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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 11/02/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1722/2020 depositato il 22/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 28/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030201070-2014 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030201070-2014 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030500966-2018 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030500966-2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030500966-2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - DP di Foggia - propone appello avverso la sentenza, n. 28/2/2020, con la quale la CTP di Foggia ha accolto, previa riunione, i ricorsi della Resistente_1 srl contro gli avvisi di accertamento relativi a Ires e Irap 2011 e 2013.
Il giudice di prime cure ha accolto i ricorsi riuniti perché ha ritenuto dimostrata da parte della società contribuente l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà
(esaurimento della cava di pietra e vetustà degli impianti di estrazione), che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.
Con l'appello, l'Ufficio si duole della decisione e ne chiede la riforma perché nella fattispecie non sussistevano ragioni per la disapplicazione della norma di cui all'art. 30 della legge 724/1994, atteso che lo stato di inattività della società si è protratto per oltre dieci anni e che la ricerca di soluzioni si è concretizzata solo all'esito della notifica del secondo avviso di accertamento.
All'odierna udienza, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Come ricordato dall'Ufficio, in tema di società non operative - cd di comodo - l'art. 2, comma 36 - decies del decreto legge 138/2011 ha esteso le presunzioni previste dall'art. 30 della legge 724/1994 anche alle società che evidenziavano una perdita fiscale per tre esercizi consecutivi.
Nella specie, va rammentato che l'appellata già nel 2003 aveva dichiarato l'esaurimento della cava, ma, nonostante ciò, la società continuava ad essere mantenuta attiva.
Peraltro, con gli interpelli del 2011 e del 2013 per la disapplicazione del regime di cui alle società non operative l'appellata non prospettava alcuna soluzione concreta alla situazione di inattività in cui versava da anni.
Invero, come rilevato dall'Ufficio, lo stato di inattività perdurava da dieci anni e la società non ha mai rappresentato situazioni oggettive e straordinarie , specifiche ed indipendenti dalla volontà degli amministratori, idonee a consentire la disapplicazione della disciplina di cui alla legge 724/1994.
Non è certamente una situazione oggettiva indipendente dalla volontà degli amministratori quella afferente agli alti costi di dismissione dei macchinari utilizzati per l'attività di estrazione.
A tal riguardo, come esattamente rilevato dall'appellante, la Cassazione ha affermato che spetta al contribuente dimostrare "di avere tentato il recupero dell'immobile o avere compiuto attività volte al recupero o ad altra diversa sua utilizzazione, non essendo lo stato di inagibilità e abbandono del cespite situazione di per sè idonea ad escludere l'applicazione della normativa sulle società di comodo" (Cass. ord. 27352/2019).
L'appello va pertanto respinto.
La mancata costituzione dell'appellata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - sez. 26 di Foggia - accoglie l'appello dell'Agenzia
e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1722/2020 depositato il 22/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 28/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030201070-2014 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030201070-2014 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030500966-2018 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030500966-2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030500966-2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - DP di Foggia - propone appello avverso la sentenza, n. 28/2/2020, con la quale la CTP di Foggia ha accolto, previa riunione, i ricorsi della Resistente_1 srl contro gli avvisi di accertamento relativi a Ires e Irap 2011 e 2013.
Il giudice di prime cure ha accolto i ricorsi riuniti perché ha ritenuto dimostrata da parte della società contribuente l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà
(esaurimento della cava di pietra e vetustà degli impianti di estrazione), che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.
Con l'appello, l'Ufficio si duole della decisione e ne chiede la riforma perché nella fattispecie non sussistevano ragioni per la disapplicazione della norma di cui all'art. 30 della legge 724/1994, atteso che lo stato di inattività della società si è protratto per oltre dieci anni e che la ricerca di soluzioni si è concretizzata solo all'esito della notifica del secondo avviso di accertamento.
All'odierna udienza, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
Come ricordato dall'Ufficio, in tema di società non operative - cd di comodo - l'art. 2, comma 36 - decies del decreto legge 138/2011 ha esteso le presunzioni previste dall'art. 30 della legge 724/1994 anche alle società che evidenziavano una perdita fiscale per tre esercizi consecutivi.
Nella specie, va rammentato che l'appellata già nel 2003 aveva dichiarato l'esaurimento della cava, ma, nonostante ciò, la società continuava ad essere mantenuta attiva.
Peraltro, con gli interpelli del 2011 e del 2013 per la disapplicazione del regime di cui alle società non operative l'appellata non prospettava alcuna soluzione concreta alla situazione di inattività in cui versava da anni.
Invero, come rilevato dall'Ufficio, lo stato di inattività perdurava da dieci anni e la società non ha mai rappresentato situazioni oggettive e straordinarie , specifiche ed indipendenti dalla volontà degli amministratori, idonee a consentire la disapplicazione della disciplina di cui alla legge 724/1994.
Non è certamente una situazione oggettiva indipendente dalla volontà degli amministratori quella afferente agli alti costi di dismissione dei macchinari utilizzati per l'attività di estrazione.
A tal riguardo, come esattamente rilevato dall'appellante, la Cassazione ha affermato che spetta al contribuente dimostrare "di avere tentato il recupero dell'immobile o avere compiuto attività volte al recupero o ad altra diversa sua utilizzazione, non essendo lo stato di inagibilità e abbandono del cespite situazione di per sè idonea ad escludere l'applicazione della normativa sulle società di comodo" (Cass. ord. 27352/2019).
L'appello va pertanto respinto.
La mancata costituzione dell'appellata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - sez. 26 di Foggia - accoglie l'appello dell'Agenzia
e compensa le spese.