Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 11/02/2026, n. 481
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Disapplicabilità della norma di cui all'art. 30 della legge 724/1994

    La Corte ha ritenuto che l'appellata non avesse dimostrato situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla volontà degli amministratori, idonee a consentire la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. È stato evidenziato che l'esaurimento della cava era stato dichiarato già nel 2003 e che lo stato di inattività perdurava da dieci anni. La Cassazione ha affermato che spetta al contribuente dimostrare di aver tentato il recupero dell'immobile o attività volte al suo recupero, non essendo lo stato di inagibilità e abbandono di per sé idoneo ad escludere l'applicazione della normativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 11/02/2026, n. 481
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 481
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo