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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/09/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 370 /2025 tra le parti: Attore intimante: , Controparte_1
( ifeso CodiceFiscale_1 dall'avv. PECCHIOLI FRANCO PIERO
Convenuto intimato: Controparte_2
( CodiceFiscale_2 dall'avv. BALLETTA SALVATORE,
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Decisa a Prato in data 16/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come in atti
Convenuto intimato: come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità la parte attrice citava il convenuto per la convalida dell'intimato sfratto relativo all'immobile situato in via Palermo n. 52 a
Montemurlo (PO) e meglio idnicato in atti dato il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2024 per la somma di €.
4.316,58; con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto delle domande previa eccezione della carenza di legittimazione attiva dell'attore e assumendo di avere sanato la morosità intimata;
con vittoria di spese.
Era disposto il mutamento di rito, previo rigetto dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e previsione della presentazione della procedura di mediazione, e si giungeva all' udienza del 16.06.2025 dove le parti concludevano come sopra indicato e dopo breve discussione orale vi era la riserva di motivazione del giudice sulla decisione preso atto della non opposizione delle parti alla lettura del provvedimento in loro assenza.
La causa era istruita con la sola produzione documentale vista la natura del procedimento.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
In via preliminare va rigettata la eccezione di carenza di legittimazione attiva svolta dalla parte convenuta dato che non vi sono dubbi sul fatto che l'attore agisca, nella causa che ci occupa, per la tutela di un diritto proprio e non di un diritto altrui dato che il contratto di locazione era stato all'epoca stipulato dai genitori dell'attore, sigg.ri Persona_1
e poi deceduti, che avevano
[...] PE
nominato eredi i figli adottivi e Controparte_1
in forza di testamenti notarili;
i figli Persona_3
avevano accettato l'eredità e quindi erano subentrati nel contratto di locaizone de quo stipulato in data 12.12.2013
( cfr. ordinanza del 21.02.2025).
2 Dai documenti in atti emerge la sussistenza del grave inadempimento della parte convenuta dato che quest'ultima ha provveduto al pagamento di quanto dovuto ma solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e senza corrispondere le dovute spese legali. Tale condotta configura, ad avviso del giudicante, la fattispecie ex art. 1455 c.c. tenuto anche conto che vi è una clausola risolutiva espressa
( non invocata) nel contratto che sancisce la gravità dell'inadempimento che si sia protratto dopo la scadenza del ternmine patttuito.
Nel caso di specie, peraltro, non appare possibile la concessione di alcun termine per sanare l'omesso o ritardato pagamento dei canoni relativi all'immobile ad uso diverso dall'abitativo dopo lo spirare del termine di adempimento di cui al contratto come invece richiesto dalla parte convenuta intimata.
Appare altresì corretta la richiesta del pagamento degli interessi moratori convenzionali dato il ritardato pagamento dei canoni di locazione atteso che tale diposto è stato inserito nella clausola risolutiva espressa di cui in atti e tale comportamento attesta ulteriormente la non scarsa importanza dell'inadempimento posto in essere dal conduttore qui convenuto intimato.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la parte conduttrice ha corrisposto solo parzialmente il pagamento di alcune mensilità ( aprile e maggio 2025) che anche ove fossero state sanate in data successiva non muterebbero il quadro d'insieme della vicenda contrattuale dato il comportamento della parte conduttrice posto in essere in dispregio delle regole di settore vista la persistenza della
3 morosità. Dagli allegati prodotti in pct dalla parte convenuta sub nn. 26 e 28 emerge infatti che i pagamenti asseritamente effettuati in data 08.04.2025 e 06.05.2025 sono stati indirizzati dalla convenuta alla Persona_3
, soggetto privo del potere di rappresentanza ad
[...]
incamerare il denaro visto che l'unico legittimario risultava essere l'odierno attore intimante.
Non vi sono dubbi, pertanto, sulla legittimità della domanda risolutoria avanzata dalla parte attrice intimante con riguardo al contratto di locazione stipulato inter partes dato che non è da rilevarsi come domanda nuova bensì come emendatio libelli ( cfr. fra le tante: Cass. Civ. n. 8234/2009) pienamente anmissibile nel presente giudizio. Si ordina quindi al convenuto di rilasciare l'immobile alla data del
31.07.2025.
Le ulteriori doglianze della parte convenuta sono afferenti a profili irrilevanti ai fini della odierna alla decisione, anche con riferimento alle deduzioni in punto di esborsi economici sostenuti per l'adeguamento dell'impianto elettrico effettuato nel 2017 dalla parte conduttrice e che appare inquadrabile nella clausola ex art. 14 del contratto di locazione e di cui, peraltro, non è stata fornita alcuna documentazione che ne comprovasse la realizzazione.
Quindi si ribadisce l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto delle domande avanzate dalla convenuta la quale, ex art. 91 c.p.c., deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte attrice intimante come meglio specificato nel dispositivo e liquidate tenendo conto della notula in atti e dei criteri ex d.m. 147/22.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato
12.12.2013 riualmente registrato e meglio indicato in atti e originariamente stipulato tra il Sig, e la Sig.ra PE
quali locatori, poi proseguito dal Sig. Persona_1
coerede dei predetti ed attuale Controparte_1
unico proprietario dell'immobile locato, e il sig.
[...]
in qualità dsi titolare e l.r.p.t. della CP_2 [...]
( p. iva , parte Controparte_2 P.IVA_1
conduttrice, per i gravi inadempimenti contrattuali di quest'ultima e fissa il rilascio dell'immobile meglio indicato in atti a decorrere dalla data del 31.07.2025 con conseguente immissione nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile meglio descritto in atti a favore del sig.
Controparte_1
rigetta tutte le richieste avanzate dalla parte convenuta initmata perchè infondate;
condanna, ex art. 91 c.p.c. la parte convenuta intimata al rimborso, in favore della parte attrice intimante, delle spese leagli che liquida in €. 10.814.00 per compensi ( di cui €.
1.591,00 per compensi della fase sommaria;
€. 1.607,00 per compensi della fase della mediazione;
€. 7.616,00 per compensi della fase di merito) oltre a €. 814,32 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Dispositivo letto alle ore 13.15.
Si indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Prato, 16/06/2025
5 Il giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
6
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 370 /2025 tra le parti: Attore intimante: , Controparte_1
( ifeso CodiceFiscale_1 dall'avv. PECCHIOLI FRANCO PIERO
Convenuto intimato: Controparte_2
( CodiceFiscale_2 dall'avv. BALLETTA SALVATORE,
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Decisa a Prato in data 16/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come in atti
Convenuto intimato: come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità la parte attrice citava il convenuto per la convalida dell'intimato sfratto relativo all'immobile situato in via Palermo n. 52 a
Montemurlo (PO) e meglio idnicato in atti dato il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2024 per la somma di €.
4.316,58; con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva il rigetto delle domande previa eccezione della carenza di legittimazione attiva dell'attore e assumendo di avere sanato la morosità intimata;
con vittoria di spese.
Era disposto il mutamento di rito, previo rigetto dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e previsione della presentazione della procedura di mediazione, e si giungeva all' udienza del 16.06.2025 dove le parti concludevano come sopra indicato e dopo breve discussione orale vi era la riserva di motivazione del giudice sulla decisione preso atto della non opposizione delle parti alla lettura del provvedimento in loro assenza.
La causa era istruita con la sola produzione documentale vista la natura del procedimento.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
In via preliminare va rigettata la eccezione di carenza di legittimazione attiva svolta dalla parte convenuta dato che non vi sono dubbi sul fatto che l'attore agisca, nella causa che ci occupa, per la tutela di un diritto proprio e non di un diritto altrui dato che il contratto di locazione era stato all'epoca stipulato dai genitori dell'attore, sigg.ri Persona_1
e poi deceduti, che avevano
[...] PE
nominato eredi i figli adottivi e Controparte_1
in forza di testamenti notarili;
i figli Persona_3
avevano accettato l'eredità e quindi erano subentrati nel contratto di locaizone de quo stipulato in data 12.12.2013
( cfr. ordinanza del 21.02.2025).
2 Dai documenti in atti emerge la sussistenza del grave inadempimento della parte convenuta dato che quest'ultima ha provveduto al pagamento di quanto dovuto ma solo dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e senza corrispondere le dovute spese legali. Tale condotta configura, ad avviso del giudicante, la fattispecie ex art. 1455 c.c. tenuto anche conto che vi è una clausola risolutiva espressa
( non invocata) nel contratto che sancisce la gravità dell'inadempimento che si sia protratto dopo la scadenza del ternmine patttuito.
Nel caso di specie, peraltro, non appare possibile la concessione di alcun termine per sanare l'omesso o ritardato pagamento dei canoni relativi all'immobile ad uso diverso dall'abitativo dopo lo spirare del termine di adempimento di cui al contratto come invece richiesto dalla parte convenuta intimata.
Appare altresì corretta la richiesta del pagamento degli interessi moratori convenzionali dato il ritardato pagamento dei canoni di locazione atteso che tale diposto è stato inserito nella clausola risolutiva espressa di cui in atti e tale comportamento attesta ulteriormente la non scarsa importanza dell'inadempimento posto in essere dal conduttore qui convenuto intimato.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la parte conduttrice ha corrisposto solo parzialmente il pagamento di alcune mensilità ( aprile e maggio 2025) che anche ove fossero state sanate in data successiva non muterebbero il quadro d'insieme della vicenda contrattuale dato il comportamento della parte conduttrice posto in essere in dispregio delle regole di settore vista la persistenza della
3 morosità. Dagli allegati prodotti in pct dalla parte convenuta sub nn. 26 e 28 emerge infatti che i pagamenti asseritamente effettuati in data 08.04.2025 e 06.05.2025 sono stati indirizzati dalla convenuta alla Persona_3
, soggetto privo del potere di rappresentanza ad
[...]
incamerare il denaro visto che l'unico legittimario risultava essere l'odierno attore intimante.
Non vi sono dubbi, pertanto, sulla legittimità della domanda risolutoria avanzata dalla parte attrice intimante con riguardo al contratto di locazione stipulato inter partes dato che non è da rilevarsi come domanda nuova bensì come emendatio libelli ( cfr. fra le tante: Cass. Civ. n. 8234/2009) pienamente anmissibile nel presente giudizio. Si ordina quindi al convenuto di rilasciare l'immobile alla data del
31.07.2025.
Le ulteriori doglianze della parte convenuta sono afferenti a profili irrilevanti ai fini della odierna alla decisione, anche con riferimento alle deduzioni in punto di esborsi economici sostenuti per l'adeguamento dell'impianto elettrico effettuato nel 2017 dalla parte conduttrice e che appare inquadrabile nella clausola ex art. 14 del contratto di locazione e di cui, peraltro, non è stata fornita alcuna documentazione che ne comprovasse la realizzazione.
Quindi si ribadisce l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto delle domande avanzate dalla convenuta la quale, ex art. 91 c.p.c., deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte attrice intimante come meglio specificato nel dispositivo e liquidate tenendo conto della notula in atti e dei criteri ex d.m. 147/22.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato
12.12.2013 riualmente registrato e meglio indicato in atti e originariamente stipulato tra il Sig, e la Sig.ra PE
quali locatori, poi proseguito dal Sig. Persona_1
coerede dei predetti ed attuale Controparte_1
unico proprietario dell'immobile locato, e il sig.
[...]
in qualità dsi titolare e l.r.p.t. della CP_2 [...]
( p. iva , parte Controparte_2 P.IVA_1
conduttrice, per i gravi inadempimenti contrattuali di quest'ultima e fissa il rilascio dell'immobile meglio indicato in atti a decorrere dalla data del 31.07.2025 con conseguente immissione nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile meglio descritto in atti a favore del sig.
Controparte_1
rigetta tutte le richieste avanzate dalla parte convenuta initmata perchè infondate;
condanna, ex art. 91 c.p.c. la parte convenuta intimata al rimborso, in favore della parte attrice intimante, delle spese leagli che liquida in €. 10.814.00 per compensi ( di cui €.
1.591,00 per compensi della fase sommaria;
€. 1.607,00 per compensi della fase della mediazione;
€. 7.616,00 per compensi della fase di merito) oltre a €. 814,32 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Dispositivo letto alle ore 13.15.
Si indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Prato, 16/06/2025
5 Il giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
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