Sentenza 18 marzo 2002
Massime • 3
In materia di ricorso per cassazione, non rileva incide ai fini dell'ammissibilità del motivo l'erronea qualificazione formale data in epigrafe al vizio di diritto denunciato (nella specie, violazione di norme anziché falsa applicazione), in quanto ciò che rileva è che in concreto il ricorrente abbia chiaramente esposto le ragioni di diritto per cui, a suo avviso, la statuizione impugnata avrebbe violato le norme indicate, poiché è solo tale esposizione che chiarisce e qualifica sotto il profilo giuridico il contenuto della censura.
In caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193, comma primo, cod. civ., di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. Peraltro, i criteri legali d'imputazione, quali previsti dall'art. 1193 citato, riguardano solo le obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere l'adempimento e non si riferiscano, quindi, ai debiti prescritti, il cui pagamento costituisce un caso di adempimento di obbligazione naturale e, pertanto, esaurisce i suoi effetti nella "soluti retentio", senza che, pertanto, tali obbligazioni possano essere compresi tra quelli cui riferire il pagamento effettuato dal debitore.
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla "causa petendi" delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) e, pertanto, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno subito. Peraltro, la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'"an" sia del "quantum" o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
per diritti €Love REPUBB0 3 94 1 / 02 M CORT SUPREMA DI CASSAZIONE FFICIO COPIE StudioRichiesta copia studio dal Sig. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 18 MAR 2002 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE офрогізни Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a decreto ingiuntiv Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 1538/00 - Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere 3692/00 5176 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cron. 936 Dott. GI SETTIMJ Consigliere Rep. GOLDONI Consigliere Dott. Umberto Ud. 16/11/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. DNN sul ricorso proposto da: per diritti € 6.20 il 1/8 MAR. 2002 DE CESARE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIA BARONIO 54/A, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE ROBERTO BARBERIO, difeso dall'avvocato SALVATORE Richiesta copia studio dal Sig. GE per diritti € 6.20 LEOPARDI, giusta delega in atti;
118 MAR 2002- ricorrente IL CANCELLIERE
contro
BE RI, BE IC, BE SS;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimati UFFICIO COPIE Richiesta copia studio e sul 2° ricorso n° 03692/00 proposto da: dal Sig.. RI, BE IC, BE per dirini €6.7 2001 BE π 1.8 MAR 2002: SS, quest'ultimo quale tutore del genitore 1538 IL CANCELLIERE -1- interdetto AN BE, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio studio dell'avvocato ANTONIO MANCINI, difesi dal Sig. dall'avvocato PASQUALE CALVARIO, giusta delega in per diritti € IL CANCELLIERE atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
CESARE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA DE dell'avvocatostudio VIA BARONIO 54/A, presso lo dall'avvocato SALVATORE ROBERTO BARBERIO, difeso LEOPARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 283/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 22/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato LEOPARDI Salvatore, difensore del т е ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e в principale;
и р u udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore q п Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Avv. Giuseppe De ES, con ricorso in data 8 maggio 1989 al Presidente del Tribuna le di Taranto, premesso di avere svolta, su incarico di CA BE, attività professionale di rappresentanza e difesa in giudizi civili e penali e di istruttoria di pratiche di compravendita di beni immobili, percependo in conto alle sue e dicompetenze solo la somma di L.50.000.000, avere invano chiesto il pagamento del saldo del suo credito agli eredi del debitore, nelle persone di GI, MA ed IC BE, sulla base del parere del competente Consiglio dell'Ordine chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di pagamento della residua somma di L.118.235.222 nei confronti dei suddetti eredi. Gli ingiunti proposero opposizione al decreto ingiuntivo per sentire, m preliminarmente, dichiarare la loro carenza di ym legittimazione passiva e, nel merito, rigettare la domanda e revocare il decreto ingiuntivo, eccependo per talune prestazioni che si trattava di attività mediatoria, in relazione alla quale era intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 2950 cod. civ. e, comunque, opponendo la prescrizione presuntiva ed aggiungendo che il debito era stato pagato. Il 3 Tribunale di Taranto, in esito alla compiuta istruttoria, nel della quale i convenuti corso avevano prestato il giuramento decisorio loro defe ito in ordine all'estinzione mediante pagamento del debito relati vo alle suddette prestazioni, accolse solo parzialmente l'opposizione, condannando gli opponenti, in solido, al pagamento della somma di L.
9.395.295 con gli interessi legali. La sentenza fu impugnata, con appello principale, dall'Avv. De ES e, con appello incidentale, da MA BE, IC BE ed LE BE, quest'ultimo in rappresentanza di GI BE, dichiarato interdetto, ma la Corte d'Appello di Lecce, presso la Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza resa in data 22 luglio 1999, ha rigettato entrambi i gravami. т и In ordine all'eccezione di prescrizione ищ presuntiva del credito relativo alle pratiche "BE-Stellato", М "Terreno Santomay" "Masseria dei Porci", il giudice d'appello ha escluso che gli opponenti avessero comunque ammesso di non avere estinto il debito, poiché l'avere eccepita la propria carenza di legittimazione passiva non equivaleva a negare l'esistenza del debito e, comunque, essi, dopo avere sostenuto che le prestazioni rese dall'Avv. De ES andavano qualificate come attività mediatoria, avevano eccepito l'avvenuto pagamento, mai assumendo che le prestazioni erano inesistenti o di non avere pagato il debito. Contrariamente a quanto sostenuto in appello dall'Avv. De ES, la corte di merito ha ritenuto corretta l'imputazione ex art. 1193 cod. civ. operata dal primo giudice con riferimento all'acconto di L.50.000.000 versato da CA BE, osservando che l'imputazione va fatta solo ai crediti ritenuti veri e reali, non anche a quelli ritenuti prescritti e che, peraltro, il creditore non aveva provata alcuna chiara ed univoca imputazione volontaria dell'acconto ricevuto. Quanto, poi, alla richiesta di compenso т и per l'attività professionale в stragiudiziale и che l'Avv. De ES avanzava in relazione alle trattative per la vendita al BE CA di un ч terreno di proprietà del padre dell'Avv. RA, la ha ritenuto, sulla base delleCorte d'Appello deduzioni dello s tesso creditore e delle deposizioni testimoniali assunte, di condividere la 5 decisione impugnata, che aveva negato il diritto al compenso, sul rilievo che l'Avv. De ES non aveva provato di aver ricevuto, in relazione a tale attività, mandato di natur un a legale- professionale, e che, invece, le risultanze istruttorie deponevano per un'attività svolta allo scopo di favorire l'Avv. RA. Passando all'esame dell'appello incidentale, la corte distrettuale, premesso che gli appellanti non contestavano "espressamente in maniera efficace" il conferimento all'Avv. De ES degli incarichi relativi agli affari "Azienda Giranda", "Fondo Torre Rossa", "Terreno di via Messina" e "BE-Università di Napoli", ha Osservato che dalla documentazione prodotta e dalla prova per testi assunta emergeva che, in relazione a detti affari , l'Avv. De ES aveva svolto "attività negoziale e professionale . rt e stragiudiziale", non già attività meramente b l materiale e sostanzialmente mediatoria, come i sostenuto dai debitori, essendogli stati G riconosciuti, evidentemente in funzione della sua competenza professionale, un potere d i indagine e di discussione ed una capacità contrattuale senza dubbio superiori e diversi rispetto a quelli ritenuti dagli appellanti. 6 La decisione del Tribunale, ad avviso del giudice d'appello, era da condividersi anche con riferimento alla liquidazione della somma di L.
5.500.000 a titolo di assi stenza nella stipulazione dei contratti, avendo fatla corretta applicazione, in via analogica, della lettera G) della Tariffa Professionale stragiudiziale, relativa a detta attività, che, dovendo "redazione" deidifferenziarsi dall'attività di contratti prevista dalla lettera F) della stessa tariffa, non poteva che consistere nell'attività di studio e preparazione dell'atto negoziale, quale, appunto, l'attività svolta dall'Avv. De ES. Ugualmente corretta, in considerazione della natura dell'attività svolta e dell'impegno profuso, doveva ritenersi la quantificazione del relativo credito operata dal Tribunale. т и In ordine all'attività svolta per la rinuncia ц и all'eredità da parte di TE ON, la corte ч distrettuale ha ritenuto fondata la richiesta di compenso per prestazione professionale avanzata dall'Avv. De ES, poiché la prova testimoniale dimostrava che l'attività svolta in tale occ asione non si era risolta in un atto di presenza alla dichiarazione di rinuncia, tale presenza 7 costituendo, ilinvece, momento di conclusivo un procedimento di valutazione, evidentemente sollecitata dagli eredi, della convenienza della rinuncia e di quant'altro giuridicamente apprezzabile. Da ultimo, esaminando la censura di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per ex art. 26, cpv., cod. responsabilità aggravata proc. civ., avanzata dai BE in primo grado, il giudice d'appello ha ritenuto, in primo luogo, la domanda, perché proposta solo inammissibile all'udienza di precisazione delle conclusioni, e, infondata, sia perché nel merito, che essa fosse doveva escludersi che il creditore avesse agito in executivis senza la normale prudenza sia perché non era stato provato il danno. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale l'Avv. De ES, affidandosi a tre motivi. MA, IC ed LE BE, quest'ultimo quale rappresentante di GI BE, interdetto, resistono con controricorso ricorso incidentale e propongono, loro volta, a fondato su quattro motivi. L'Avv. De ES conresiste controricorso al ricorso incidentale. V'è memoria della ricorrente principale. 