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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/07/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1770/2024 tra
[...]
Parte_1
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18/07/2025 ad ore 09:13 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti ricorrenti l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
TORINO, il Procuratore dello Stato, ; Parte_2
Per parte resistente l'avv. DONATO VINCENZO VALERIO;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da note scritte del 14 maggio 2025;
Parte resistente precisa come da note scritte del 20 maggio 2025;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G. 1770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1770/2024 promossa da:
[...]
Parte_1
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 20 giugno 2024 l' e il Parte_3 Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 785/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 19 dicembre 2023 rilevando come il Giudice di Pace avesse introdotto d'ufficio un'eccezione non sollevata dalla parte interessata, integrando così la violazione di cui all'art 112 cpc;
in particolare, le parti appellanti rilevavano che l'eccezione sulla mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non era stata mai sollevata dalla controparte in seno al giudizio di primo grado e che, peraltro, tale eccezione era smentita dalle stessa produzione della caps quale documento 2 allegato all'atto introduttivo del procedimento di primo grado. Concludevano, quindi, con la richiesta di integrale riforma della sentenza di prime cure, con conseguente conferma del provvedimento pagina 2 di 5 impugnato e condanna della controparte alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 23 dicembre 2024 si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 tardività dell'appello esperito oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di prime cure, il divieto dei nova in appello in quanto la regolarità della caps non era mai stata sostenuta da Pt_1 in seno al giudizio di prime cure mentre la stessa aveva tempestivamente eccepito l'irregolarità del procedimento sanzionatorio. Nel merito, rileva infatti che la caps era stata inviata con riguardo ad un inadempimento del 1 febbraio 2022 senza tener conto che la normativa sopravvenuta aveva differito l'obbligo vaccinale al 15 giugno 2022. Riproponeva, da ultimo, i motivi già oggetto del merito di cui al ricorso di prime cure, concludendo con la richiesta di rigetto dell'appello.
***
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 così sancendo all'art. 21 comma 5: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Parte_3 Parte_1
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
[...]
provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Tale normativa è applicabile al caso di specie, indipendentemente dall'eccezione preliminare sollevata da parte appellata che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso. Sul punto è necessario analizzare il concetto giuridico-processuale di “giudizio pendente”, ricavabile dal disposto di cui all'art. 39 c.p.c. che disciplina la litispendenza e può essere definito come quella situazione in cui versa il processo tra il momento dell'atto introduttivo e fino al momento di emissione della decisione. L'inammissibilità dell'appello è, all'evidenza un'eccezione in rito, che sussiste solo in quanto esista un giudizio pendente. Detto in altri termini, nessuna attività processuale – sub. specie nessuna eccezione processuale quale attività di resistenza in giudizio della parte convenuta
– sussiste se a monte non sussiste l'esistenza di un processo. Infatti, è sufficiente leggere il combinato disposto di cui agli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c. perché sia posta in evidenza la pendenza del processo, il quale è in essere a seguito dell'atto introduttivo compiuto e nell'alveo della pendenza del processo si pagina 3 di 5 pone l'eccezione di inammissibilità (nel caso di specie di tardività dell'appello) che dà luogo ad una decisione dell'autorità giurisdizionale adita con cui cessa la pendenza del processo. Ne consegue che qualsiasi eccezione, anche preliminare e/o processuale, che sollevi la parte appellata, non incide in alcun modo sulla “pendenza” del processo ed anzi la stessa pendenza è antecedente logico-giuridico ed imprescindibile perché tale eccezione possa essere sollevata.
Orbene, la normativa già sopra analizzata si innesta nell'alveo dei processi pendenti e ne dispone l'estinzione di diritto a spese compensate. Sulla natura di tale estinzione è utile evidenziare che essa opera di diritto, indipendentemente dallo stato e/o grado in cui versa il processo, con espressa deroga legislativa al c.d. principio di soccombenza virtuale, quale categoria giuridica volta a disciplinare le spese di lite ogniqualvolta si verifichi la cessazione della materia del contendere per effetto di eventi
(fattuali o normativi) sopravvenuti nel corso del processo. Ciò determina che tale estinzione prevista ex lege in modo automatico, con l'evidente ratio legis di cessazione immediata di ogni contendere sulle questioni pendenti ed aventi ad oggetto il petitum per cui è causa, prevale in maniera assoluta su qualsiasi altra questione, anche processuale preliminare, che sussista nel singolo caso concreto, sussistendo la pendenza del processo, quale unico presupposto per l'immediata estinzione del giudizio pendente.
Ne consegue che la materia del contendere va dichiarata cessata con estinzione del giudizio per espresso tenore del testo legislativo, così come le spese devono disporsi con integrale compensazione tra le parti in deroga al principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del
21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del
08/06/2005) per espresso volere del legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 785/2023
(R.G.145/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 19 dicembre 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 21 comma 5 del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202, a spese di lite integralmente compensate.
pagina 4 di 5 Ivrea, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1770/2024 tra
[...]
