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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. EL De AR Presidente
2) dott. RI GR Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 842 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro Parte_2
- Appellato - All'udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti difensivi FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo in data 8.9.2020
, collaboratore scolastico assunto in ruolo in data 1.09.1999, Parte_2 esponeva di aver partecipato alla procedura selettiva per la mobilità professionale, dall'area A (collaboratore scolastico) all'area B (assistente tecnico), indetta con decreto n° 979 del 28/1/2010 che, per la provincia di Palermo, contemplava un contingente disponibile pari a 25 posti di Assistente Tecnico nel biennio 2009/2010
- 2010/2011; soggiungeva di essersi collocato in graduatoria al posto n.22, con punti 69,8 ma di non essere mai stato immesso in ruolo per la nuova qualifica sebbene, all'esito delle ultime assunzioni, effettuate attingendo dalla predetta graduatoria, fossero ancora residuati cinque posti per la qualifica professionale di Assistente Tecnico;
chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare “la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il convenuto e il ricorrente per Parte_1 profilo di Assistente Tecnico amministrativi a far data del 1/9/2011, ovvero con la decorrenza che il Decidente riterrà ORDINANDO Il passaggio del ricorrente dall'Area A all'Area B, del
1 vigente CCNL Scuola nel profilo di Assistente Tecnico a far data del 1/9/2011, agli effetti giuridici ed economici, ovvero con la decorrenza che il Decidente riterrà.” Con la sentenza n.1820 del 25.05.2023 il Tribunale adìto accoglieva il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente all'immissione nel ruolo di Assistente Tecnico per la Provincia di Palermo con effetti giuridici ed economici dall'1/9/2011 ed al passaggio dall'Area A all'Area B CCNL di settore, condannando l'amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti conseguenziali;
osservava che il diritto all'assunzione del ricorrente nella nuova categoria discendeva automaticamente dall'approvazione della graduatoria e dalla posizione in essa ricoperta dal ricorrente, tale da assicurargli l'assegnazione di uno dei posti disponibili, messi a concorso nel complessivo numero di 25, non essendo stato dimostrato dal né che i Parte_1 ridetti posti afferissero in parte (sino a 18 posti) a qualifiche diverse (assistente amministrativo, e non tecnico) da quella ambita dal ricorrente né, più in generale, la mancanza di posti vacanti e disponili in numero sufficiente per assorbire tutti gli aspiranti collocati nella graduatoria. Soggiungeva, ancora, il giudice adìto che non poteva costituire ostacolo all'assunzione il divieto, introdotto dalla L. n. 135/2012, di nuove assunzioni in esubero, ciò in quanto, nel caso di specie, l'assunzione sarebbe avvenuta non in esubero ma per posti già disponibili e messi a concorso, ciò di cui si era avvenuto il che, con le determinazioni di cui al D.M. 17 del 2012 e di cui alla nota Parte_1
n° 1800/1 del 9 marzo 2012, aveva sollecitato l'immissione in ruolo del CP_1 personale incluso nelle graduatorie provinciali per la mobilità professionale, definite per effetto dell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009. Avverso tale sentenza ha proposto appello il e del Parte_1 merito, chiedendone la riforma.
, costituitosi con memoria depositata l'8.9.2025, ha resistito Parte_2 al gravame. All'udienza del 18/09/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI Con il primo motivo di gravame il deduce la nullità Parte_1 della sentenza di primo grado per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, individuati nei soggetti che, inseriti nella medesima graduatoria invocata dal , in posizione poziore rispetto allo Parte_2 stesso, al pari di costui, non hanno conseguito l'assunzione in ruolo nella categoria di assistente tecnico.
2 Il rilievo non appare condivisibile alla luce della prospettazione dei fatti di cui al ricorso: il , infatti, adduce la sussistenza di un contingente di 25 posti di Parte_2 assistente tecnico, disponibili per la mobilità professionale nel biennio 2009/2010 e 2010/2011, superiori al numero degli idonei inseriti nella graduatoria provinciale approvata all'esito della selezione per la mobilità professionale verso l'Area B (profilo di Assistente Tecnico). Ne consegue che l'eventuale accoglimento della sua domanda, possibile solo a condizione di ritenere vera la premessa su cui la stessa si fonda (disponibilità di posti in esubero rispetto al numero degli idonei), non comporterebbe alcun vulnus alla posizione degli altri soggetti partecipanti alla selezione, tutti collocati in posizione poziore rispetto al – posizione non contestata dall'appellato -, Parte_2 in presenza di tanti posti quanti sarebbero necessari a soddisfare l'analoga eventuale domanda che ciascuno di essi potrebbe avanzare. Va altresì disatteso il quinto motivo, con cui l'amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: segnala, sul punto, che la graduatoria della mobilità professionale in cui era inserito il , approvata nel 2010, non Parte_2 fu mai prorogata, poiché l'ipotesi di intesa del 14 luglio 2011 che ne prospettava la proroga dell'efficacia non fu mai siglata;
ne conseguirebbe che, alla data di introduzione del giudizio di primo grado (2020) tale graduatoria non era più in corso di validità, non potendo pertanto dalla stessa scaturire alcun diritto all'assunzione. L'assunto si fonda sull'errato presupposto che, per far valere il diritto soggettivo all'assunzione, certamente sussistente nel caso di positivo superamento della selezione per posti già resi all'uopo disponibili dall'amministrazione, la validità della graduatoria dovesse perdurare sino alla data di deposito del ricorso, laddove tale efficacia va, invece, valutata con riferimento all'anno scolastico in riferimento al quale il ricorrente lamenta la mancata immissione in ruolo, ossia il 2011/2012, anno per il quale – come è documentato dal d.m.
9.02.2012 n. 17 – l'amministrazione ha provveduto ad effettuare assunzioni proprio attingendo da tale graduatoria che, dunque, all'epoca era ancora efficace. Non viene, pertanto, in considerazione alcun atto di macro-organizzazione, in tesi volto a prorogare la validità della ridetta graduatoria, vertendo la controversia piuttosto sul mancato adempimento, da parte dell'amministrazione, degli impegni assunti con l'approvazione della graduatoria de qua, entro i limiti temporali della sua efficacia.
3 Con i restanti motivi – che per comodità espositiva possono essere esaminati congiuntamente – il censura la sentenza impugnata per aver travisato i Parte_1 fatti di causa, errando nella valutazione delle prove documentali acquisite. Deduce, in dettaglio, che dalla documentazione prodotta dall'amministrazione in primo grado – del tutto obliterata dal Tribunale - sarebbe emerso che, in esecuzione delle disposizioni contenute nel contratto integrativo sulla mobilità professionale del personale ATA sottoscritto il 3.12.2009, con decreto n. 979/2010 era stata indetta apposita procedura selettiva individuandosi, in allegato al decreto medesimo, 25 posti disponibili per l'ammissione al corso di formazione per il passaggio dall'area A all'Area B quale assistente tecnico;
solo coloro che avessero superato l'esame finale di tale formazione sarebbero stati inseriti in graduatoria per l'assunzione nella qualifica ambìta, per la quale erano disponibili, per la provincia di Palermo, soltanto 7 posti, come evincibile dall'allegato al d.m. prot. N. 8962/2010, estesi ad altri 7 per l'a.s. 2011/2012 con il decreto n. 17/2012 (doc. 4.1, 5.1 e 6); alla luce di tale documentazione, lamenta che il primo giudice abbia erroneamente attribuito piena efficacia probatoria al doc. sub. 4.3., prodotto ex adverso (da cui sarebbe emersa la sussistenza di un maggior numero di posti disponibili per la mobilità professionale), trattandosi di una fotocopia priva di riferimenti in grado di confermarne l'autenticità. Ne conseguiva che, essendosi il collocato al 22° posto della Parte_2 suddetta graduatoria, non avrebbe potuto essere destinatario di alcun provvedimento di nomina, essendo le assunzioni possibili soltanto nei limiti del numero di posti vacanti e disponibili, condizione, questa ribadita con il decreto n. 17/2012. Tali motivi sono fondati. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato con riferimento alla contestazione dell'efficacia probatoria del documento di cui all'allegato n.
4.3 della produzione del , discendendo Parte_2 implicitamente tale argomento difensivo dalla produzione di documenti (ritualmente prodotti dall'amministrazione) rappresentanti una diversa realtà dei fatti, al cui contenuto l'amministrazione ha espressamente fatto riferimento nei propri atti difensivi anche in primo grado. Ebbene, dall'esame completo di tutti i documenti prodotti dal Parte_1 emerge che il CCNI per la mobilità professionale sottoscritto il 29.11.2007 aveva previsto (art. 2) che la mobilità venisse avviata, per la durata di un biennio, sui posti vacanti e disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area professionale, da individuarsi con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso al
4 momento dell'attivazione della mobilità ed all'anno successivo (2009/2010 e 2010/2011). Riguardo alle modalità di accesso alla categoria superiore, l'art. 5 del menzionato contratto prevedeva che il superamento della prova selettiva e la valutazione dei titoli erano finalizzati all'inserimento in un elenco provinciale che consentiva, a chi vi fosse utilmente collocato, l'ammissione al corso di formazione previsto dall'art. 8 del CCNI;
il numero degli ammessi al corso sarebbe stato il doppio rispetto al contingente dei posti riservati alla mobilità professionale (art.
