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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/11/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
MA EN, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1405/ 2023 promosso da
PART. IVA Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 [...]
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_2 CodiceFiscale_1
Cammarata, Piazza della Vittoria n. 1, presso lo studio dell'Avv. Lucia Russotto
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_2
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. MA Adelaide Nieddu che lo rappresenta e pag. 1 difende ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione n. OI 000913142 notificata in data 27.03.2023
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 24.04.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI 000913142 notificata in data 27.03.2023
riferita all'atto di accertamento prot. N. 5502.23/03/2018.0036380B del CP_1
28.03.2018 e all'atto di accertamento prot. N. 5502.23/03/2018.0036381 del CP_1
29.03.2018, emessa dall' con cui è stato richiesto il pagamento della somma CP_1
di € 10.000,00 per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n.
463 convertito in L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta.
pag. 2 Eccepiva la prescrizione della pretesa contributiva, la decadenza dall'azione esecutiva intrapresa, contestando la validità e la legittimità degli atti opposti, di cui chiedeva l'annullamento.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 03.02.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall' in memoria di costituzione rilevando che non è stata CP_1
ribadita all'udienza di discussione dell'11.12.2023 non essendo l'Ente presente radicando la competenza per territorio al Tribunale di Termini Imerese ex art. 38 comma 3 c.p.c.-.
L'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente merita accoglimento.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014,
n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria,
prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma pag. 3 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a € 1.032,00, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000,00 annui, mentre se l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
L'art. 6 del citato decreto in ordine alle disposizioni applicabili fa espresso richiamo alle norme delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981
n. 689 e tra queste, nel caso che ci interessa, all'art. 14, comma 2, della L.
689/1981 che prevede espressamente la decadenza della potestà sanzionatoria in caso di mancata notifica entro novanta giorni dall'accertamento.
La Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze n. 7641 del 22/03/2025, n. 7845
del 25/03/2025 e n. 8075 del 27/03/2025 (confermate dalla sentenza n. 9015/2025),
ha chiarito la decorrenza e la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro il quale l è tenuto a notificare la violazione amministrativa per CP_1
omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolare, i Giudici di
Legittimità hanno fornito una lettura univoca e sistematica dell'art. 9, comma 4,
del D.lgs. n. 8/2016 che dispone: “1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
pag. 4 l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. (…) 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (…)”, distinguendo il caso in cui la trasmissione degli atti giudiziari ci sia stata, dalle fattispecie in cui non vi sia stata alcuna trasmissione degli atti.
In caso di trasmissione degli atti, il termine decorre dalla data effettiva di ricezione da parte dell' (Cass. 7845 del 25/03/2025); mentre in assenza di CP_1
trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria e in presenza di elementi già noti all' l'Istituto è tenuto a notificare la violazione entro 90 CP_1
giorni decorrenti dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. n.
8/2016 (depenalizzazione) (Cass. n. 7641 del 22/03/2025 e n. 8075 del 27/03/2025).
Fatta questa distinzione, in ordine alla natura decadenziale del termine di 90
giorni, le citate pronunce hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria,
entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' deve CP_1
notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato pag. 5 versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Passando all'esame dei fatti di causa, in forza degli indicati principi, deve rilevarsi che non vi è prova che pendeva procedimento penale e, pertanto, il termine di 90 giorni entro cui l' doveva notificare al responsabile la CP_1
violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali decorreva dal 06/02/2016.
Ed invero, le violazioni contestate, di importo inferiore a € 10.000,00, sono riferite all'anno 2016; per quanto sopra il termine di 90 giorni decorreva dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 (06/02/2016) ed era irrimediabilmente scaduto quando in data 29/03/2018 l' ha notificato l'atto di accertamento CP_1
della violazione e, per l'effetto, non poteva essere avviato il procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, che, pertanto, deve essere annullata.
pag. 6 L'accoglimento di detta eccezione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni in forza del principio “della ragione più liquida” che consente al
Giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritenga atta ad assicurare la definizione del giudizio (Cass. S.S.U.U. 08/05/2014 n. 9936).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in € 1.865,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI 000913142 emessa dall' CP_1
notificata in data 27.03.2023 nonché, quale atto presupposto l'atto di accertamento prot. N. 5502.23/03/2018.0036380B del 28.03.2018 e l'atto di CP_1
accertamento prot. N. 5502.23/03/2018.0036381 del 29.03.2018; CP_1
- condanna l' al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1
€ 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 3 novembre 2025.
Il Giudice
MA EN
pag. 7 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa MA EN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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