Articolo 25 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422
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Versione
4 febbraio 2001
Art. 25. Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). 1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 , l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' procedere per una sola volta alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell' articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , nel limite di 30 unita', a carico delle proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica.
Ai contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995 , ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le disposizioni in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Note all' art. 25:
- La direttiva 96/92/CE e' pubblicata in GUCE L 027 del 30 gennaio 1997.
- La direttiva 98/30/CE e' pubblicata in GUCE L 204 del 21 luglio 1998.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 reca: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , reca: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ".
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 , reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'".
- L'articolo 2, comma 30, della succitata legge, cosi' recita:
"30. Ciascuna autorita' puo' assumere, in numero non superiore a quaranta unita', dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non piu' di due volte".
Entrata in vigore il 4 febbraio 2001
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