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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6414 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7439/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Palma e dall'avv. Elisa Per_1
Cacciato Insilla per procura allegata al ricorso,
- ricorrenti -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato Lucia Torcicollo,
- resistente -
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 28 febbraio 2025 i ricorrenti in epigrafe, n.q. di eredi di hanno convenuto in Persona_1 giudizio l' esponendo: CP_1
- che con decreto dell'11 aprile 2022 il Tribunale di Roma ha omologato in capo al dante causa la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8 ottobre 2019, sino al decesso, avvenuto il 26 gennaio 2020;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 11 luglio 2024, CP_1 congiuntamente ai modelli AP70 e AP23, all'atto notorio degli eredi, al certificato di morte, al testamento, all'elaborato peritale e ai documenti del de cuius e degli eredi per il pagamento dei ratei riconosciuti;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati.
Alla stregua di queste premesse, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius sino al decesso, gli eredi in epigrafe hanno domandato la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, con il favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 deducendo che la prestazione è stata liquidata con provvedimento del 28 aprile 2025, sicché concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, sulle conclusioni formulate nelle note sostitutive di udienza è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Emerge dagli atti di causa che con decreto di omologa dell'11 aprile 2022, emesso nel procedimento iscritto al n. 41836/2019 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo alla dante causa dei ricorrenti dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8 ottobre 2019, sino al decesso. È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento giudiziale, CP_1 nonché l'inoltro della modulistica recante i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione in favore degli eredi, attestante anche il mancato ricovero del dante causa in istituti con retta in pagamento a carico dello Stato (doc. n. 3 del ricorso). La sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, peraltro, non è in contestazione nel presente giudizio, avendo lo stesso CP_2 riconosciuto, in memoria di costituzione, di avere liquidato la prestazione. Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall' nel caso di specie CP_1 non è cessata la materia del contendere, poiché il provvedimento di liquidazione del 28 aprile 2025 non comprova alcun pagamento, ma soltanto il riconoscimento del diritto (cfr. doc. n. 1 della memoria di costituzione). Avendo, tuttavia, gli eredi contestato l'avvenuto pagamento, malgrado la concessione di apposito termine per riferire sull'effettiva cessazione della materia del contendere, ed essendo decorso il termine per provvedere fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l' è tenuto all'effettiva liquidazione CP_1 della prestazione, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), sino alla data del decesso del titolare della prestazione assistenziale, oltre accessori di legge.
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, con riguardo allo scaglione di valore della causa (€ 1.100 - € 5.200), sulla base dei parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti, n.q. di eredi di i ratei Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, maturati nel periodo dall'1 novembre 2019 al 26 gennaio 2020, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 886, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 4 giugno 2025
Il giudice Cesare Russo
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7439/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Palma e dall'avv. Elisa Per_1
Cacciato Insilla per procura allegata al ricorso,
- ricorrenti -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato Lucia Torcicollo,
- resistente -
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 28 febbraio 2025 i ricorrenti in epigrafe, n.q. di eredi di hanno convenuto in Persona_1 giudizio l' esponendo: CP_1
- che con decreto dell'11 aprile 2022 il Tribunale di Roma ha omologato in capo al dante causa la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8 ottobre 2019, sino al decesso, avvenuto il 26 gennaio 2020;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 11 luglio 2024, CP_1 congiuntamente ai modelli AP70 e AP23, all'atto notorio degli eredi, al certificato di morte, al testamento, all'elaborato peritale e ai documenti del de cuius e degli eredi per il pagamento dei ratei riconosciuti;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati.
Alla stregua di queste premesse, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius sino al decesso, gli eredi in epigrafe hanno domandato la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, con il favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 deducendo che la prestazione è stata liquidata con provvedimento del 28 aprile 2025, sicché concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, sulle conclusioni formulate nelle note sostitutive di udienza è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Emerge dagli atti di causa che con decreto di omologa dell'11 aprile 2022, emesso nel procedimento iscritto al n. 41836/2019 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo alla dante causa dei ricorrenti dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8 ottobre 2019, sino al decesso. È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento giudiziale, CP_1 nonché l'inoltro della modulistica recante i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione in favore degli eredi, attestante anche il mancato ricovero del dante causa in istituti con retta in pagamento a carico dello Stato (doc. n. 3 del ricorso). La sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, peraltro, non è in contestazione nel presente giudizio, avendo lo stesso CP_2 riconosciuto, in memoria di costituzione, di avere liquidato la prestazione. Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall' nel caso di specie CP_1 non è cessata la materia del contendere, poiché il provvedimento di liquidazione del 28 aprile 2025 non comprova alcun pagamento, ma soltanto il riconoscimento del diritto (cfr. doc. n. 1 della memoria di costituzione). Avendo, tuttavia, gli eredi contestato l'avvenuto pagamento, malgrado la concessione di apposito termine per riferire sull'effettiva cessazione della materia del contendere, ed essendo decorso il termine per provvedere fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., l' è tenuto all'effettiva liquidazione CP_1 della prestazione, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), sino alla data del decesso del titolare della prestazione assistenziale, oltre accessori di legge.
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, con riguardo allo scaglione di valore della causa (€ 1.100 - € 5.200), sulla base dei parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere ai ricorrenti, n.q. di eredi di i ratei Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, maturati nel periodo dall'1 novembre 2019 al 26 gennaio 2020, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 886, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 4 giugno 2025
Il giudice Cesare Russo