Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 9523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9523 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09523/2025REG.PROV.COLL.
N. 05653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2025, proposto dalla prof.ssa
IS CC, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Zaza e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Martucci, n. 32;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma,
in parte qua ,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Bis , n. 12868/2025 del 30 giugno 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 9109/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza dell’appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. TR De AR, udito per il Ministero appellato l’Avvocato dello Stato Isabella Bruni e viste le conclusioni dell’appellante, come da verbale;
Considerato:
- che con l’appello in epigrafe la prof.ssa IS CC impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III- bis , n. 12868/2025 del 30 giugno 2025, unicamente nel capo in cui ha disposto la compensazione delle spese, chiedendone la riforma in parte qua ;
- che il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellante per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II Lavoro, n. 7590/2022 del 26 settembre 2022, la quale: a) ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della “Carta del docente” per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022; b) conseguentemente, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione in favore della ricorrente della “Carta del docente” per i suddetti anni scolastici;
- che la sentenza di prime cure, nell’accogliere il ricorso in ottemperanza, ha compensato le spese di lite, “ attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione, alla stessa stregua di quanto deciso nella sentenza ottemperanda dal giudice ordinario ”;
- che con il ricorso in epigrafe, tempestivamente notificato, l’appellante lamenta la violazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come novellato dal d.m. n. 147/2022, e degli artt. 24 e 111 Cost., poiché, in sintesi, il T.A.R. avrebbe posto a base della statuizione sulle spese di lite un’ipotesi (la contumacia nel giudizio) non rientrante tra i casi in cui il giudice può compensare tra le parti le predette spese: pertanto, non sussistendo alcuna ragione che potesse giustificare la compensazione delle spese, la sentenza di prime cure sarebbe da riformare in parte qua , con riconoscimento in favore dell’appellante delle spese del giudizio di primo grado, oltre a quelle dell’appello;
- che per l’effetto l’appellante ha chiesto che le spese del giudizio di ottemperanza le siano liquidate, alla stregua delle vigenti tabelle, nell’importo di € 3.011,00 per il primo grado e di € 2.481,00 per il grado di appello;
Considerato inoltre:
- che si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto formale, resistendo all’appello di controparte;
- che l’appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
- che alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il Collegio, udito il difensore presente della parte pubblica, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che le censure dell’appellante siano fondate nei limiti di seguito esposti;
Considerato, infatti:
- che forma oggetto di impugnazione la statuizione con cui il T.A.R. ha compensato tra le parti le spese del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro;
- che tale statuizione è, tuttavia, erronea perché disposta in violazione, senza giustificato motivo, del criterio della soccombenza stabilito dalla legge e, in particolare, dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 91 c.p.c., richiamato dal precedente;
- che per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un’ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste ove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti. In particolare, in caso di compensazione delle spese l’onere di motivazione è rinforzato, onde mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 23 maggio 2025, n. 4519; id., 18 maggio 2023 n. 4953; Sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7874; id., 16 marzo 2020 n. 1850; Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093);
- che le ragioni poste dalla sentenza a fondamento della compensazione delle spese di lite, basate sulla mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non rispettano il predetto onere rinforzato di motivazione gravante sul giudice che decida di compensare le spese, né, più in generale, la regola in base alla quale il giudice gode sì di ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, ma incontra i limiti di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425; Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262; Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201; Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 950; Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 274; Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 362);
- che, invero, nel caso di specie l’abnormità della statuizione si rinviene nella circostanza che viene del tutto illogicamente premiata la scelta del Ministero, soccombente nel giudizio di primo grado, di non costituirsi nello stesso;
- che per quanto riguarda la liquidazione nella presente sede delle spese del giudizio di ottemperanza, è d’uopo rammentare che questa Sezione si è già espressa in fattispecie identiche, relative alla “Carta del docente”, o in altre fattispecie analoghe, in numerosissimi precedenti e tra l’altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell’8 ottobre 2025 e nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d) , c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere “ la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi ” (cfr. C.d.S., Sez. VII, 11 dicembre 2024, n. 1003; id., 19 novembre 2024, n. 9249; id., 2 novembre 2022, n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636; v. altresì l’art. 74 c.p.a., che per le sentenze semplificate dispone che “ la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”);
- che pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d) , e 74 c.p.a., nonché in ossequio all’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l’integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa Sezione nn. 3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173 e 8177 del 2025, che hanno tutte stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque comparabili a quella ora in esame, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, in riforma della sentenza appellata;
Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, di liquidare le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato;
Ritenuto, da ultimo, di liquidare secondo soccombenza le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato e in favore dell’appellante, nella misura forfettaria di € 300,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato), tenuto conto del fatto che il valore della controversia, in secondo grado, è solamente quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato solo il capo della sentenza relativo alle spese di lite (C.d.S., Sez. VII, nn. 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173 e 8177 del 2025, citt.);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in via forfettaria in € 800,00 (ottocento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere all’appellante le spese del grado di appello del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 300,00 (trecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
BI ER, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
TR De AR, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TR De AR | BI ER |
IL SEGRETARIO