Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di una società l'indagato che sia socio unico di questa, ma non ne abbia - o non ne abbia più - la rappresentanza formale, poiché non è configurabile una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2015, n. 15933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15933 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 08/04/2015
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 594
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 53882/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EN N. IL 08/03/1934;
avverso l'ordinanza n. 86/2014 TRIB. LIBERTÀ di BENEVENTO, del 06/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto per l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse;
udito il difensore avv. Castellaneta e Abbate per l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO
1. CC ZO è sottoposto ad indagini per reato di concorso in peculato continuato, nella qualità di socio unico (titolare del 100% delle azioni) e presidente del consiglio di amministrazione, ma nella realtà amministratore di fatto di GOSAF SPA, società concessionaria dei servizi di tesoreria e o di accertamento e riscossione dei tributi locali TARSU/TIA ed addizionali TEFA. Due le specifiche imputazioni provvisorie (per concorso in peculato): capo A), appropriazione di 778.332,17 Euro non riversati agli Enti comunali proprietari (Arienzo, Francolise, Pietravairano, San Marcellino), 640.004,22 riversati oltre i termini;
capo B) appropriazione della somma di Euro 1.442.515,00, derivante dall'accreditamento di mutuo concesso al comune di Parolisi dalla Cassa DD PP quale anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti verso terzi, di cui avevano per ragione dell'ufficio/servizio la disponibilità.
Il Tribunale di Benevento con ordinanza del 5-11.11.14 ha rigettato la sua richiesta di riesame del sequestro preventivo emesso dal locale GIP ed avente ad oggetto: a) ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1 tutti i beni costituenti il complesso aziendale GOSAF SPA;
b)
ai sensi dell'art. 321 c.p., comma 2 e art. 322-ter c.p. le somme costituenti il profitto del reato di peculato in danno del Comune di Parolisi e i beni di cui l'indagato ha la disponibilità (quindi somme depositate su conti correnti bancari e postali e titoli intestati alla GOSAF SPE nonché conti correnti bancari e postali e titoli intestati al medesimo CC).
2. Il ricorso, proposto dalla difesa nell'interesse del CC quale persona sottoposta alle indagini, dopo avere precisato e ribadito più volte che il medesimo CC in data 16.9.2014 ha dismesso irrevocabilmente e con decorrenza immediata ogni carica sociale e che il Tribunale di LI anche per ciò ha annullato il provvedimento cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari, e dopo aver rinnovato in fatto le spiegazioni sulle contingenti somme (spiegazioni di cui danno conto il Tribunale di Benevento e, con obiettiva ben maggiore efficacia e completezza espositiva, il Tribunale di LI nel contesto cautelare personale, con l'ordinanza 3.11.2014 che il medesimo ricorrente ha allegato al proprio atto di impugnazione), da p. 8 enuncia due motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p., nonché motivazione omessa o apparente quanto alla ritenuta sussistenza del periculum, in relazione alla storia sociale ventennale ed all'incensuratezza dell'ex-amministratore ultraottantenne CC ed all'occasionante della condotta in danno del comune di Parolisi, finalizzata a recuperare somma poi non trattenuta personalmente ma versata alla Provincia di Caserta e utilizzata per assicurare l'accantonamento destinato al F.U.G. (come in definitiva condiviso dal Tribunale di LI che ha escluso il rischio concreto di condotte recidivanti); in sostanza, il sequestro impeditivo dell'intera struttura societaria non sarebbe giustificato dovendosi escludere che la GOSAF possa essere considerata strumento di sistematiche appropriazioni di risorse pubbliche. Risulterebbe in ogni caso misura sproporzionata considerando volume d'affari e ampiezza dei compiti istituzionali, rispetto all'entità degli importi considerati oggetto di appropriazione;
- quanto al sequestro per equivalente della somma di Euro 1.053.414,01 su beni e liquidità della medesima società, violazione e falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e art. 322-ter c.p. in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, il reato di peculato non rientrando in quelli richiamati dal D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 24 ss. GOSAF SPA essendo soggetto estraneo al reato e non schermo fittizio dell'azione di CC, che comunque avrebbe agito non per intascare personalmente il denaro ma proprio nell'interesse della società, ritenuta debitrice della Provincia casertana e del F.U.G.;
sarebbe comunque mancata motivazione sulla quantificazione del profitto sequestrabile a fini di confisca per equivalente, che andrebbe depurata delle somme accantonate al F.U.G. e di quelle recate da assegni circolari contestualmente annullati. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo, che attiene al sequestro della società, deve, nelle sue diverse articolazioni, essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dell'istante.
Significativamente tale motivo risulta insuperabilmente contraddittorio su un aspetto fondamentale: CC da un lato reiteratamente evidenzia di non avere più incarichi formali di rappresentanza sociale (ponendo la circostanza a base della deduzione di mancanza di pericolo di reiterazione di reati della medesima specie), dall'altro agisce per la revoca del sequestro della società (che in quanto società di capitale ha una propria piena autonomia personale giuridica) pur senza averne più alcuna rappresentanza. In sostanza, a giudizio della Corte nella fattispecie difetta non l'interesse (che all'indagato quale socio unico può essere riconosciuto) quanto la legittimazione all'impugnazione, che avrebbe dovuto essere proposta da chi è subentrato nelle cariche sociali rappresentative dell'autonomo soggetto-persona giuridica costituito dalla società per azioni. Pare solo opportuno precisare che la qualità di socio unico rileva per estendere eventualmente responsabilità dalla società al privato, ma non a scavalcare gli organi sociali che, soli, hanno formalmente la responsabilità sociale. In sostanza, non è configurabile una rappresentanza non formale ma di fatto che, per sè, attribuisca la legittimazione ad agire per conto della società. Del resto, come accennato all'inizio dell'argomentare, la soluzione contraria condurrebbe il motivo alla manifesta infondatezza, per la necessità di qualificare ogni aspetto formale come mero schermo di una gestione occulta e personale. Il secondo motivo è, per le ragioni appena indicate, inammissibile per difetto di legittimazione nella parte in cui il ricorrente argomenta la richiesta di restituzione per conto della società. È invece manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti quanto alla richiesta pertinente il proprio patrimonio personale. Per quanto infatti, secondo il ricorso, la somma in concreto sequestrata appartenga al patrimonio sociale di GOSAF SPA e non a quello personale dell'indagato CC, tuttavia il decreto di sequestro prevede la possibilità di agire con cautela reale anche sul suo patrimonio personale. Sotto questo aspetto, e limitatamente ad esso, CC è pertanto sia legittimato che interessato alla revoca del sequestro in relazione all'art. 321 c.p.p., comma 2 e art. 322-ter c.p.. Ma il ricorso avverso provvedimento cautelare reale è ammesso limitatamente alla violazione di legge e non al vizio di motivazione. Questa Corte ha spiegato che l'omessa motivazione rileva come violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e non come vizio della motivazione (medesima norma ma lett. E) nel solo caso in cui la motivazione sia graficamente assente o palesemente solo apparente. Nella fattispecie, invece, vi è motivazione specifica del Tribunale di Benevento che pur in termini sintetici e di minor chiarezza espositiva ha comunque reiterato i concetti espressi dal Tribunale di LI (nel provvedimento allegato dallo stesso ricorrente ed a lui pertanto noto), in particolare sui punti dell'utilizzazione di denaro e fondi non personali ma di altri enti pubblici per fronteggiare le difficoltà: il che allo stato rileva ad escludere l'aspetto della sproporzione (il denaro di cui si discute non risulta "personale" o "societario" ma di provenienza pubblica con destinazione volta a risolvere problemi "personali" e "societari"). Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015