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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8125/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TA GI PA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 024804.2024 CONTRIBUTO UNIFICATO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22338/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato l'istante propone alla Corte di GI Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da TA GI S.p.A. e notificato il giorno 28 gennaio 2025 per il mancato pagamento del contributo unificato al Tribunale di Napoli nell'annualità 2023; rileva, tra l'altro, di aver versato la somma dovuta in data 2 novembre 2023; tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce TA GI S.p.A. ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il resistente eccepisce la tardività del ricorso. Invero, il ricorso risulta notificato in data 31 marzo 2025 rispetto alla notifica dell'atto impugnato del 28 gennaio 2025: tuttavia, non sussiste la tardività ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92 giacché il ricorso andava notificato entro il 29 marzo 2025 con scadenza nella giornata di sabato per cui ai sensi dell'art. 155 comma 5 c.p.c. il termine è prorogato al lunedì 31 marzo 2025. In ordine al merito ovvero all'avvenuto pagamento della somma dovuta parte ricorrente ha dimostrato il pagamento a mezzo F23. Sul punto va rilevata la carenza di legittimazione da parte di TA GI S.p.A. che ha richiesto all'ente impositore notizia sull'eventuale saldo senza ottenere risposta. Ai sensi del D.M. n. 321/99, i ruoli sono redatti esclusivamente dagli enti impositori, i quali devono fornire al Consorzio_1 anche tutti i dati previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, tra cui le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnativa. E' evidente, pertanto, che compito istituzionale del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, ruolo che costituisce (ex lege) titolo esecutivo. A tal proposito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel caso di specie, invece, parte ricorrente afferma di aver notificato il ricorso anche al Tribunale di Napoli ma dalla documentazione agli atti emerge che la notifica del ricorso è stata effettuata ad un indirizzo p.e.c. del Tribunale di Napoli il quale, tuttavia, non risulta nell'elenco degli indirizzi IPA. Inoltre, il ricorso andava indirizzato all'Avvocatura dello Stato, organo deputato alla difesa in sede contenziosa. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente costituita che si liquidano in € 150,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Napoli in data 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8125/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TA GI PA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 024804.2024 CONTRIBUTO UNIFICATO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22338/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato l'istante propone alla Corte di GI Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da TA GI S.p.A. e notificato il giorno 28 gennaio 2025 per il mancato pagamento del contributo unificato al Tribunale di Napoli nell'annualità 2023; rileva, tra l'altro, di aver versato la somma dovuta in data 2 novembre 2023; tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce TA GI S.p.A. ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il resistente eccepisce la tardività del ricorso. Invero, il ricorso risulta notificato in data 31 marzo 2025 rispetto alla notifica dell'atto impugnato del 28 gennaio 2025: tuttavia, non sussiste la tardività ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92 giacché il ricorso andava notificato entro il 29 marzo 2025 con scadenza nella giornata di sabato per cui ai sensi dell'art. 155 comma 5 c.p.c. il termine è prorogato al lunedì 31 marzo 2025. In ordine al merito ovvero all'avvenuto pagamento della somma dovuta parte ricorrente ha dimostrato il pagamento a mezzo F23. Sul punto va rilevata la carenza di legittimazione da parte di TA GI S.p.A. che ha richiesto all'ente impositore notizia sull'eventuale saldo senza ottenere risposta. Ai sensi del D.M. n. 321/99, i ruoli sono redatti esclusivamente dagli enti impositori, i quali devono fornire al Consorzio_1 anche tutti i dati previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, tra cui le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnativa. E' evidente, pertanto, che compito istituzionale del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, ruolo che costituisce (ex lege) titolo esecutivo. A tal proposito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel caso di specie, invece, parte ricorrente afferma di aver notificato il ricorso anche al Tribunale di Napoli ma dalla documentazione agli atti emerge che la notifica del ricorso è stata effettuata ad un indirizzo p.e.c. del Tribunale di Napoli il quale, tuttavia, non risulta nell'elenco degli indirizzi IPA. Inoltre, il ricorso andava indirizzato all'Avvocatura dello Stato, organo deputato alla difesa in sede contenziosa. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente costituita che si liquidano in € 150,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Napoli in data 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso