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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1763/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3456/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1276/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401460265 2024 emesso da
Roma Capitale per complessivi € 1.818,00, relativo a TARI e TEFA annualità dal 2018 al 2022, per un immobile sito in Roma alla Indirizzo_1, deducendo l'avvenuto pagamento delle suddette annualità, come poteva ricavarsi dal pagamento dei bollettini intestati all'ex convivente Nominativo_1 e riferiti al medesimo immobile (contratto n. 0002741640 aperto in data 01.09.2017 con codice utenza 0002517381 in data 01-09-2017), di cui forniva prova documentale.
2. L'Ufficio finanziario convenuto (Roma Capitale) si costituiva e chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, in data 3 febbraio 2025, ad esito di istanza di riesame, era stato emesso in autotutela provvedimento di annullamento totale (n. U250200120683) dell'avviso impugnato.
A tale conclusione si associava anche la parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A tale situazione consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026. Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3456/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401460265 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1276/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401460265 2024 emesso da
Roma Capitale per complessivi € 1.818,00, relativo a TARI e TEFA annualità dal 2018 al 2022, per un immobile sito in Roma alla Indirizzo_1, deducendo l'avvenuto pagamento delle suddette annualità, come poteva ricavarsi dal pagamento dei bollettini intestati all'ex convivente Nominativo_1 e riferiti al medesimo immobile (contratto n. 0002741640 aperto in data 01.09.2017 con codice utenza 0002517381 in data 01-09-2017), di cui forniva prova documentale.
2. L'Ufficio finanziario convenuto (Roma Capitale) si costituiva e chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, in data 3 febbraio 2025, ad esito di istanza di riesame, era stato emesso in autotutela provvedimento di annullamento totale (n. U250200120683) dell'avviso impugnato.
A tale conclusione si associava anche la parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A tale situazione consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026. Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri