Articolo 1 della Legge 30 ottobre 1969, n. 803
Articolo 2
Versione
7 dicembre 1969
Art. 1.
La lettera b) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405 , e' sostituita dalla seguente:
"b) essere in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri".
Entrata in vigore il 7 dicembre 1969