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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 03/02/2026, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1720/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11653/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 80013 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti N. 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027190469000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 716/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nominativo_1: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché della Regione Campania la cartella di pagamento, notificatale in data 25.3.2025 e meglio specificata in epigrafe, relativa a tassa di possesso auto anno 2019, di cui a precedente avviso di accertamento asseritamente notificato il 14.9.2022. A sostegno dell'impugnazione la contribuente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente estinzione del debito per prescrizione e/o decadenza, nonché per decadenza ex art. 25 D.P.
R. n. 602/1973 e per difetto di motivazione. Ha concluso pertanto la ricorrente chiedendo dichiararsi la prescrizione del credito di cui all'atto impugnato e annullarsi la cartella di pagamento impugnata con condanna delle resistenti al rimborso delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nel procedimento così introdotto si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti l'attività di accertamento del debito e l'iscrizione a ruolo della tassa, contestando nel resto la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania.
All'udienza del 19 gennaio 2026, fissata per la trattazione del ricorso all'esito la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Ed invero a fronte della specifica contestazione da parte della contribuente dell'avvenuta notifica dell' avviso di accertamento richiamato nella cartella impugnata e posta a fondamento di essa, nulla ha provato la
Regione Campania, per la qual cosa deve ritenersi la evidente illegittimità dell'iscrizione a ruolo della tassa in assenza di un valido titolo esecutivo nonché, non risultando qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione del credito azionato nei confronti della contribuente nel termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n.
953/1982, la sopravvenuta estinzione del debito per prescrizione.
In accoglimento del ricorso deve pertanto dichiararsi la nullità della cartella,
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore anticipatario, nei rapporti tra ricorrente e Ente impositore, mentre possono essere compensate nei rapporti con l'Agenzia Riscossione nessuna responsabilità potendosi addebitare ad essa per l'attività di sua competenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , annulla l'atto impugnato la Regione al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi E. 300,00 spese generali comprese oltre CU ed accessori di legge se spettanti con attribuzione al difensore anticipatario. Compensa le spese tra ricorrente ed ADER
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11653/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 80013 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti N. 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027190469000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 716/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nominativo_1: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché della Regione Campania la cartella di pagamento, notificatale in data 25.3.2025 e meglio specificata in epigrafe, relativa a tassa di possesso auto anno 2019, di cui a precedente avviso di accertamento asseritamente notificato il 14.9.2022. A sostegno dell'impugnazione la contribuente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente estinzione del debito per prescrizione e/o decadenza, nonché per decadenza ex art. 25 D.P.
R. n. 602/1973 e per difetto di motivazione. Ha concluso pertanto la ricorrente chiedendo dichiararsi la prescrizione del credito di cui all'atto impugnato e annullarsi la cartella di pagamento impugnata con condanna delle resistenti al rimborso delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Nel procedimento così introdotto si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti l'attività di accertamento del debito e l'iscrizione a ruolo della tassa, contestando nel resto la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per la Regione Campania.
All'udienza del 19 gennaio 2026, fissata per la trattazione del ricorso all'esito la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Ed invero a fronte della specifica contestazione da parte della contribuente dell'avvenuta notifica dell' avviso di accertamento richiamato nella cartella impugnata e posta a fondamento di essa, nulla ha provato la
Regione Campania, per la qual cosa deve ritenersi la evidente illegittimità dell'iscrizione a ruolo della tassa in assenza di un valido titolo esecutivo nonché, non risultando qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione del credito azionato nei confronti della contribuente nel termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n.
953/1982, la sopravvenuta estinzione del debito per prescrizione.
In accoglimento del ricorso deve pertanto dichiararsi la nullità della cartella,
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore anticipatario, nei rapporti tra ricorrente e Ente impositore, mentre possono essere compensate nei rapporti con l'Agenzia Riscossione nessuna responsabilità potendosi addebitare ad essa per l'attività di sua competenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , annulla l'atto impugnato la Regione al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi E. 300,00 spese generali comprese oltre CU ed accessori di legge se spettanti con attribuzione al difensore anticipatario. Compensa le spese tra ricorrente ed ADER