Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/02/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7924/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7924/2023, avente ad oggetto:
Affitto di azienda, promossa da:
DITTA INDIVIDUALE “PA.IR. DI PASQUALINO IRACE” (PI:
), in persona del l.r.p.t., con sede in Villa Literno (CE) alla via Santa P.IVA_1
Maria a Cubito SP 16, rapp. e difesa dagli Avv.ti Mario Milo (CF:
) e Marcello Brancaccio (CF: ) C.F._1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Francesco Cilea n. 265/B presso lo studio dei predetti difensori.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(GIÀ ) (PI: ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla Via Posillipo, n. 66, rapp. e difesa dagli
Avv.ti Avv. Gaetano Del Noce (CF: ) e Francesco de CodiceFiscale_3
Marcellino (CE) alla via Campania n. 40 presso lo studio dei predetti difensori.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta
in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. la soc. Controparte_1
premesso di essere esclusiva proprietaria del ramo d'azienda avente ad oggetto somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sita in Villa Literno alla Via
Santa Maria a Cubito SP16, deduceva di aver affittato tale ramo d'azienda alla ditta individuale PA.IR. di con atto notarile del 19.3.2014, per la durata Persona_1 di anni sei scad. 31.3.2020 e a fronte del pagamento di canone mensile pari ad €.
1.200,00 + IVA (€. 1.464,00 totali).
Esponeva ancora la di aver inviato alla ditta PA.IR disdetta Controparte_1
in data 29.3.2019, entro il termine pattuito di 12 mesi dalla scadenza, ma che,
nonostante ciò, la ditta individuale continuava l'occupazione dell'azienda.
Lamentava quindi la ricorrente che la ditta individuale, cui veniva concessa la permanenza nell'azienda stante l'emergenza COVID-19, dietro il pagamento di canoni per occupazione illegittima dell'azienda, rilasciava la stessa solo in data
21.11.2022, restando però insoluti i canoni dei mesi da luglio 2022 alla data di rilascio, per un importo complessivo di €. 6.954,00.
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva quindi in favore della Controparte_1
in data 30.5.2023 nell'ambito del procedimento recante r.g. 5326/2023, il D.I. n.
1906/2023 con cui ingiungeva alla ditta individuale PA. il Controparte_3
pagamento di €. 6.954,00 oltre interessi, nonché €. 400,00 per compensi ed €. 145,00
per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
La ditta individuale proponeva opposizione avverso Controparte_4
il provvedimento monitorio e deduceva che nel mese di aprile 2022 le parti concludevano transazione scritta con la quale la acconsentiva alla CP_1
prosecuzione del fitto d'azienda fino alla data del 31.10.2022 e si impegnava a corrispondere alla ditta PA.IR., vista la valorizzazione dell'azienda, la somma di €.
55.000,00 a titolo di buonuscita, mentre la parte opponente si impegnava a restituire l'azienda entro la data dell'1.11.2022, impegnandosi a versare la somma di €. 200,00
per ogni giorno di ritardo nel rilascio. Ciò premesso, l'opponente lamentava che la aveva versato Controparte_1
la sola somma di €. 20.000,00, e che pertanto le chiavi venivano riconsegnate solo il 22.11.2022 a seguito di trattative telefoniche, residuando in capo all'opposta,
inadempiente rispetto all'accordo transattivo, un debito per €. 35.000,00.
Pertanto, l'opponente chiedeva al Tribunale di revocare il D.I. opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della somma € Controparte_1
28.046,00 (€. 35.000,00 - €. 6.954,00).
L'opposta costituita contestava preliminarmente l'erroneità dell'atto introduttivo dell'opposizione, avendo la PA.IR. notificato atto di citazione pur vertendo la controversia in materia di fitto d'azienda, e quindi soggetta al rito locatizio, e in secondo luogo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito lamentava che l'inadempimento rispetto all'accordo transattivo concluso dalle parti era da ricondurre alla parte opponente che aveva omesso il pagamento dei canoni dovuti dal mese di luglio 2022 e per non aver messo a disposizione tutta la documentazione necessaria ed agevolare la voltura di utenze e di licenze non volturabili, in particolare licenza tabacchi che veniva anche soppressa
C a seguito di volontaria dismissione da parte della ditta PA. , con ricadute negative sul valore del ramo d'azienda.
