Art. 9.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:
"Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata".
Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:
"Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata".