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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. UG NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 04.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 406/2024 vertente
TRA
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Marone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via L. Giordano
n. 15;
RICORRENTE
Contro
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t.; CP_2
in persona del Dirigente generale Controparte_3
p.t.; in persona del Controparte_4
Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , , e dai Dirigenti CP_5 Controparte_6 CP_7
Scolastici: Prof.ssa , Prof.ssa e Prof.ssa Persona_1 Persona_2 Persona_3 ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_8
di in Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
[...] CP_4 CP_4
RESISTENTE
1
OGGETTO: carta docenti.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex. Art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_9 indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_9 definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
[..
[...] , con la qualifica di docente supplente, nei seguenti periodi: CP_10
- Anno scolastico 2021/2022: dal 14.10.2021 al 08.06.2022 (doc. 13);
- Anno scolastico 2022/2023: dal 09.11.2022 al 30.06.2023 (doc. 14);
- Anno scolastico 2023/2024: dal 23.10.2023 al 30.06.2024 (doc. 15).
Che alla data del presente ricorso, l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Costituitosi, il resistente ha eccepito la non sussistenza del diritto all'attribuzione del CP_1 beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2021/2022, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale - Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 1.1 in espositiva;
In via subordinata - Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico
2021/2022, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n. 124 del 03.05.1999, per i motivi di cui al punto 1.2. in narrativa, e per l'effetto, detrarre, da quanto dovesse essere riconosciuto alla docente, la somma di € 500,00 per il suddetto anno scolastico non riconoscibile. - Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
Nel merito ha diffusamente argomentato il difetto di ricorrenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto, a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
In primo luogo, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, alla sua natura e alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
3 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa
4 solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass.
4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
"alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla
L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, per quanto riguarda invece l'a.s. 2021/2022, occorre rilevare che la Corte di Cassazione, nel porre il principio di diritto secondo il quale il bonus in questione spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, ha lasciato dichiaratamente aperto, per difetto di rilevanza nel
5 giudizio a quo, il caso delle supplenze temporanee.
Pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti non univoci formatisi sul punto nella giurisprudenza di merito, in attesa di un auspicato intervento chiarificatore della Suprema Corte, lo scrivente reputa che sia preferibile aderire all'impostazione, che sembrerebbe allo stato maggioritaria, che pone in risalto come la ratio del beneficio in esame, evincibile dal complesso delle disposizioni che regolano l'istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, consista nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su di un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”, nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico.
Sicché appare irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost. riconoscere il “bonus” al supplente che copra l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato, e negarlo invece al docente che svolta attività didattica per lo stesso periodo per effetto della stipula di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi. Nello stesso senso, è stato evidenziato come il contratto stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 124/1999 sia normativamente caratterizzato dal fatto che il posto si presenta come definitivamente disponibile nell'anno entro il 31 dicembre, mentre se la vacanza definitiva emerge dopo il 31 dicembre, la supplenza è comunque temporanea secondo la legge n. 124/99 e dura fino alla cessazione dell'esigenza, sicché, nel caso delle supplenze temporanee, che cumulate abbiano durata complessiva pari o superiore al minimo delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (180 giorni, dal 1° gennaio al 30 giugno), sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza discriminare le due tipologie di docenza, a pari quantità di lavoro nell'anno, in base al mero fatto che l'esigenza sostitutiva si palesi definitivamente entro il 31 dicembre o si presenti progressivamente nel corso dell'anno per una pari durata.
In altri termini, secondo tale impostazione, è consentita una valutazione ex post della idoneità della supplenza al fine di assicurare quella continuità didattica che la Suprema Corte ha posto a fondamento del riconoscimento della carta docente anche a favore dei docenti non di ruolo.
A conforto della correttezza di tale interpretazione depongono l'obbligatorietà generalizzata della formazione e dell'aggiornamento, rivolta anche ai docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, nonché lo stesso dettato normativo, laddove il legislatore, all'art. 485 del d. lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ha riconosciuto integralmente l'anzianità per i primi quattro anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, come evidenziato anche dalla
Suprema Corte nell'affrontare la questione della assimilabilità del servizio svolto dai docenti a tempo
6 determinato al servizio svolto dai docenti di ruolo (cfr. Cass. civ., Sez. L, 7.02.2020, n. 2924).
Per quanto ora detto, e considerato che parte ricorrente ha provato di aver svolto attività didattica nell'a.s. 2021/2022 per circa otto mesi (dal 14.10.2021 al 08.06.2022), si ritiene riconoscibile anche per tale annualità il bonus richiesto.
Relativamente agli anni scolastici successivi, parte ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai sopra menzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Per l'effetto, alla docente titolare di incarico sino al 30.06.2026, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici:
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- condanna il convenuto, nonché l' , ciascuno per le proprie CP_1 Controparte_3 determinazioni, ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della
Carta Docente ed accredito della somma pari a euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 1.080,00 per esborsi e compensi professionali (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Guido Marone dichiaratosi antistatario.
7 Tempio Pausania, 14/11/2025
Il giudice
UG NI
8
In persona del dott. UG NI in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 04.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 406/2024 vertente
TRA
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Guido Parte_1 C.F._1
Marone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via L. Giordano
n. 15;
RICORRENTE
Contro
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t.; CP_2
in persona del Dirigente generale Controparte_3
p.t.; in persona del Controparte_4
Dirigente p.t.; tutti con il patrocinio dei dott.ri , , e dai Dirigenti CP_5 Controparte_6 CP_7
Scolastici: Prof.ssa , Prof.ssa e Prof.ssa Persona_1 Persona_2 Persona_3 ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_8
di in Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca;
[...] CP_4 CP_4
RESISTENTE
1
OGGETTO: carta docenti.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex. Art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha adito il Tribunale di Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_9 indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_9 definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
A fondamento della domanda ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del
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[...] , con la qualifica di docente supplente, nei seguenti periodi: CP_10
- Anno scolastico 2021/2022: dal 14.10.2021 al 08.06.2022 (doc. 13);
- Anno scolastico 2022/2023: dal 09.11.2022 al 30.06.2023 (doc. 14);
- Anno scolastico 2023/2024: dal 23.10.2023 al 30.06.2024 (doc. 15).
Che alla data del presente ricorso, l'ultima sede di servizio è ricadente nel circondario di competenza territoriale dell'adito Tribunale.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Costituitosi, il resistente ha eccepito la non sussistenza del diritto all'attribuzione del CP_1 beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2021/2022, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale - Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 1.1 in espositiva;
In via subordinata - Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico
2021/2022, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n. 124 del 03.05.1999, per i motivi di cui al punto 1.2. in narrativa, e per l'effetto, detrarre, da quanto dovesse essere riconosciuto alla docente, la somma di € 500,00 per il suddetto anno scolastico non riconoscibile. - Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
Nel merito ha diffusamente argomentato il difetto di ricorrenza dei presupposti per ottenere il beneficio richiesto, a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
In primo luogo, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, alla sua natura e alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
3 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa
4 solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass.
4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1 occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione
"alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio
2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla
L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, per quanto riguarda invece l'a.s. 2021/2022, occorre rilevare che la Corte di Cassazione, nel porre il principio di diritto secondo il quale il bonus in questione spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, ha lasciato dichiaratamente aperto, per difetto di rilevanza nel
5 giudizio a quo, il caso delle supplenze temporanee.
Pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti non univoci formatisi sul punto nella giurisprudenza di merito, in attesa di un auspicato intervento chiarificatore della Suprema Corte, lo scrivente reputa che sia preferibile aderire all'impostazione, che sembrerebbe allo stato maggioritaria, che pone in risalto come la ratio del beneficio in esame, evincibile dal complesso delle disposizioni che regolano l'istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, consista nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su di un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”, nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico.
Sicché appare irragionevole e in contrasto con l'art. 3 Cost. riconoscere il “bonus” al supplente che copra l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato, e negarlo invece al docente che svolta attività didattica per lo stesso periodo per effetto della stipula di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi. Nello stesso senso, è stato evidenziato come il contratto stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 124/1999 sia normativamente caratterizzato dal fatto che il posto si presenta come definitivamente disponibile nell'anno entro il 31 dicembre, mentre se la vacanza definitiva emerge dopo il 31 dicembre, la supplenza è comunque temporanea secondo la legge n. 124/99 e dura fino alla cessazione dell'esigenza, sicché, nel caso delle supplenze temporanee, che cumulate abbiano durata complessiva pari o superiore al minimo delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (180 giorni, dal 1° gennaio al 30 giugno), sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza discriminare le due tipologie di docenza, a pari quantità di lavoro nell'anno, in base al mero fatto che l'esigenza sostitutiva si palesi definitivamente entro il 31 dicembre o si presenti progressivamente nel corso dell'anno per una pari durata.
In altri termini, secondo tale impostazione, è consentita una valutazione ex post della idoneità della supplenza al fine di assicurare quella continuità didattica che la Suprema Corte ha posto a fondamento del riconoscimento della carta docente anche a favore dei docenti non di ruolo.
A conforto della correttezza di tale interpretazione depongono l'obbligatorietà generalizzata della formazione e dell'aggiornamento, rivolta anche ai docenti destinatari di incarichi di supplenza temporanea, nonché lo stesso dettato normativo, laddove il legislatore, all'art. 485 del d. lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ha riconosciuto integralmente l'anzianità per i primi quattro anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, come evidenziato anche dalla
Suprema Corte nell'affrontare la questione della assimilabilità del servizio svolto dai docenti a tempo
6 determinato al servizio svolto dai docenti di ruolo (cfr. Cass. civ., Sez. L, 7.02.2020, n. 2924).
Per quanto ora detto, e considerato che parte ricorrente ha provato di aver svolto attività didattica nell'a.s. 2021/2022 per circa otto mesi (dal 14.10.2021 al 08.06.2022), si ritiene riconoscibile anche per tale annualità il bonus richiesto.
Relativamente agli anni scolastici successivi, parte ricorrente ha comprovato di aver svolto l'incarico conformemente ai sopra menzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6).
Per l'effetto, alla docente titolare di incarico sino al 30.06.2026, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici:
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- condanna il convenuto, nonché l' , ciascuno per le proprie CP_1 Controparte_3 determinazioni, ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della
Carta Docente ed accredito della somma pari a euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 1.080,00 per esborsi e compensi professionali (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Guido Marone dichiaratosi antistatario.
7 Tempio Pausania, 14/11/2025
Il giudice
UG NI
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