5.4 CCNI).
Il ha prodotto (all. 4.1) l'allegato al decreto direttoriale n. 979 del Parte_1
18.01.2010 (di indizione della procedura selettiva) documentando che, per la provincia di Palermo, i posti dei destinatari dei corsi di formazione per la qualifica di assistente tecnico erano previsti nel numero di 25 mentre, per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, i posti vacanti e disponibili per tale qualifica erano, sempre per la medesima provincia, soltanto sette (v. allegato al decreto direttoriale n. 8962 del 5.10.2010, all. 5 e 5.1); inoltre, con D.M. n. 17 del 9.02.2012, preso atto che il personale avviato ai corsi di formazione, in virtù dei provvedimenti sopra citati, era stato determinato in misura doppia rispetto alle nomine effettuabili nel biennio, si stabiliva di attingere a quella stessa graduatoria ai fini delle assunzioni anche per l'a.s. 2011/2012; si dava atto, in particolare, che “il decreto interministeriale 3 agosto 2011, emanato di concerto tra il , il Controparte_2
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione… nel contesto delle 36.000 immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale ATA” avesse riservato “2192 nomine per la mobilità professionale verticale, in analogia alla medesima consistenza di nomine effettuate in prima applicazione” (ossia con il decreto n. 979/2010), e dunque nel numero di sette;
con il medesimo decreto si disponeva, dunque: “le immissioni in ruolo per la mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al decreto interministeriale citato in preambolo sono disposte per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali per la mobilità professionale, definite per effetto dell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009, come attuato dal decreto Direttore generale dirpers/miur 28 gennaio 2010, n. 979”. Nell'elenco allegato a tale provvedimento (all.6) risultava (coerentemente con le menzionate premesse) che, per tale ulteriore anno, veniva autorizzata l'immissione in ruolo di un ulteriore numero di 7 posti di assistente tecnico per la provincia di Palermo.
5 Orbene, l'esame del documento sub 4.3, già prodotto dal Parte_2 evidenzia una chiara discrasia con i predetti provvedimenti ministeriali (decreto n. 979/2010, l'allegato di cui alla nota n. prot. 8962 del 5.10.2010, ed infine il decr. n. 17 del 9.2.2012); in tale documento, invero, nella sezione riservata agli Assistenti tecnici, categoria alla quale aspirava il , risultano indicati, nella prima Parte_2 colonna, 25 posti per il “personale destinatario dei corsi di formazione”, mentre nella seconda e terza colonna risultano rispettivamente sette posti disponibili per la mobilità professionale nell'a.s. 2010/2011 e nella terza 18 posti disponibili nell'a.s. 2011/2012, anziché i sette che risultano dai documenti sopra menzionati;
discrasia che, ponendo tale elenco in netta antitesi con i testi del provvedimenti citati, può trovare spiegazione soltanto alla luce dell' ipotesi di accordo del 14 luglio 2011 (doc. 8 prod. ), mai siglata, che aveva previsto l'estensione Parte_1 dell'efficacia della graduatoria de qua per il biennio 2011- 2013 mediante la riserva per la mobilità professionale, di un ulteriore 40 % dei posti che si sarebbero resi disponibili, rispetto ai contingenti già autorizzati, estensione, tuttavia, mai autorizzata. Conclusivamente, poiché negli anni scolastici dal 2009/2010 al 2011/2012 i posti disponibili per la mobilità professionale verso l'Area B, profilo di assistente tecnico, erano complessivamente 14 (come emerge dal coerente complesso dei documenti sopra indicati), il collocato al n. 22 della definitiva graduatoria Parte_2 di merito, non avrebbe potuto essere destinatario di immissione in ruolo, consentita soltanto nei limiti dei posti vacanti e disponibili nel periodo considerato. In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1820 del 25.05.2023 del Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali che liquida per compensi in € 3.809,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GR EL De AR
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