8 sono stati All'odierna udienza i due ricorsi riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE l'esame del secondo E' opportuno premettere motivo del ricorso principale, che, riguardando la della fondatezza dell'eccezione di questione presuntiva, se risultasse fondate, prescrizione che ripropone la assorbirebbe il primo motivo, questione della correttezza dell'imputazione dell'acconto, sostenendosi dal ricorrente che la somma versata debba essere imputata ai crediti ritenuti prescritti. motivo ricorrente principale il censura l'impugnata sentenza per falsa applicazione Col secondo degli artt. 2956 e 2959 cod. civ. nonché per e contraddittoria motivazione, insufficiente che, nell'accogliere l'eccezione di т adducendo и prescrizione presuntiva, la Corte d'Appello ha ц erroneamente interpretato le norme indicate in и dalla consolidata ч epigrafe, essendosi discostata giurisprudenza, secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile, non solo col riconoscimento, da parte del debitore, che ma anche con l'obbligazione non è stata estinta, che presupponga l'inesistenza ogni eccezione 9 dell'obbligazione. che già con l'atto di Osserva il ricorrente opposizione al decreto ingiuntivo i BE, nel resistere alla richiesta di pagamento del compenso per le prestazioni relative alla pratica Stellato", eccepirono, "BE-Costante il loro difetto di legittimazione preliminarmente, passiva, adducendo che il terreno oggetto del contratto era di proprietà della CA s.p.a. ; indi eccepirono la prescrizione estintiva ai sensi cod. del credito, che dell'art. 2950 civ. qualificarono come credito da attività mediatoria;
con riferimento alle le stesse eccezioni opposero rese per le pratiche 2 BE- prestazioni Santomay" e "BE-Masseria dei Porci". E' dunque, evidente, ad avviso del ricorrente, che gli о к opponenti, sia quando contestavano di essere й legittimati passivamente rispetto alla domanda sia и quando eccepivano la prescrizione estintiva del м credito ai sensi dell'art. 2950 cod. civ., negavano l'esistenza dell'obbligazione, poiché con la prima eccezione contestavano che l'obbligazione, dal lato fosse capo ad essi e, con la in sorta passivo, seconda, sostenevano che l'obbligazione Sj era estinta, ma non per avvenuto pagamento. 10 Preliminarmente, va esaminata l'eccezione censura,d'inammissibilità della che controricorrenti sollevano sul rilievo che, poiché la demanda il primo giudice aveva rigettata relativa alle prestazioni cui si riferiva l'eccezione di prescrizione presuntiva in considerazione, in p rimo luogo, dell'esito, negativo per l'opposto, del giuramento decisorio deferito agli opponenti ai sensi dell'art. 2960 cod. civ. e su tale ratio della statuizione l'appellante principale, De ES, non aveva svolto censure, sulla stessa statuizione si era formato il giudicato interno, con conseguente preclusione di ogni censura in questa sede. L'eccezione è priva di fondamento, perché, costituendo il deferimento del giuramento d ecisorio ь т и conseguenza obbligata della proposizione dell'eccezione di prescrizione в presuntiva, come и unico mezzo per vincere l'eccezione, ogni censura д diretta a dimostrare che difettavano i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, perché, ad esempio, come nel caso in esame, era contraddetta dall'ammissione che l'obbligazione non era esistita, se fondata, inevitabilmente travolge anche il deferimento del giuramento decisorio, 11 quale conseguenza di un'eccezione di prescrizione presuntiva risultata infondata. Ugualmente Va disattesa l'altra eccezione d'inammissibilità della censu che ra, controricorrenti propongono, osservando che, mentre il vizio di diritto indicato in epigrafe è quello di "falsa applicazione" degli artt. 2959 e 2960 cod. civ., il che presupporrebbe che il giudice d'appello, pur avendo esattamente interpretato le norme in questione, le abbia applicate ad una fattispecie concreta diversa da quella astrattamente prevista, l'esposizione della censura, invece, evidenzia una violazione delle norme. Per vero, al di là della qualificazione formale т data in rubrica al vizio denunciato, quel che и rileva è che in concreto il ricorrente abbia ц chiaramente esposto le ragioni di diritto per cui, и a suo avviso, la statuizione impugnata avrebbe ч violato gli artt. 2959 e 2960 cod. civ., poiché è tale esposizione che chiarisce e qualifica sotto il profilo giuridico il contenuto della censura. Nel merito, invece, la censura è infondata. Va premesso che l'indagine volta ad accertare il debitore che abbia eccepita la prescrizione se 12 presuntiva sia contraddetta da ammissioni dello stesso debitore, secondo cui l'obbligazione non è stata estinta, indagine di fatto, riservata, perciò, esclusivamente al giudice di merito, con la conseguenza che la relativa decisione, se congruamente e correttamente motivata, si sottrae alla possibilità di sindaca to in sede di legittimità. Nella specie, la motivazione data dal giudice d'appello per dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva, pur se sintetica, risulta sufficiente ed è caratterizzata da logicità, rimarcando correttamente che, comunque, gli opponenti avevano sempre sostenuto che il debito era stato estinto per avvenuto . u pagamento;
il che, com'è noto, non è incompatibile k la proposizione dell'eccezione di prescrizionecon l presuntiva. E La correttezza della statuizione censurata हृ ancor più risalta se si consideri che gli opponenti con l'atto di opposizione al decreto ingiunt ivo (v. fg 8) esaminabile perché la censura denuncia anche un error in procedendo eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva al fine di precisare che, se l'ingiunzione di pagamento era 13 rivolta ai germani BE in proprio e non quali eredi del BE CA, essi difettavano di legittimazione passiva rispetto a quelle prestazioni per le quali, secondo la stessa avversa prospettazione, il conferimento e l'espletamento dell'incarico erano riferiti al de cuius. Col primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., osservando che erroneamente la corte di merit o ha dedotto dal compenso dovuto per le prestazioni non prescritte l'acconto di L.50.000.000 versato, anziché imputarlo ai crediti prescritti, che proprio perché tali dovevano essere considerati i più vecchi. Precisa, all'uopo, il ricorrente che egli aveva riconosciuto il versamento di detto acconto al fine di evitare una duplicazione di pagamenti e che alcuna imputazione di esso era stata mai fatta né in precedenza né nel corso del giudizio, sicchè egli ben avrebbe potuto, prima che debitor i prendessero l'iniziativa, dichiarare а quali partite si dovesse intendere attribuito quel pagamento. Ciò premesso, Osserva che, poiché il pagamento avvenne prima del giudizio e quando 14 ancora non si era verificata la prescrizione, ben poteva, esso, essere imputato ai crediti più vecchi, che, essendo i più prossimi alla prescrizione, erano i meno protetti. Invero, il suo diritto a tale imputazione non poteva venir meno solo perché la relativa sua dichiarazione era intervenuta successivamente al pagamento e quando, ormai, per alcune prestazioni il credito si era prescritto. Ad avviso del ricorrente, l'errore del giudice d'appello è consistito nell'operare l'imputazione con riferimento al momento della proposizione della domanda, non già, come avrebbe dovuto, con riferimento al momento del pagamento. In conclusione, la Corte d'Appello, pur avendo correttamente affermato che il pagamento doveva essere imputato ai crediti più vecchi, in concreto ha malamente applicato tale criterio. La censura è priva di fondamento. Va premesso che, contrariamente a quel che pare sostenere il ricorrente, l'imputazione volontaria del pagamento in presenza di più crediti di natura omogenea, prevista dal 1 comma dell'art. 1193 cod. civ., è riservata esclusivamente al debitore che esegua il pagamento, come risulta espressamente 15 dalla norma, e può essere effettuata solo all'atto del pagamento, poiché una successiva dichiarazione del debitore giuridicamente inefficace senza (cfr. Cass., 17 ottobre l'adesione del creditore n.5650; Cass., 5 dicembre 1988, n.6605). 1988, tempestiva in difetto di risulta che, una Ne operata dal debitore, né imputazione volontaria, questi né il creditore possono successivamente in modo unilaterale l'imputazione del operare indovendosi, tal caso, fare pagamento eseguito, applicazione esclusiva dei criteri legali previsti dal cpv. dell'art. 1193 cod. civ., secondo l'ordine seguito dalla norma. condividersi pertanto, la tesi del Non può, ricorrente, secondo cui egli, in difetto di al tempo del pagamento, un'imputazione dichiarata е sarebbe stato adfacultato operare l'imputazione щ и nel corso del giudizio, prima che analoga facoltà ч fosse stata esercitata dai debitori. che,v'è dubbio dovendosi premesso, Ciò non l'imputazione legale con riferimento al operare momento in cui l'imputazione stessa viene eseguita, debba tenersi conto solo delle obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere in quel momento 1'adempimento, non anche dei crediti eventualmente 16 poiché dai crediti estinti per prescrizione, altro effetto che non può derivare prescritti quello della soluti retentio in caso di pagamento eseguito nonostante l'estinzione del debito. In tal senso è l'unico precedente giurisprudenziale rinvenibile in tema (Cass., 1° agosto 1990, n.7686). Col terzo motivo il ricorrente, dolendosi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 e omessa e contraddittoria 2233 cod. civ. nonché di su di un punto decisivo della controversia, adduce che, nel rigettare la censura motivazione relativa alla richiesta di compenso per la pratica "BE-RA", la corte di merito è incorsa in contraddizione, perché, pur riconoscendo che l'Avv. т и ricorrente proprio perché RA si rivolse ad esso ц BE gli era noto che era il legale del и CA, ha negato il diritto al compenso sul rilievo ч stato provato il contenuto sarebbe che non dell'attività svolta. il ricorrente che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, egli aveva all'uopo, Segnala, svolto alcune attività, quali incontri fuori sede, e trattative, sicuramente discussioni, colloqui legittimanti la richiesta di compenso e che, almeno 17 per tali attività, la domanda avrebbe meritato accoglimento. La censura non può essere condivisa. Il ricorrente non considera che la statuizione impugnata si fonda, prima ancora che sul difetto di contenuto delle prestazioni rese in prova del relazione alla proposta di vendita fatta dall'Avv. RA per conto del genitore, sul convincimento del giudice d'appello, confermativo di quello espresso dal Tribunale, che nella vicenda in esame l'Avv. De ES avesse agito, non già su incarico del BE CA, bensì al fine di rendere un favore al collega RA. A fronte di tale ratio della decisione, dall'accertamento, da parteribadita, del resto, и и del giudice d'appello, che l'attività del ц и ricorrente prese le mosse da una proposta rivoltagli direttamente dall'Avv. RA, resta ч privo di rilievo il fatto che quella proposta fosse stata fatta al ricorrente perché al proponente era nota la sua qualità di legale del destinatario della proposta. Né può risultare contraddittorio che talune attività del ricorrente siano state accertate, essendo evidente che, in comunque dell'accertamento del conferimento di un difetto 18 incarico da parte del BE CA, da quelle attività potevanon sorgere, per il ricorrente, alcun diritto a compenso nei confronti del BE stesso. Va, ora, esaminato il ricorso incidentale. censurano la Col primo motivo i ricorrenti e falsa sentenza impugnata violazioneper applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., 2229 1754e cod. