Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma secondo cod. strad. consegue di diritto anche nell'ipotesi di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a nulla rilevando la titolarità di patente di guida rilasciata da Autorità straniera. (La Corte ha giustificato le sue conclusioni con riferimento al principio di uguaglianza , sottolineando altresì come non osti all'adozione del provvedimento la sospensione eventualmente disposta dal prefetto, rilevando il periodo presofferto esclusivamente ai fini della sua computabilità in fase esecutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 41681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41681 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 17/09/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1140
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 008582/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA. nei confronti di:
1) IC LA N. IL 03/12/1979;
avverso SENTENZA del 11/12/2002 GIUDICE DI PACE di RAVENNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'omessa della patente di guida;
Letto il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza emessa in data 11.12.2002 dal Giudice di pace di Ravenna nei confronti di CI YS, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2 comma, C.D.S.), commesso in Cervia il 21.4.2002;
RITENUTO
di aderire all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con le sentenze 21.6.2000 n. 20 e 21.7.1998 n. 8488, con le quali si è affermato che con la sentenza di condanna (come nella specie), o anche di applicazione della pena emessa ex art. 444 c.p.p., debbono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto;
RILEVATO
che, nella specie, l'art. 186 C.D.S. dispone che il giudice, unitamente alla pena prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, è tenuto a disporre la sospensione della patente di guida;
Rilevato che si versa nei casi in cui è operativa la vis attractiva, pur rimanendo natura e tecnica applicativa delle sanzioni accessorie estranee al sistema penale;
Ritenuto - come già espresso dalla sentenza a sezioni unite della Suprema Corte n. 20/2000 - che non osta l'eventuale sospensione già disposta dal prefetto, non essendo i due periodi di sospensione cumulabili, ma spettando poi all'autorità amministrativa di detrarre, in fase esecutiva, il periodo di sospensione presofferto;
Ritenuto che non ha rilievo che la patente sia stata rilasciata da Autorità straniera (Polonia), e che diversamente il cittadino straniero sarebbe sottratto alla sanzione amministrativa, con evidenti dubbi di costituzionalità per la disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani;
Considerato, di conseguenza, che la sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa;
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di pace di Ravenna altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004