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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 839/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CR - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010036096 OPERE IRRIGUE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1860/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, con atto depositato il 15/04/2025, ricorre avverso il sollecito di pagamento n. 0090205F24010036096 del 9 gennaio 2025, notificato il 18 febbraio 2025, riguardante il
Contributo di Bonifica cod. 648, per l'anno 2020, per un totale di € 631,83 (€ 624,00 oltre spese di notifica pari ad € 7,83) a titolo di Contributo per Bonifica Terreni 2020.
Con il ricorso eccepiva:
il difetto di sottoscrizione;
la nullità dell'atto in quanto emesso da soggetto privo di concessione;
l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo;
la mancata notifica dell'atto prodromico;
Il difetto di motivazione;
il mancato assolvimento dell'onere della prova;
- l'assenza di benefici diretti e, quindi, dei presupposti per l'imposizione.
Tanto CRESET quanto il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia si costituivano in giudizio per quanto di competenza. Replicavano puntualmente alle eccezioni avanzate da parte ricorrente contestandone la fondatezza e chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 ottobre 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato e come tale va rigettato.
Il ricorrente eccepisce preliminarmente l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione e mancata dimostrazione della sussistenza dei poteri di accertamento, di riscossione e di rappresentanza dell'ente, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della Legge n. 241/1990, con conseguente nullità dell'atto per mancanza degli elementi essenziali.
I predetti motivi di ricorso sono privi di fondamento.
Occorre evidenziare, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio è un mero sollecito di pagamento e non un'ingiunzione o un avviso di accertamento e che, non esiste una disposizione di legge che preveda l'inadempimento in oggetto sanzionabile con l'invalidità dello stesso sollecito di pagamento e che più in generale è stato ritenuto sufficiente, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente, che dal contenuto dell'atto sia possibile individuare l'autorità da cui l'atto stesso promana.
A conferma di ciò, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n. 4757
del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 nonché Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013).
Il ricorrente eccepisce altresì la nullità del sollecito di pagamento, poiché lo stesso sarebbe stato emesso illegittimamente da soggetto privato -la CR - Crediti S.p.a.- privo del potere di accertamento e riscossione, non avendo la CR provveduto a dimostrare di aver avuto in legittima concessione tale potere.
Orbene, il d. lgs. 446/1997, in sede di riordino della disciplina dei tributi locali, ha previsto all'art. 52, co. 6
l'utilizzabilità dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. del 1910 per l'esazione dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni. È stato così stabilito che al procedimento di cui al r.d. 639/1910 possono fare ricorso gli enti locali per la riscossione coattiva delle entrate di loro spettanza, qualora la riscossione sia svolta in proprio dall'ente stesso o sia affidata agli altri soggetti menzionati nell'art. 52, co.
5 lett. b, del d. lgs. 446/1997.
In base alla norma richiamata, quindi, il Comune può scegliere di affidarsi:
1) ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;
3) alle società a capitale interamente pubblico;
4) alle società miste pubbliche-private, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'Albo oppure tra gli operatori di cui al n. 2.
La CR, in qualità di concessionario alla riscossione, è stata autorizzata a iscriversi presso l'albo di cui al D. Lgs. 446/1997 al fine di agire nell'esecuzione di propri mandati ai sensi r.d. 639/1910.
I consorzi, per la riscossione dei contributi, possono usufruire sia del riscossore nazionale (Agenzia delle
Entrate Riscossione) e quindi del sistema del ruolo di cui al D.P.R.602/1973, sia dei concessionari iscritti nel predetto albo che operano con il sistema del sollecito di pagamento e ingiunzione fiscale.
In base al Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, come si evince dalla documentazione versata in atti, il Consorzio di Bonifica “Terre
d'Apulia”, in proprio e per conto dei Consorzi di Bonifica “Stornara e Tara”, “Ugento e Li Foggi” ed “Arneo”, ha conferito a CRESET “la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dei Consorzi relative a:
Contributo di bonifica cod. 630
Contributo opere irrigue cod. 648/750 per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
ed anche ad anni precedenti al presente affidamento che non siano riscosse dal Consorzio e/o non affidate ad altri concessionari, purché non ancora prescritte, fatto salvo quanto di competenza del gestore uscente sulla base del precedente affidamento”.