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando, in primo luogo, che il giudice d'appello ha del tutto omesso di esaminare la censura svolta in ordine all'esattezza dei criteri individuati dal l'attività del primo giudice distinguere per ь т professionista avvocato da quella del mediatore, и essendosi limitato a rilevare che a tale censura щ M non era seguita una concreta conclusione, и essendosi, gli appellanti incidentali, limitati ad ч affermare: "in questi sensi Va riformata l'impugnata sentenza". Tale rilievo Osservano i ricorrenti inesatto sia perché contrasta col principio per cui nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa sia perchè l'atto di appello, riprendendo le deduzioni 19 ed eccezioni svolte in primo grado, chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale in ordine alle alle pratiche "Azienda statuizioni relative Casabianca", "Fondo Torre Agricola Giranda Rossa", "Terreno di via G.Messina" e "BE- Università di Napoli" e sottoponeva a censura i distinguere i due tipi di criteri seguiti per attività. Ricordano, all'uopo, ricorrenti che, come osservato in appello, parte della dottrina e la giurisprudenza concordano sulla natura contrattuale della mediazione, sicchè è normale che il mediatore agisca su incarico di una о di entrambe le parti, per cui l'indipendenza che deve caratterizzare la sua attività va intesa piuttosto come "non . t dipendenza". Del resto, contrariamente а quanto u ritenuto dal Tribunale, il legale non può essere sempre ritenuto mandatario del cliente, tale potendosi qualificare solo nell'ipotesi che sia stato incaricato di compiere l'attività specifica in concreto (tecnico-giuridica) sua e l'abbia espletata;
di tal chè, è irrilevante in tali casi stabilire se vi fu o non un incarico. Né, ad avviso dei ricorrenti, potevano condividersi gli altri due criteri individuati dal primo giudice, perché la 20 2 0 essere svolta in base alla non poteva questione e legale, bensì contrapposizione tra mediatore in base alla contrapposizione tra mediatore e mandatario, dal momento che, a differenza del mandatario, il legale svolge abitualmente un'attività tecnico-giuridica e non negoziale. - sottolineano i ricorrenti Tali considerazioni la corte di in appello, state svolte ma erano ne ha omesso l'esame. Inoltre, nell'esaminare le risultanze processuali al fine di merito dall'Avv. De se l'attività prestata accertare professionale- stragiudiziale" o mediatoria, la corte distrettuale fosse "negoziale e ES ha esaminato solo è incorsa nei seguenti vizi: 1°) le risultanze della prova per testi relativa alla и pratica "Azienda Agricola Giranda л Casabianca", щ tutte le altre a riferimento utilizzandole con pratiche;
2°) gli stralci di deposizioni и ч sentenza non depongono testimoniali riportati in e professionale" "negoziale dell'attività svolta;
3°) il richiamo ai documenti natura per la evidenziati nella prodotti ed agli elementi era idoneo ad integrare sentenza del Tribunale non perché la documentazione la carente motivazione, e gli elementi valorizzati dal era inesistente 21 primo giudice non erano utilizzabili se non previa valutazione critica della sentenza stessa e delle censure mosse. Il motivo va accolto per quanto di ragione. E' certamente condivisibile la censura che ricorrenti muovono alla sentenza impugnata, nella parte in cui sostanzialmente ritiene irrilevanti i rilievi critici svolti in ordine alla correttezza dei criteri distintivi dell'attività professionale stragiudiziale di un avvocato rispetto all'attività eventualmente svolta dallo stesso mediatoria professionista, essendo evidenti le concrete conseguenze che da quelle censure gli appellanti incidentali traevano sia in punto di prescrizione estintiva del diritto al compenso sia in punto di т entità del compenso. Ma, almeno con riferimento е щ dalla all'unica pratica correttamente esaminata quella denominata "Azienda и Corte d'appello ч Casabianca", dalla fondatezza in Agricola Giranda astratto di tale censura non può farsi derivare un utile risultato per i ricorrenti, poiché, in concreto, il giudice d'appello, nell'esame delle risultanze processuali, si è ugualmente posto il problema prospettato dagli appellanti incidentali, che consisteva, appunto, nell'accertare se 22 l'attività posta in essere dall'avv. De ES, con affari motivo in nel indicati riferimento agli come attività esame, dovesse qualificarsi realizzata stragiudiziale da un professionale avvocato ovvero come attività mediatoria. E le conclusioni che la sentenza impugnata trae dall'esame del materiale probatorio non meritano le censure svolte dai ricorrenti, poiché scaturiscono proprio dall'esame delle prestazioni rese, con riferimento essenziale al contenuto ed alla natura come appunto, chiedono i ricorrenti. di esse, Invero, correttamente la corte di merito rimarca il potere negoziale esercitato nelle trattative dall'Avv. De ES nell'interesse esclusivo del BE CA per evidenziare che non meramente materiale, si trattò di attività, и qual è quella caratterizzante la mediazione, che si и risolve nel mettere in contatto le due parti, bensì ц и in un'attività tipicamente negoziale, contraddistinta dall'utilizzazione della specifica л esperienza tecnico-giuridica dell'avvocato, svolta, peraltro, nell'esclusivo interesse di una delle parti, il BE CA. Quest'ultimo rilievo consente di rilevare l'incompletezza, che si rivela decisiva al fine di 2.3 censure mosse dagli valutarne la fondatezza, delle appellanti incidentali alla sentenza del Tribunale, nella parte relativa all'individuazione dei criteri distintivi delle due attività. Essi, invero, trascurano del tutto il carattere dell'imparzialità, correttamente evidenziato nel terzo criterio individuato dal giudice di primo grado, che, com'è noto, costituisce essenziale connotazione dell'attività mediatoria per definizione neutrale ed imparziale. I ricorrenti colgono, invece, nel segno quando rilevano l'incompletezza dell'esame compiuto dalla corte territoriale, essendo stata omessa la valutazione delle circostanze che caratterizzarono l'attività svolta dall'Avv. De ES in relazione alle altre pratiche cui si riferiva la censura svolta con l'appello incidentale. к Invero, la lettura della parte della sentenza и che esamina tale censura consente di rendersi conto ч agevolmente che l'esame stato limitato esclusivamente alle relative risultanze alla pratica "Azienda Agricola Giranda Casabianca". E', pertanto, evidente che la valutazione compiuta dalla corte di merito e le conclusioni trattene non possono estendersi alle pratiche "Fondo Torre 24 e "BE- Rossa", "Terreno di V. G. Messina" Università di Napoli", il cui esame è stato del tutto omesso. Col secondo motivo i ricorrenti incidentali violazione e falsa applicazione degli denunciano artt. 2233 cod. civ., 4, 5 e 10 Tariffa Forense in e penale e relativa materia stragiudiziale civile tabella (punto 2, lett. F e G) 12, CO. 2°1 preleggi, cod.2697 civ., 112 cod. proc. civ. contraddittoria nonché omessa, insufficiente e la corte territoriale, motivazione, rilevando che spettanti competenze al nel liquidare le professionista per gli affari denominati "Azienda Agricola Giranda "FondoCasabianca", Torre Rossa", "Terreno di via G. Messina" e "BE- Università di Napoli", in primo luogo ha limitato l'esame della censura alla prima pratica, avendo ет а del tutto trascurato le altre, e, comunque, anche в riferimento pratica esaminata, all'unica и con l'impugnata sentenza risulta viziata, sia perché ч apoditticamente esclude che fosse stato contestato il conferimento dell'incarico, nonostante le specifiche deduzioni fatte al riguardo, sia perché erroneamente ritiene raggiunta la prova del preteso svolgimento, da parte dell'Avv. De ES, di una 25 attività che potesse essere ricondotta nell'ambito e dell' "assistenza nella dell' "esame pratica" stipulazione dei contratti”. Con riferimento all'ultimo rilievo, i ricorrenti rilevano lache Corte d'Appello ha valorizzato le deposizioni dei testi Gaudiamonti e quali riferito solo di hanno Tomaselli, i dimostrare la serietà della mia cliente", offerte"documentazione offerta per "sopralluoghi", inferiore quello di a (verbali) di un prezzo incontri per trattare vendita e di numerosissimi l'acquisto; attività, tutte, che non possono costituire la prova di prestazioni per esame e 11 e per "assistenza nella studio pratica" stipulazione dei contratti", che, peraltro, nel caso in esame non risultano stipulati. Né può ritenersi corretta l'opinione del giudice di "assistenza l'attività cui secondo d'appello, contratti", prevista dalla nella stipulazione di Tabella si riferisce lett. G) della Forense, logicamente alla fase di estudio preparazione negoziale, con la conseguenza che dell'atto l'attività riferita dai testi sarebbe qualificabile come assistenza nella stipulazione del contratto, poiché, per un verso, trascura di considerare che 26 la "fase di studio" trova la sua remunerazione alla lett. c) della stessa nella voce di cui Tabella ("esame e studio pratica") e che, in relazione a tale voce, sono stati liquidati separati onorari, sicchè l'attività in esame non può che costituire un quid pluris rispetto a quella, per altro verso non considera che la dell'atto negoziale" cui essa si "preparazione "redazione" di cui riferisce, è costituita dalla alla lett. F). Ne consegue che l'espressione "assistenza nella stipulazione di contratti" va a che il professionista riferita quell'attività altri nella formazionesvolge quando coopera con (conclusione) del negozio. Da ultimo, i ricorrenti " rimarcano la completa assenza di motivazione in ordine all'ulteriore censura relativa all'erroneità della determinazione del valore della pratica, т osservando che nell'art. 5 della Tariffa non si и rinviene alcun criterio atto a giustificare la ц и determinazione del valore attribuito nella specie in misura pari alla più alta fra le offerte di ч quale quella effettuata dal acquisto ricevute, Tribunale, sicchè, posto che fosse applicabile la tariffa professionale, certamente si sarebbe dovuto ritenere indeterminabile il valore della pratica, 27 ai sensi dell'art.
