Art. 3.
Il personale che alla entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze della G.R.A. da data anteriore al 28 febbraio 1957 puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o in qualita' di agente straordinario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dei trasporti.
Il personale stesso continuera' a prestare servizio presso la G.R.A. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'art. 2.
Il personale che alla entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze della G.R.A. da data anteriore al 28 febbraio 1957 puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o in qualita' di agente straordinario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dei trasporti.
Il personale stesso continuera' a prestare servizio presso la G.R.A. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'art. 2.