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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1150/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 1019901 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Area Srl e del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento contributo consortile anno 2022.
Con il ricorso si denuncia infondatezza della pretesa tributaria per assenza di uno specifico vantaggio per i fondi della ricorrente per inutilizzabilità dei canali di scolo consortili, perché gli immobili tassati si trovano al di fuori del perimetro di contribuenza senza che il Consorzio abbia mai provveduto ad esibire un “perimetro di contribuenza”, legittimamente approvato e trascritto, all'interno del quale fosse ricompreso il fondo di proprietà del contribuente, né mai ha provveduto all'indicazione di un “piano di classifica” debitamente approvato, che individui l'anzidetto perimetro di contribuenza ed esponga la valutazione dell'immobile soggetto al tributo.
Area Srl si è costituita concludendo per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, mente non si è costituito il consorzio convenuto.
In data 23.2.26 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n° 546/92, dal momento che la ricorrente solleva censure riferite solo al merito della pretesa impositiva, che risultano tardive, come tali inammissibili, secondo le previsioni dell'art. 19 citato.
Area Srl, infatti, ha debitamente documentato, in assenza di qualsivoglia censura della ricorrente, l'avvenuta notifica di prodromici atti impositivi, ovvero di una richiesta formale di pagamento e del susseguente avviso di accertamento.
Ora, le doglianze riferite al merito della pretesa dovevano essere sollevate impugnando tempestivamente i prodromici atti impositivi sopra indicati, ma non risulta che ciò sia avvenuto. La conseguenza è che le censure riferite al merito non possono più esaminate in sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in favore di Area Srl, mentre nulla deve essere statuito sul punto nei rapporti tra la ricorrente e il consorzio convenuto, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 9^ Sezione, in composizione monocratica:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Area Srl, che si liquidano in euro
400,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3) nulla sulle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e il consorzio convenuto.
Così deciso il 23.2.26
Il Giudice
AN CE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 1019901 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Area Srl e del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento contributo consortile anno 2022.
Con il ricorso si denuncia infondatezza della pretesa tributaria per assenza di uno specifico vantaggio per i fondi della ricorrente per inutilizzabilità dei canali di scolo consortili, perché gli immobili tassati si trovano al di fuori del perimetro di contribuenza senza che il Consorzio abbia mai provveduto ad esibire un “perimetro di contribuenza”, legittimamente approvato e trascritto, all'interno del quale fosse ricompreso il fondo di proprietà del contribuente, né mai ha provveduto all'indicazione di un “piano di classifica” debitamente approvato, che individui l'anzidetto perimetro di contribuenza ed esponga la valutazione dell'immobile soggetto al tributo.
Area Srl si è costituita concludendo per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, mente non si è costituito il consorzio convenuto.
In data 23.2.26 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n° 546/92, dal momento che la ricorrente solleva censure riferite solo al merito della pretesa impositiva, che risultano tardive, come tali inammissibili, secondo le previsioni dell'art. 19 citato.
Area Srl, infatti, ha debitamente documentato, in assenza di qualsivoglia censura della ricorrente, l'avvenuta notifica di prodromici atti impositivi, ovvero di una richiesta formale di pagamento e del susseguente avviso di accertamento.
Ora, le doglianze riferite al merito della pretesa dovevano essere sollevate impugnando tempestivamente i prodromici atti impositivi sopra indicati, ma non risulta che ciò sia avvenuto. La conseguenza è che le censure riferite al merito non possono più esaminate in sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in favore di Area Srl, mentre nulla deve essere statuito sul punto nei rapporti tra la ricorrente e il consorzio convenuto, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 9^ Sezione, in composizione monocratica:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Area Srl, che si liquidano in euro
400,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3) nulla sulle spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e il consorzio convenuto.
Così deciso il 23.2.26
Il Giudice
AN CE