Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/11/2025, n. 21334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21334 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21334/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10858 del 2025, proposto da AR TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Mauro, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dal predetto Dipartimento del M.I.U.R. sulla domanda di riconoscimento - presentata telematicamente il 10.06.2024 n. 40095 protocollo 27540 ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 206/2007 e della Direttiva 2013/55/CE - del titolo di specializzazione al sostegno nella scuola di istruzione secondaria di II grado “ADSS SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO” conseguito dalla ricorrente presso una istituzione universitaria comunitaria (id est l’università rumena UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IASI, Str. Balusescu 2 Iasi Romania) e
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il cons. AN AR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con il ricorso in epigrafe, notificato 23.9.25 (dep. 24/09), l’istante, nel premettere di aver presentato in data 10.06.24 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato (v. ex plur . di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito, benché non sia stata formulata specifica domanda, di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avuto riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2024) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 120 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR ER, Presidente FF, Estensore
ANlisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AR ER |
IL SEGRETARIO