Sentenza 17 luglio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di false informazioni al PM, è sufficiente il dolo generico, bastando la volontà, comunque determinatasi, di dire il falso.
Commentario • 1
- 1. False dichiarazioni al pubblico ministero: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2008, n. 34749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34749 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2008 |
Testo completo
34749 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/07/2008
SENTENZA
N. 1160/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. LATTANZI GIORGIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. LANZA LUIGI
N. 017016/2008 וו 2. Dott. CONTI GIOVANNI
" 3. Dott. ROTUNDO VINCENZO
4.Dott.MATERA LINA "T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 04/10/1968 1) IA PIERO
avverso SENTENZA del 21/01/2008
CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere doti.me
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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di
Venezia ha confermato la sentenza in data 28-11-2005, con la quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato NA PI colpevole del reato di cui all'art. 371 bis c.p. (perché, nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Vicenza nel procedimento penale a carico del dottor RE UC, richiesto dal P.M. di fornire informazioni al fine delle indagini, rendeva false dichiarazioni, affermando di avere spedito lui alcune boccette di “tilia composita" ad alcuni pazienti del dott. UC, e cioè a
GO TO, a SC CI e al signor RI, marito della signora AL TO da Milano a Vicenza, su richiesta telefonica a lui fatta da tutti costoro, mentre, in realtà, tale richiesta gli era stata fatta direttamente dal dott. UC;
in
Vicenza il 12-3-2001) e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con euro 4.560,00 di multa, con i doppi benefici di legge.
Il NA, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, denunziando con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 371 bis c.p. Deduce che nella specie non sussistono gli elementi integrativi del reato di cui all'art. 371 bis c.p., in quanto nelle dichiarazioni rese dal prevenuto non è dato in alcun modo rilevare un suo consapevole e volontario mendacio in ordine ai fatti su quali era chiamato a riferire.
Nell'ambito del rapporto di collaborazione professionale intercorso
5 con il UC, è possibile che il NA sia caduto in errore nel riferire chi lo aveva effettivamente chiamato. L'imputato, tuttavia, era certamente in buona fede, tant'è vero che nel corso dell'esame dinanzi al Pubblico Ministero, a proposito della cliente GO, ebbe ad affermare che l'interlocutore telefonico gli aveva riferito di essere cliente del UC e che, non riuscendo a contattare
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2 quest'ultimo, gli aveva chiesto di spedirgli la sostanza medicinale che già usava. Con queste dichiarazioni, il NA ha fatto all'organo dell'accusa il nome del UC quale prescrittore della sostanza incriminata e, quindi, quale autore, sia pure mediato, della richiesta.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al requisito della rilevanza pertinenza delle a dichiarazioni rese dall'imputato. Sostiene che l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui le dichiarazioni del NA hanno avuto ad oggetto false informazioni relative a ciò che il P.M. procedente aveva interesse ad accertare, e cioè la circostanza della fornitura a terze persone da parte del UC dei farmaci citati, risulta smentita dalla motivazione della sentenza di primo grado, nella quale le dichiarazioni del NA sono state considerate addirittura riscontro probatorio efficace ai fini della pronuncia di condanna del UC La motivazione della sentenza impugnata presenta ulteriori illogicità e contraddittorietà. In particolare, non risulta da alcuna parte del fascicolo processuale che il dott. NA abbia "personalmente, in prima persona e senza alcun collegamento, se non quello ideale di discente, col dott. UC“, fornito ai pazienti i composti medicinali richiesti, né, tanto meno, che abbia mai negato che il dott. UC avesse continuato a seguire i suoi pazienti da Milano. Significativo, al riguardo, è quanto riferito a proposito del colloquio telefonico con la GO, di cui si è detto col primo motivo di ricorso. Il ricorrente pone in evidenza ulteriori incongruenze logiche contenute in sentenza, e fa presente che lo stesso capo d'imputazione non fa alcun riferimento a dichiarazioni del NA che escludessero la responsabilità del
UC, incentrandosi esclusivamente su quanto dichiarato dall'imputato circa la provenienza di alcune chiamate telefoniche da
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3 parte di alcuni pazienti del UC stesso. Ma siffatte dichiarazioni, anche a voler essere considerate inveritiere, non possono rivestire alcuna rilevanza nell'ambito del procedimento a carico del UC, come è dimostrato dalle sentenze di condanna emesse a carico di quest'ultimo, nelle quali non si fa alcun
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riferimento alle richieste telefoniche di cui sopra, ma addirittura si adoperano le dichiarazioni rese dal dott. NA per motivare la condanna dell'imputato.
DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.
Nell'impugnata sentenza la Corte di Appello, per meglio inquadrare la vicenda, ha rilevato che il procedimento penale a carico di UC RE riguardava una serie di reati, aventi tutti ad oggetto la cessione a due pazienti, SA TO e AN
IN PP, di un preparato presentato come omeopatico e denominato “tilia composita”, ma contenente invece "alprazolam”, cioè benzodiazepine, e quindi sostanze stupefacenti;
e che, pertanto, nel corso delle relative indagini preliminari il Pubblico Ministero aveva necessità di accertare se l'indagato avesse o meno ceduto tale farmaco alle persone suindicate.
