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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/11/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 479, del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto “divorzio congiunto-cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
PALAMÀ BIAGIO, e , nata a [...], Controparte_1 il 18/01/1987, con l'avv.to VINCENTI FABIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
AL (LE), il 26/05/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di AL (LE), al n. 6, P. II, serie A, anno 2018).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza depositata il 07.05.2024, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 03/02/2025, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1) i coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento e al conseguente assegno divorzile e/o indennità economica di qualsiasi genere;
2) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare tra loro ogni e qualsiasi rapporto di natura economica e patrimoniale: 3) confermare, quindi, tutte le statuizioni omologate in sede di separazione, che qui si abbiano per
1 richiamate e trascritte;
4) si concedono reciprocamente il diritto di espatriare.”).
All'udienza del 17.07.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano di voler divorziare, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 6 mesi, e non essendo emersi elementi dai quali desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento, in questa sede, la loro concorde richiesta di ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, non sussistendo prole e nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di procedimento introdotto con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
479/2025 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
3 febbraio 2025, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], così provvede, in CP_1 accoglimento della domanda introduttiva:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in AL (LE) il 26/05/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di AL (LE), al n. 6 P. II, serie A, anno 2018), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
2
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 479, del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto “divorzio congiunto-cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promosso da
, nato a [...], il [...], con l'avv.to Parte_1
PALAMÀ BIAGIO, e , nata a [...], Controparte_1 il 18/01/1987, con l'avv.to VINCENTI FABIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
AL (LE), il 26/05/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di AL (LE), al n. 6, P. II, serie A, anno 2018).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza depositata il 07.05.2024, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 03/02/2025, i coniugi chiedevano, congiuntamente, che venisse dichiarato il divorzio, alle condizioni del ricorso (segnatamente:
“1) i coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento e al conseguente assegno divorzile e/o indennità economica di qualsiasi genere;
2) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare tra loro ogni e qualsiasi rapporto di natura economica e patrimoniale: 3) confermare, quindi, tutte le statuizioni omologate in sede di separazione, che qui si abbiano per
1 richiamate e trascritte;
4) si concedono reciprocamente il diritto di espatriare.”).
All'udienza del 17.07.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano di voler divorziare, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 6 mesi, e non essendo emersi elementi dai quali desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento, in questa sede, la loro concorde richiesta di ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, non sussistendo prole e nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di procedimento introdotto con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
479/2025 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
3 febbraio 2025, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], così provvede, in CP_1 accoglimento della domanda introduttiva:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in AL (LE) il 26/05/2018 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di AL (LE), al n. 6 P. II, serie A, anno 2018), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
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