma non inverte l'onere della prova a carico del contribuente. Infatti se da un lato la notifica a mezzo posta ordinaria è una modalità inidonea a perfezionare la notificazione di un atto tributario, dall'altro lato non esonera il contribuente dal dimostrare la tempestività della propria impugnazione. In questi casi, il termine di sessanta giorni per ricorrere non decorre dalla data di una notifica formalmente valida (che di fatto manca), ma dal momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e del suo contenuto.
Tuttavia, l'onere di dimostrare la data di tale "effettiva conoscenza" ricade sempre sul contribuente che propone l'impugnazione.
La giurisprudenza ha chiarito che la questione della tempestività del ricorso è logicamente preliminare a qualsiasi altra questione, inclusa quella sulla validità della notifica. Pertanto, anche quando si contesta la validità della notifica, è onere del contribuente dimostrare quando ha avuto conoscenza dell'atto per provare la tempestività della sua impugnazione. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, citata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catania, è dirimente sul punto:
"in tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni." (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania, sentenza n. 5094/2025).
Questo principio è ribadito anche da altre sentenze di merito, le quali sottolineano che spetta al ricorrente provare la data di avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria (cfr. Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 5976/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 1365/2024). L'assenza di tale prova non determina un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'ente impositore (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania, sentenza n. 3525/2023).
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Consorzio è fondata sul piano dei principi generali del processo tributario. Per superarla, il ricorrente doveva fornire prove concrete (documentali o di altra natura, se ammissibili) in grado di dimostrare la data in cui ha ricevuto o ha avuto conoscenza dell'atto inviato con posta ordinaria, e che il ricorso è stato proposto entro i sessanta giorni successivi a tale data (sul punto cfr. un precedente conforme specifico di questa Corte, Sentenza n. 1355 del 2025).
In conclusione, in assenza di una prova certa e legalmente valida della data in questione, non può che concludersi che la parte ricorrente non ha assolto all'onere su di essa gravante di dimostrare la tempestività dell'impugnazione. L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso assorbe l'esame di ogni altra questione processuale e/o di merito.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura della controversia, della tipologia della decisione e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara l'inammissibilità del ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 21-1-26.
Il Pres. Giudice monocratico