Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2025, proposto da
RA BE, MI AN, AR AN, CH AL, LA IO e AU PA, rappresentate e difese dall'avvocato LU Giorgio Balbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 4.1.2019, n. 14/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. NG IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le signore RA BE, MI AN, AR AN, CH AL, LA IO e AU PA agiscono ex art. 112 e ss. c.p.a. per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 4.1.2019, n. 14/2018, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a risarcire loro il danno conseguente all’abuso del diritto consistente nella reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti a tempo determinato, nelle misura che segue:
- quanto a BE RA, nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- quanto a AN MI, undici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- quanto a AN AR, dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- quanto a AL CH, dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- quanto a IO LA, undici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- quanto a PA AU, dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
il tutto oltre interessi di legge dalla pronuncia al saldo.
Lamentano che, nonostante la sentenza sia stata confermata in appello (sentenza della Corte d’appello di Genova 17.7.2019, n. 345) ed in Cassazione (ordinanza 6.3.2023, n. 6562), e dunque passata in giudicato, e nonostante sia stata notificata al Ministero, questi non abbia ancora provveduto ad erogare le somme per cui vi è stata condanna.
Benché regolarmente intimato, il Ministero dell’istruzione e del merito è rimasto contumace.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento delle relative somme.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, alla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 4.1.2019, n. 14/2018, mediante il pagamento delle relative somme.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU MO, Presidente
NG IT, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG IT | LU MO |
IL SEGRETARIO