Infondata anche l'eccepita carenza di motivazione.
L'atto impugnato, infatti non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della legge 212 del 2000, a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'atto, al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa.
Orbene, nel caso che ne occupa il sollecito impugnato, offre al ricorrente tutti i dati utili per conoscere la pretesa impositiva;
esso, in definitiva, contiene tutti gli elementi richiesti dal legislatore, non essendo pertanto ravvisabile alcuna carenza di motivazione.
L'art. 3 della legge 241/90 prevede al terzo comma che: ”Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
La norma prevede, in buona sostanza, che l'atto a cui l'avviso si riferisce debba essere indicato e reso disponibile.
Nel caso di specie l'atto amministrativo richiamato è il Piano di Classifica, adottato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale n.1149 del 18.06.2013 pubblicata sul BURP n.94 il 10.07.2013.
L'atto impugnato, in definitiva, risulta legittimamente motivato, mediante il richiamo al Piano di classifica
(con indicazione specifica degli estremi di pubblicazione) e con gli elementi identificativi del tributo e l'elenco degli immobili di proprietà della consorziata.
Inoltre, il Consorzio ha riportato: i dati relativi all'Ente impositore, l'importo richiesto, le modalità e i termini di pagamento, il Responsabile del Procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il sito internet, gli estremi del Piano di Classifica (compresa la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia)
e del Piano di Riparto;
l'ente resistente ha, pertanto, garantito la completa e agevole conoscenza di tutti gli atti.
Nel merito, si ritiene infondata l' eccepita assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Consorzio.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di contributi di bonifica, l'avvenuta approvazione del “piano di classifica” e la comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile fanno presumere il vantaggio diretto e immediato per l'immobile e pertanto, qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, e ciò evidentemente con riferimento all'epoca di debenza del tributo.
Tale orientamento, pur ammettendo la prova contraria dell'assenza del beneficio, presuppone che per effetto della molteplice variegata attività di bonifica svolta dai consorzi (di presidio idrogeologico dei territori, di difesa idraulica e di disponibilità idrica e irrigua attraverso la manutenzione, l'esercizio, la vigilanza e la tutela delle opere dell'impianti delle reti idriche) venga assicurata la preservazione del valore dell'immobile, altrimenti minacciato dal cosiddetto rischio idraulico e idrogeologico.
Il vantaggio che i fondi ricevono è dunque la conseguenza di una presunzione di legge e sussiste per il solo fatto dell'inserimento dei fondi nei piani approvati dalla regione: l'inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza, in presenza dell'approvazione degli strumenti sopra detti, ingenera una presunzione di sussistenza di un vantaggio concreto per i fondi in questione, sicché spetta al contribuente la prova del contrario per sottrarsi all'obbligo di pagare il tributo, salvo che questi, come nel caso di specie, non contesti lo stesso Piano di classifica.
Tuttavia, parte ricorrente, a fronte del quadro probatorio fornito dal Consorzio, non dimostra in alcun modo, attraverso la perizia depositata, che la zona sia in stato di abbandono e che i terreni siano privi di manutenzione ordinaria, né che il fondo non usufruisca dei benefici per i quali il consorzio richiede il pagamento dei tributi, non essendo stato dimostrato che i terreni ed i canali abbiano perso la propria capacità idraulica e che comunque, con riferimento all'epoca per la quale è chiesto il tributo, il valore dell'immobile non fosse in alcun modo preservato dalle attività del consorzio.
La perizia, pertanto, peraltro corredata di foto non geolocalizzate, non vale a superare né la presunzione che deriva dal piano di classifica presupposto al sollecito impugnato, né le prove fornite dall'ente impositore .