Parte_1
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18/07/2025 ad ore 09:13 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per le parti ricorrenti l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
TORINO, il Procuratore dello Stato, ; Parte_2
Per parte resistente l'avv. DONATO VINCENZO VALERIO;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da note scritte del 14 maggio 2025;
Parte resistente precisa come da note scritte del 20 maggio 2025;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G. 1770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1770/2024 promossa da:
[...]
Parte_1
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 20 giugno 2024 l' e il Parte_3 Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 785/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 19 dicembre 2023 rilevando come il Giudice di Pace avesse introdotto d'ufficio un'eccezione non sollevata dalla parte interessata, integrando così la violazione di cui all'art 112 cpc;
in particolare, le parti appellanti rilevavano che l'eccezione sulla mancata notifica della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio non era stata mai sollevata dalla controparte in seno al giudizio di primo grado e che, peraltro, tale eccezione era smentita dalle stessa produzione della caps quale documento 2 allegato all'atto introduttivo del procedimento di primo grado. Concludevano, quindi, con la richiesta di integrale riforma della sentenza di prime cure, con conseguente conferma del provvedimento pagina 2 di 5 impugnato e condanna della controparte alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 23 dicembre 2024 si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 tardività dell'appello esperito oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di prime cure, il divieto dei nova in appello in quanto la regolarità della caps non era mai stata sostenuta da Pt_1 in seno al giudizio di prime cure mentre la stessa aveva tempestivamente eccepito l'irregolarità del procedimento sanzionatorio. Nel merito, rileva infatti che la caps era stata inviata con riguardo ad un inadempimento del 1 febbraio 2022 senza tener conto che la normativa sopravvenuta aveva differito l'obbligo vaccinale al 15 giugno 2022. Riproponeva, da ultimo, i motivi già oggetto del merito di cui al ricorso di prime cure, concludendo con la richiesta di rigetto dell'appello.
***
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 così sancendo all'art. 21 comma 5: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Parte_3 Parte_1
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
[...]
provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Tale normativa è applicabile al caso di specie, indipendentemente dall'eccezione preliminare sollevata da parte appellata che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso. Sul punto è necessario analizzare il concetto giuridico-processuale di “giudizio pendente”, ricavabile dal disposto di cui all'art. 39 c.p.c. che disciplina la litispendenza e può essere definito come quella situazione in cui versa il processo tra il momento dell'atto introduttivo e fino al momento di emissione della decisione. L'inammissibilità dell'appello è, all'evidenza un'eccezione in rito, che sussiste solo in quanto esista un giudizio pendente. Detto in altri termini, nessuna attività processuale – sub. specie nessuna eccezione processuale quale attività di resistenza in giudizio della parte convenuta
– sussiste se a monte non sussiste l'esistenza di un processo. Infatti, è sufficiente leggere il combinato disposto di cui agli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c. perché sia posta in evidenza la pendenza del processo, il quale è in essere a seguito dell'atto introduttivo compiuto e nell'alveo della pendenza del processo si pagina 3 di 5 pone l'eccezione di inammissibilità (nel caso di specie di tardività dell'appello) che dà luogo ad una decisione dell'autorità giurisdizionale adita con cui cessa la pendenza del processo. Ne consegue che qualsiasi eccezione, anche preliminare e/o processuale, che sollevi la parte appellata, non incide in alcun modo sulla “pendenza” del processo ed anzi la stessa pendenza è antecedente logico-giuridico ed imprescindibile perché tale eccezione possa essere sollevata.
Orbene, la normativa già sopra analizzata si innesta nell'alveo dei processi pendenti e ne dispone l'estinzione di diritto a spese compensate. Sulla natura di tale estinzione è utile evidenziare che essa opera di diritto, indipendentemente dallo stato e/o grado in cui versa il processo, con espressa deroga legislativa al c.d. principio di soccombenza virtuale, quale categoria giuridica volta a disciplinare le spese di lite ogniqualvolta si verifichi la cessazione della materia del contendere per effetto di eventi
(fattuali o normativi) sopravvenuti nel corso del processo. Ciò determina che tale estinzione prevista ex lege in modo automatico, con l'evidente ratio legis di cessazione immediata di ogni contendere sulle questioni pendenti ed aventi ad oggetto il petitum per cui è causa, prevale in maniera assoluta su qualsiasi altra questione, anche processuale preliminare, che sussista nel singolo caso concreto, sussistendo la pendenza del processo, quale unico presupposto per l'immediata estinzione del giudizio pendente.
Ne consegue che la materia del contendere va dichiarata cessata con estinzione del giudizio per espresso tenore del testo legislativo, così come le spese devono disporsi con integrale compensazione tra le parti in deroga al principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del
21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del
08/06/2005) per espresso volere del legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 785/2023
(R.G.145/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 19 dicembre 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 21 comma 5 del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202, a spese di lite integralmente compensate.
pagina 4 di 5 Ivrea, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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