Tanto premesso, il giudice del gravame ha dato atto che nell'ambito del predetto procedimento penale il NA, nel corso delle indagini preliminari, ha testualmente dichiarato al Pubblico
Ministero, in data 12-3-2001, che le richieste del preparato in questione erano state rivolte a lui personalmente da varie persone, dopo il trasferimento del UC nella sua farmacia in Milano, e
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che lo stesso UC era rimasto estraneo a tali rapporti di fornitura. Tali dichiarazioni, peraltro, sono state smentite dai testi escussi in primo grado, i quali hanno concordemente negato di essersi rivolti all'odierno ricorrente, che non avevano mai conosciuto, per la fornitura del farmaco in questione, e hanno
4 invece sostenuto di aver parlato per telefono con il UC, il quale li aveva rassicurati circa la spedizione da Milano del detto preparato.
Tanto acclarato in punto di fatto, la Corte di Appello ha ritenuto le dichiarazioni rese dall'imputato al P.M. oggettivamente false, in quanto inconciliabilmente contrastanti con le dichiarazioni rese dalle persone alle quali il farmaco era stato spedito. Nel confutare le argomentazioni addotte dalla difesa, il giudice distrettuale ha posto in evidenza, in particolare:
-che la versione parzialmente diversa resa dal NA in sede di esame nel dibattimento a suo carico non assume alcuna rilevanza, dovendosi tener conto, ai fini delle contestazioni mosse all'odierno ricorrente, del contenuto delle dichiarazioni dal predetto rese al Pubblico Ministero nel corso del procedimento a carico del
UC;
- che sussiste il requisito della pertinenza e rilevanza delle informazioni, in quanto le false dichiarazioni rese dal NA riguardavano proprio ciò che il Pubblico Ministero aveva interesse ad accertare, e cioè la circostanza della fornitura da parte del
UC a terze persone dei citati farmaci;
che l'esame delle concrete imputazioni poi mosse al
UC nella richiesta di rinvio a giudizio e nel dibattimento svoltosi a suo carico dimostrano ulteriormente la pertinenza e rilevanza delle dichiarazioni false, dal momento che tra le terze persone destinatarie del farmaco è stata indicata la AL, e che il
NA, nel presente procedimento, è accusato di aver mentito in ordine alla fornitura del farmaco a quest'ultima, tramite il marito
RI;
-che la circostanza che alle dichiarazioni false del NA non sia stato fatto alcun riferimento nel corpo della motivazione della sentenza di condanna a carico del UC è del tutto ininfluente,
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5 sia in ragione della natura di reato di pericolo (sulla genuinità dell'esito delle indagini preliminari, non del dibattimento) del delitto di cui all'art. 371 bis c.p., sia perché le dichiarazioni false rese nelle indagini preliminari dal NA (che in dibattimento, secondo quanto è dato evincere dalla lattura della sentenza di primo grado a carico del UC, ha parzialmente mutato la versione dei fatti), non erano evidentemente conosciute dal giudice dibattimentale, non essendo le stesse mai state acquisite ex art. 500
c.p.p.
La Corte di Appello, pertanto, ha fornito ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni che hanno determinato il suo convincimento circa la penale responsabilità dell'imputato.
Il discorso argomentativo si svolge attraverso passaggi non contraddittori e non manifestamente illogici, con i quali sono state analiticamente vagliate le deduzioni svolte dalla difesa, per sottolinearne l'assoluta infondatezza.
La soluzione adottata risulta pienamente corretta sul piano giuridico. L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 371 bis c.p. consiste, infatti, nella difformità tra quanto un soggetto dichiara al pubblico ministero e ciò che il medesimo effettivamente conosce sui fatti ai quali è interrogata. Ai fini della integrazione il dell'elemento soggettivo del reato, inoltre, è sufficiente dal dolo generico, essendo sufficiente la volontà, comunque determinatasi, di dire il falso, in quanto, qualunque sia l'intento in concreto perseguito dall'agente, viene sempre leso il normale funzionamento della giustizia, che rappresenta l'oggetto della tutela giuridica: sicchè, nella fattispecie criminosa in esame, l'elemento psicologico si manifesta in modo così intrinsecamente inerente alla materialità
oggettiva del fatto, da risultare facilmente percepibile nell'accertamento del fatto-reato nella sua realtà ontologica.
Orbene, nel caso di specie, alla luce degli elementi fattuali
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6 rappresentati nell'impugnata sentenza, non può seriamente dubitarsi del consapevole mendacio che ha connotato le dichiarazioni rese dal
NA al P.M. nel corso del procedimento penale a carico del
UC, alla luce delle affermazioni dei testi escussi, che hanno concordemente negato di essersi rivolti all'odierno ricorrente per la fornitura del farmaco di cui sopra.
Non sussistono, pertanto, i vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati dal ricorrente, essendo al contrario evidente che le censure da questi mosse mirano, in realtà, ad incrinare la fondatezza degli apprezzamenti di merito espressi dalla Corte di
Appello e ad ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali.
Ma, come è noto, l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore- a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una
"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n. 7
6402).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2008
Il Consigliere estensore Il Présidente
Lindhte
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 6 SET 2008
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