Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 63
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che il termine di impugnazione, scadendo di sabato, fosse prorogato al lunedì successivo, data in cui il ricorso è stato effettivamente notificato, escludendo quindi la tardività.

  • Accolto
    Vizi della notificazione dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la domanda dovesse essere dichiarata inammissibile a causa della violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, dato che la notifica al Tribunale di Napoli è stata effettuata ad un indirizzo PEC non valido e il ricorso non è stato indirizzato all'Avvocatura dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 63
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo