CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 14637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14637 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
Depositata in Cancelleria Oggi, -9 APR. 2024 Luan4 SENTENZA sui ricorsi proposti da ED EL, nata a [...] il [...] NC GI, nata a [...] il [...] Intereuro Immobiliare s.r.l. Finstyle-Promotion Industrielle et Financiere s.r.l. avverso l'ordinanza del 20/9/2023 del Tribunale del riesame di Novare;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV AL, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Paolo Tosoni e OS Garagiola, che hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 20/9/2023, il Tribunale del riesame di Novara dichiarava inammissibile l'appello proposto da EL ED, GI NC, "Intereuro Immobiliare s.r.l." e "Finstyle Promotion Industrielle et Financiere s.r.l." /9") Penale Sent. Sez. 3 Num. 14637 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 14/02/2024 avverso il decreto emesso 1'11/7/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con il quale era stata rigettata la richiesta - avanzata dall'indagato Marco IN - di restituzione di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento relativo a violazioni del d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli appellanti, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse in capo al IN, il quale - non titolare dei beni di cui si chiedeva la restituzione - non avrebbe potuto avanzare un'istanza in tal senso al G.i.p.; questa decisione sarebbe errata in quanto, per un verso, lo stesso IN sarebbe stato sollecitato dai proprietari dei beni a chiedere il dissequestro, e, per altro verso, la valutazione dell'interesse - e, dunque, anche della sua eventuale carenza - avrebbe rilievo esclusivamente per le impugnazioni, non potendo investire una semplice istanza difensiva di revoca del sequestro. Nel merito, peraltro, non potrebbe affermarsi che l'indagato fosse privo di un effettivo interesse a chiedere la restituzione dei beni, dato che la signora ED è sua moglie e la signora NC è sua madre. Ad ulteriore conferma, peraltro, si evidenzia che l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere che anche il pubblico ministero possa chiedere la revoca del sequestro, implicitamente sosterrebbe la tesi difensiva, ammettendo - da parte dei difensori dell'indagato - un "invito" allo stesso Ufficio a valutare di disporre autonomamente la revoca del vincolo reale sui beni dei terzi. 3. Con atto dell'8/2/2024, i ricorrenti - per il tramite dei propri procuratori speciali, Avv.ti Tosoni e Garagiola - hanno dichiarato di rinunciare alle impugnazioni, in esito all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Novara il 16/12/2023. 4. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili per rinuncia, senza spese. Per condiviso indirizzo, infatti, in tema di impugnazioni l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (tra le altre, Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il C "gliere estensore Il Pre dente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV AL, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Paolo Tosoni e OS Garagiola, che hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 20/9/2023, il Tribunale del riesame di Novara dichiarava inammissibile l'appello proposto da EL ED, GI NC, "Intereuro Immobiliare s.r.l." e "Finstyle Promotion Industrielle et Financiere s.r.l." /9") Penale Sent. Sez. 3 Num. 14637 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 14/02/2024 avverso il decreto emesso 1'11/7/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con il quale era stata rigettata la richiesta - avanzata dall'indagato Marco IN - di restituzione di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento relativo a violazioni del d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli appellanti, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse in capo al IN, il quale - non titolare dei beni di cui si chiedeva la restituzione - non avrebbe potuto avanzare un'istanza in tal senso al G.i.p.; questa decisione sarebbe errata in quanto, per un verso, lo stesso IN sarebbe stato sollecitato dai proprietari dei beni a chiedere il dissequestro, e, per altro verso, la valutazione dell'interesse - e, dunque, anche della sua eventuale carenza - avrebbe rilievo esclusivamente per le impugnazioni, non potendo investire una semplice istanza difensiva di revoca del sequestro. Nel merito, peraltro, non potrebbe affermarsi che l'indagato fosse privo di un effettivo interesse a chiedere la restituzione dei beni, dato che la signora ED è sua moglie e la signora NC è sua madre. Ad ulteriore conferma, peraltro, si evidenzia che l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere che anche il pubblico ministero possa chiedere la revoca del sequestro, implicitamente sosterrebbe la tesi difensiva, ammettendo - da parte dei difensori dell'indagato - un "invito" allo stesso Ufficio a valutare di disporre autonomamente la revoca del vincolo reale sui beni dei terzi. 3. Con atto dell'8/2/2024, i ricorrenti - per il tramite dei propri procuratori speciali, Avv.ti Tosoni e Garagiola - hanno dichiarato di rinunciare alle impugnazioni, in esito all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Novara il 16/12/2023. 4. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili per rinuncia, senza spese. Per condiviso indirizzo, infatti, in tema di impugnazioni l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (tra le altre, Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il C "gliere estensore Il Pre dente