5. Osserva la Corte che la fondatezza della prima مه censure in cui Varticola il motivo si delle varie coglie tuttacon evidenza, poiché la sentenza impugnata trascura del tutto l'esame della censura relativa alla liquidazione dei compensi spettanti per le pratiche "Fondo "terreno Torre Rossa", di via G. Messina" e "BE-Università di Napoli", limitandosi esclusivamente all'esame della "Azienda liquidazione relativa alla pratica Agricola Giranda-Casabianca". relativa Quanto, poi, alla statuizione all'unica pratica esaminata, non può condividersi la censura attinente al conferimento dell'incarico, considerandosi sufficiente e corretta la motivazione data dalla Corte d'Appello, che, per un ritenendo che la contestazione al riguardo verso, non fosse stata efficacemente espressa, ha inteso rilevare la genericità delle deduzioni svolte dagli й и appellanti incidentali, e tale valutazione si щ и sottrae al sindacato del giudice di legittimità; М per altro verso, riferendo dell'attività svolta dall'Avv. De ES, in particolare delle trattative sul prezzo e della mancata accettazione dell'offerta dell'aspirante acquirente, finisce con 28 l'evidenziare indirettamente una conoscenza, da parte del BE CA, dell'andamento delle trattative, che non poteva non presupporre il conferimento, quanto meno, di fatto dell'incarico o la ratifica dell'operato del mandatario. In ordine alla censura relativa alla correttezza della liquidazione, si Osserva che, considerato che il contratto non fu concluso, non compenso perpoteva essere liquidato alcun assistenza nella stipulazione del contratto, poiché la lettera G) del punto 2 della Tariffa, che tale stipulazione di voce prevede ("assistenza nella testamenti") si contratti о nella redazione di riferisce, con tutta evidenza, alla prestazione che il professionista rende con la sua diretta partecipazione, accanto al cliente assistito, nella conclusione finale del contratto, partecipazione che si estrinseca in un'attività creativa di traduzione in termini tecnico-giuridici delle pattuizioni delle parti. Significativa è, invero, к и la collocazione della voce in un ordine ч immediatamente successivo alla voce di "redazione di contratti" (lettera £), risultando che il legislatore ha inteso prevedere un compenso per la - stesura del testo del contratto (lettera F), ove il 29 professionista non partecipi direttamente alla conclusione del contratto ovvero, pur partecipando, rediga il testo del contratto preventivamente 0 successivamente rispetto alla conclusione di esso, ed un compenso per la assistenza alla stipulazione del contratto (lettera G). Ne deriva che, se è vero che, come ritiene il giudice d'appello, la prestazione concretantesi nell'assistenza alla stipulazione del contratto deve necessariamente consistere in qualcosa di distinto dalla redazione del testo del contratto, non è, tuttavia, corretto equipararla all'attività di studio e preparazione dell'atto negoziale, sia perché è evidente che, mentre quest'ultima attività attiene ad una fase precedente alla stipulazione dal risultato finale del contratto, costituito preparazione svolti dal dello studio e della professionista, sia perché la tariffa prevede, т sotto la voce "esame e studio pratica", un distinto и compenso per detta attività concettuale di к и preparazione e studio. D'altro canto, la Corte d'Appello non si avvede М che la conclusione cui perviene è contraddetta dal larilievo che per 1' "esame e studio pratica" sentenza di primo grado, confermata sul punto in 30 appello, aveva liquidato un distinto onorario. Pertanto, erroneamente ed in violazione della tariffa, la corte territoriale ha applicato per analogia la voce di cui alla lettera G), punto 2 della tariffa, liquidando il compenso previsto da tale voce per l'attività di "stud io delle caratteristiche del bene e di ricerca della documentazione e delle trattative con i possibili clienti" e "redazione della relazione". a è fondata, risultando Anche l'ultima censur del tutto omesso l'esame della censura relativa alla determinazione del valore della pratica fatta dalla corte di merito. Ai sensi dell'art. 5, co. 1°, della tariffa, il valore dell'immobile andava determinato a mente dell'art. 15 cod. proc. civ., che, in caso di impossibilità di determinazione del valore sulla base del reddito dominicale della rendita catastale, perché tali dati non risultano к documentati all'atto della proposizione della и indomanda, rimanda a quanto risulta dagli atti ed, ч caso di indisponibilità di elementi di valutazione, dispone che il valore sia ritenuto indeterminabile. A fronte della censura rivolta alla decisione di primo grado, che aveva assunto a criterio 31 determinativo del valore della pratica il valore della più alta delle offerte fatte dalle parti nel corso delle trattative, il giudice d'appello ha confermata la statuizione impugnata senza dare contezza delle ragioni che, alla luce della norma ora esaminata, potessero giustificarla. Col terzo motivo ricorrenti incidentali lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2777, 2729 e 2730 cod. civ., 4 e 5 tariffa forense in materia stragiudiziale civile e penale, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, 112 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo che erroneamente e con motivazione incongrua la corte di merito ha rigettato le censure riguardanti la liquidazione del compenso per la pratica relativa rinuncia all'eredità operata da TEalla Pietrobon. ий Invero Osservano i ricorrenti a fronte di к и dichiarazioni confessorie rese dell'Avv. De ES ч con la richiesta di parere al competente Consiglio dell'Ordine e delle risultanze della prova per testi, deponenti, tutte, per una mera attività materiale di supporto rispetto all'attività posta in essere da altri, il giudice d'appello ha 32 apoditticamente attribuito alla presenza del legale dichiarazione di rinuncia il valore dia detta "momento conclusivo di valutazione della convenienza della rinunzia e