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Ritenuta la disputabilità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 839/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
CR - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010036096 OPERE IRRIGUE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1860/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, con atto depositato il 15/04/2025, ricorre avverso il sollecito di pagamento n. 0090205F24010036096 del 9 gennaio 2025, notificato il 18 febbraio 2025, riguardante il
Contributo di Bonifica cod. 648, per l'anno 2020, per un totale di € 631,83 (€ 624,00 oltre spese di notifica pari ad € 7,83) a titolo di Contributo per Bonifica Terreni 2020.
Con il ricorso eccepiva:
il difetto di sottoscrizione;
la nullità dell'atto in quanto emesso da soggetto privo di concessione;
l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo;
la mancata notifica dell'atto prodromico;
Il difetto di motivazione;
il mancato assolvimento dell'onere della prova;
- l'assenza di benefici diretti e, quindi, dei presupposti per l'imposizione.
Tanto CRESET quanto il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia si costituivano in giudizio per quanto di competenza. Replicavano puntualmente alle eccezioni avanzate da parte ricorrente contestandone la fondatezza e chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 ottobre 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato e come tale va rigettato.
Il ricorrente eccepisce preliminarmente l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione e mancata dimostrazione della sussistenza dei poteri di accertamento, di riscossione e di rappresentanza dell'ente, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della Legge n. 241/1990, con conseguente nullità dell'atto per mancanza degli elementi essenziali.
I predetti motivi di ricorso sono privi di fondamento.
Occorre evidenziare, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio è un mero sollecito di pagamento e non un'ingiunzione o un avviso di accertamento e che, non esiste una disposizione di legge che preveda l'inadempimento in oggetto sanzionabile con l'invalidità dello stesso sollecito di pagamento e che più in generale è stato ritenuto sufficiente, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente, che dal contenuto dell'atto sia possibile individuare l'autorità da cui l'atto stesso promana.
A conferma di ciò, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n. 4757
del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 nonché Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013).
Il ricorrente eccepisce altresì la nullità del sollecito di pagamento, poiché lo stesso sarebbe stato emesso illegittimamente da soggetto privato -la CR - Crediti S.p.a.- privo del potere di accertamento e riscossione, non avendo la CR provveduto a dimostrare di aver avuto in legittima concessione tale potere.
Orbene, il d. lgs. 446/1997, in sede di riordino della disciplina dei tributi locali, ha previsto all'art. 52, co. 6
l'utilizzabilità dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. del 1910 per l'esazione dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni. È stato così stabilito che al procedimento di cui al r.d. 639/1910 possono fare ricorso gli enti locali per la riscossione coattiva delle entrate di loro spettanza, qualora la riscossione sia svolta in proprio dall'ente stesso o sia affidata agli altri soggetti menzionati nell'art. 52, co.
5 lett. b, del d. lgs. 446/1997.
In base alla norma richiamata, quindi, il Comune può scegliere di affidarsi:
1) ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;
3) alle società a capitale interamente pubblico;
4) alle società miste pubbliche-private, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'Albo oppure tra gli operatori di cui al n. 2.
La CR, in qualità di concessionario alla riscossione, è stata autorizzata a iscriversi presso l'albo di cui al D. Lgs. 446/1997 al fine di agire nell'esecuzione di propri mandati ai sensi r.d. 639/1910.
I consorzi, per la riscossione dei contributi, possono usufruire sia del riscossore nazionale (Agenzia delle
Entrate Riscossione) e quindi del sistema del ruolo di cui al D.P.R.602/1973, sia dei concessionari iscritti nel predetto albo che operano con il sistema del sollecito di pagamento e ingiunzione fiscale.
In base al Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica, come si evince dalla documentazione versata in atti, il Consorzio di Bonifica “Terre
d'Apulia”, in proprio e per conto dei Consorzi di Bonifica “Stornara e Tara”, “Ugento e Li Foggi” ed “Arneo”, ha conferito a CRESET “la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dei Consorzi relative a:
Contributo di bonifica cod. 630
Contributo opere irrigue cod. 648/750 per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
ed anche ad anni precedenti al presente affidamento che non siano riscosse dal Consorzio e/o non affidate ad altri concessionari, purché non ancora prescritte, fatto salvo quanto di competenza del gestore uscente sulla base del precedente affidamento”.
Infondata anche l'eccepita carenza di motivazione.
L'atto impugnato, infatti non si sottrae ad un preciso onere di motivazione, che in materia tributaria risulta espressamente sancito dall'art. 7 della legge 212 del 2000, a mente del quale i provvedimenti dell'amministrazione devono essere adeguatamente motivati con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'atto, al fine di consentire al contribuente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa.
Orbene, nel caso che ne occupa il sollecito impugnato, offre al ricorrente tutti i dati utili per conoscere la pretesa impositiva;
esso, in definitiva, contiene tutti gli elementi richiesti dal legislatore, non essendo pertanto ravvisabile alcuna carenza di motivazione.
L'art. 3 della legge 241/90 prevede al terzo comma che: ”Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
La norma prevede, in buona sostanza, che l'atto a cui l'avviso si riferisce debba essere indicato e reso disponibile.
Nel caso di specie l'atto amministrativo richiamato è il Piano di Classifica, adottato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale n.1149 del 18.06.2013 pubblicata sul BURP n.94 il 10.07.2013.
L'atto impugnato, in definitiva, risulta legittimamente motivato, mediante il richiamo al Piano di classifica
(con indicazione specifica degli estremi di pubblicazione) e con gli elementi identificativi del tributo e l'elenco degli immobili di proprietà della consorziata.
Inoltre, il Consorzio ha riportato: i dati relativi all'Ente impositore, l'importo richiesto, le modalità e i termini di pagamento, il Responsabile del Procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il sito internet, gli estremi del Piano di Classifica (compresa la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia)
e del Piano di Riparto;
l'ente resistente ha, pertanto, garantito la completa e agevole conoscenza di tutti gli atti.
Nel merito, si ritiene infondata l' eccepita assenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Consorzio.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di contributi di bonifica, l'avvenuta approvazione del “piano di classifica” e la comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile fanno presumere il vantaggio diretto e immediato per l'immobile e pertanto, qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, e ciò evidentemente con riferimento all'epoca di debenza del tributo.
Tale orientamento, pur ammettendo la prova contraria dell'assenza del beneficio, presuppone che per effetto della molteplice variegata attività di bonifica svolta dai consorzi (di presidio idrogeologico dei territori, di difesa idraulica e di disponibilità idrica e irrigua attraverso la manutenzione, l'esercizio, la vigilanza e la tutela delle opere dell'impianti delle reti idriche) venga assicurata la preservazione del valore dell'immobile, altrimenti minacciato dal cosiddetto rischio idraulico e idrogeologico.
Il vantaggio che i fondi ricevono è dunque la conseguenza di una presunzione di legge e sussiste per il solo fatto dell'inserimento dei fondi nei piani approvati dalla regione: l'inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza, in presenza dell'approvazione degli strumenti sopra detti, ingenera una presunzione di sussistenza di un vantaggio concreto per i fondi in questione, sicché spetta al contribuente la prova del contrario per sottrarsi all'obbligo di pagare il tributo, salvo che questi, come nel caso di specie, non contesti lo stesso Piano di classifica.
Tuttavia, parte ricorrente, a fronte del quadro probatorio fornito dal Consorzio, non dimostra in alcun modo, attraverso la perizia depositata, che la zona sia in stato di abbandono e che i terreni siano privi di manutenzione ordinaria, né che il fondo non usufruisca dei benefici per i quali il consorzio richiede il pagamento dei tributi, non essendo stato dimostrato che i terreni ed i canali abbiano perso la propria capacità idraulica e che comunque, con riferimento all'epoca per la quale è chiesto il tributo, il valore dell'immobile non fosse in alcun modo preservato dalle attività del consorzio.
La perizia, pertanto, peraltro corredata di foto non geolocalizzate, non vale a superare né la presunzione che deriva dal piano di classifica presupposto al sollecito impugnato, né le prove fornite dall'ente impositore .
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Ritenuta la disputabilità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.