Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 119
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità ritenendo che il ricorrente non abbia assolto all'onere di provare la tempestività del ricorso, non avendo fornito prova certa della data di ricezione o conoscenza dell'atto impugnato, nonostante l'atto fosse stato inviato tramite posta ordinaria. La prova della tempestività grava sempre sul contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 119
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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