Tali inadempimenti, deduceva la avevano comportato la Controparte_1
risoluzione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, il mancato pagamento di parte della buonuscita e altresì l'onere, in capo all'opponente, di restituzione della somma percepita di €. 20.000,00. Pertanto, l'opposta chiedeva al Tribunale la conferma del D.I. e la condanna dell'opponente alla restituzione della somma di €. 20.000,00 versata in acconto.
Mutato il rito da ordinario a locatizio e dichiarato provvisoriamente esecutivo l'opposto D.I., nel corso del giudizio le parti davano atto dell'intervenuto pagamento
C da parte della ditta PA. , a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi,
della somma di €. 9.859,06 in adempimento del provvedimento monitorio, somma atta a coprire i canoni insoluti e le spese legali in favore della Controparte_1
permanendo invece controversia tra le stesse sulla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, tanto premesso in fatto, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme di cui all'opposto D.I.,
essendo documentato il pagamento da parte della ditta individuale PA.IR di
, in favore dell'opposta, dei canoni insoluti e delle spese legali da Persona_1
questa vantati, circostanza questa di cui anche la dava atto. Controparte_1
Sul punto occorre innanzitutto rammentare, sotto il profilo teorico che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, alla pronuncia di cessazione della materia del contendere può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso, circostanza parzialmente sussistente nel caso di specie, relativamente alle somme oggetto di ingiunzione.
Con specifico riferimento al giudizio di opposizione a D.I., la Suprema Corte
ha osservato che “Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di
cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato […]”
(Cass. civ., 13 settembre 2022, n. 26922), per cui l'opposto D.I. andrà revocato.
È noto, comunque, che nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziali vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della
"soccombenza virtuale" (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n.
44832; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civ., sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775).
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente,
nel procedimento di opposizione a d.i. convenuto sostanziale, va detto che quando quest'ultimo assume tale veste può sollevare eccezioni: a) semplici, con cui si allarga l'oggetto della cognizione del giudice, ma si resta all'interno dei confini della domanda proposta dall'attore; b) in riconvenzionale, in cui il convenuto contrappone all'attore un proprio diritto al fine di ottenere il rigetto della sua domanda;
c)
domande riconvenzionali, finalizzata a raggiungere un risultato più ampio, come la condanna dell'attore.
In buona sostanza, la differenza tra eccezione e domanda riconvenzionale riguarda l'oggetto e il risultato perseguito;
infatti «ciò che distingue l'eccezione
riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda
riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze
giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal
provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione
riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività
strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda
dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un
provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè
tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la
sfera dei poteri decisori come sopra determinati» (Cass. 21472/2016).
Nel giudizio in oggetto, la domanda principale dell'opponente, introdotta con atto di citazione, afferiva all'opposizione a di. emesso secondo il rito locatizio,
trattandosi di canoni scaduti e non versati all'opposta, originati da un rapporto di affitto di ramo d'azienda.
L'irritualità dell'atto (citazione e non rituale ricorso) con cui veniva introdotto il giudizio, veniva comunque sanata per il principio della conservazione degli atti,
in riferimento però solo all'avanzata opposizione a d.i., con il disposto mutamento di rito. L'intervenuta sanatoria, pertanto, non può ritenersi altrettanto applicabile alla domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di opposizione, atteso che il rito dell'incardinato giudizio rimane quello locatizio, nel mentre l'oggetto della riconvenzionale attiene a patti tra le parti estranei al rapporto di locazione per cui è
opposizione, essendo cessato ogni rapporto locatizio con la consegna dell'immobile al locatore.
Alla luce di quanto esposto, la domanda riconvenzionale esposta nell'atto di opposizione al d.i. emesso in data 30.5.2023 nell'ambito del procedimento recante r.g. 5326/2023, il D.I. n. 1906/2023 per il pagamento di €. 6.954,00 oltre accessori,
va dichiarata improcedibile.
Sussistono elementi per ritenere compensate le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord,
Pa definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da . Controparte_3
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 1906/2023 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 30.5.2023 nell'ambito del procedimento recante R.G. 5326/2023;
2. Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla
C Con PA nei confronti della CP_1
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio
Aversa, 16.2.2025
Il Giudice Dr. Antonio Caradonna