(Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni).
Con decreto Reale, puo' essere ordinato:
1° che siano sospesi, limitati o comunque modificati i servizi delle telecomunicazioni interne o con l'estero;
2° che siano sottoposti a sorveglianza, sospesi o assunti direttamente dallo Stato i servizi delle telecomunicazioni gestiti da enti, societa' o privati;
3° che sia limitato, sospeso o assunto direttamente dallo Stato il servizio delle radioaudizioni circolari, o siano adottate, per gli impianti riceventi, le misure rese necessarie dalle circostanze;
4° che siano vietati o limitati la costruzione, la vendita, l'acquisto o l'uso di apparecchi o materiali radioelettrici di qualsiasi specie;
5° che sia vietata o limitata l'importazione dall'estero di apparecchi o materiali radioelettrici;
6° che siano sospesi o limitati i servizi delle segnalazioni marittime o aeronautiche.