di quant'altro giuridicamente apprezzabile in proposito". Sostengono, inoltre, i ricorrenti che, determinando in misura pari al valore della quota rinunziata il valore della pratica, la corte di merito ha fatta erronea applicazione della norma di cui all'art. della tariffa, che, riferendosi all'ipotesi di attribuzione della quota, non poteva trovare applicazione ad un'ipotesi di attribuzione чив ит della quota, non poteva trovare applicazione ad un'ipotesi di rinuncia alla queta Delle due censure in cui il motivo si articola, la prima risulta inammissibile, la seconda è infondata. La valutazione del giudice d'appello, secondo cui le prestazioni rese dall'Avv. De ES non si esaurirono nella passiva presenza del professionista alla dichiarazione di rinuncia all'eredità ed alla connessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla via, Pietrobon, non consistettero anche in una serie di incontri avuti con l'Avv. Calvario ed i BE al fine di valutare sia l'opportunità della 33 rinuncia sia gli aspetti fiscali dell'atto, oltre che nell'acquisizione di necessari documenti, sicchè la accanto presenza alla dichiarante costituì il momento conclusivo di tale attività di preparazione, studio e valutazione tecnico- giuridica, non può essere sindacata in sede di legittimità. Essa, invero, attenendo al merito della una motivazione statuizione e scaturendo da caratterizzata da evidente congruità e correttezza logico-giuridica, rende inammissibile l'invocato intervento censorio. Quanto, poi, al criterio seguito per la determinazione del valore della pratica, si osserva 7 7 8 che correttamente la Corte di Appello ha avuto riguardo al valore della quota ereditaria attribuita alla rinunciante Pietrobon, poiché la norma posta dall'art. 5, CO. 5°, della tariffa detta tale criterio per tutte le pratiche relative senzaliquidazioni", a "successioni, divisioni e all'effetto, acquisitivo ○ dismissivo, riguardo dell'atto o della procedura a compiersi. incidentali Col quarto motivo i ricorrenti violazione per e censurano l'impugnata sentenza 112, 184, 96, CO. falsa applicazione degli artt. 34 E 2°, cod. proc. civ., 2056, 2697 cod. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, adducendo, in primo luogo, l'erroneità della statuizione relativa alla domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, nella parte in cui ritiene inammissibile la domanda perché proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado. Osservano, all'uopo, che tale domanda, non alterando i termini della controversia, ben può essere proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che resti violato l'art. 184 cod. proc. civ. Nel merito, sostengono che erroneamente la Corte d'Appello ha cheescluso l'Avv. De ES abbia agito senza la normale prudenza, che non sia й и stato provato il danno e che, inoltre, non abbia в fatto ricorso alla liquidazione equitativa. е Osserva il Collegio che la statuizione ч impugnata, ancorchè erronea nella parte in cui ritiene inammissibile la domanda, è corretta nel merito, nella parte in cui rileva la carenza di prova del danno. pur proposta in sede di La domanda, delle conclusioni, era ammissibile, precisazione 35 trattandosi di domanda che non attiene al merito della controversia, i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla causa petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati. Del resto, la natura della doman da è tale che sovente solo al termine dell'istruttoria la parte interessata è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'attività del d anno subito (cfr., Cass., n.282 del 1974). Nel merito, invece, la statuizione non merita censure, poiché correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto non provato il danno lamentato. Giova, al riguardo, ricordare che la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, pur potendosi operar e d'ufficio, richiede pur й sempre la prova, oltre che dell'an, и dell'entità del danno subito od, almeno, la desumibilità di щ tali и elementi dagli atti di causa (cfr. Cass., febbraio 1998, n.1200). ч Nel caso in esa me, il giudice d'appello, ritenendo che i ricorrenti fossero venuti meno a detto onere probatorio, poiché non avevano neppure indicata l'entità degli interessi, che assumevano di non aver potuto fruttuosamente reimpiegar e, ha fatto puntuale applicazione di tale principio . 36 Peraltro, la relativa motivazione, sufficiente corretta, si sottrae alla possibilità di e sindacato in questa sede. Conclusivamente, mentre il ricorso principale rigettato, del ricorso incidentale vanno va accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi;
dello stesso ricorso vanno, invece, rigettati i motivi terzo e quarto. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per il regolamento dell'onere delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce, che dovrà giudicare, accertando le prestazioni rese dall'Avv. De ES con pratiche "Fondo Torre Rossa", riferimento alle и "Terreno di Via G. Messina" e "BE- в Università di Napoli", qualificandola, al fine di и accertare se siasi trattato di prestazioni professionali stragiudiziali ovvero di attività ч mediatoria, e liquidando i relativi compensi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
rigetta i motivi terzo e quarto del ricorso incidentale;
accoglie per quanto di ragione i motivi primo e cassa, in relazione secondo dello stesso ricorso;
37 alle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma, addì 16 novembre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile. Me Pravidlate Il Corrighine the ore IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico le zico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 100 129,11 4 - 103,29 TOT. 232,40 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cata...MDG, 2002 Serie 4 versate €232.40al (euro EN TENARNE /40 p. 1 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria razie DI FILIPPO) Responsabile selvite Atti Giudiziari (DKM HAGICHIN) 38