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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 23/02/2021 al numero 1506/21 R.G., avente ad oggetto: pagamento somme;
TRA con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, qui agente per il tramite della Parte_1 con (nuova) sede legale in Roma, Via Curtatone n 3, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo;
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
SA US;
CONVENUTA
E
, in persona del Presidente pro-tempore; Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.2.2021, la agente per il tramite della Parte_1
, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale per l'udienza del CP_1 CP_1
22.09.2021 l' e la al fine di sentire accogliere le seguenti CP_2 Controparte_3 conclusioni:
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti da Parte_1
ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte delle odierne Controparte_4 convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo di € 116.250,95, oltre accessori,
1 ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare
l' , in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o Controparte_5 disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 di € 116.250,95, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. come richiesti;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti da Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo Controparte_4 relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo di € 116.250,95, oltre accessori, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l' e la CP_2
, in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle Controparte_3 rispettive responsabilità, al pagamento a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ. in favore di Parte_1 dell'importo di € 116.250,95 ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che risulterà ad esito
[...] dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod. civ. ovvero in via ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
3. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti Parte_1 da ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo Controparte_4 relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo di € 116.250,95, oltre accessori, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l' e CP_2
, in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle Controparte_3 rispettive responsabilità, al pagamento a titolo risarcitorio ex art. 1218 e ss. e/o 2043 e ss. cod. civ. dell'importo di €
116.250,95, ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che risulterà ad esito dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod. civ. ovvero in via ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
4. in via ancor più gradata, accertare l'arricchimento senza giusta causa conseguita dalle convenute, in danno dell'attrice e, per l'effetto, condannare l' e la , in persona di chi legalmente le CP_2 Controparte_3 rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento ex art. 2042 c.c. dell'importo di € 116.250,95, ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che risulterà ad esito dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod. civ. ovvero in via ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge, rivalutazione monetaria e maggior danno;
5. in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, maggiorati di accessori fiscali e previdenziali come per legge, da attribuirsi alla scrivente e per essa al sottoscritto difensore antistatario. Controparte_6
A fondamento della domanda proposta parte attrice deduceva che: la Controparte_4
è una struttura sanitaria definitivamente accreditata presso il Servizio
[...]
Sanitario Regionale in virtù di DCA n. 142 del 31.10.2014 per l'erogazione di attività ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale FKT art. 44 l. 833/78, in qualità di centro di riabilitazione ex art 26 della citata legge;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 427 del 07.05.2018,
2 ha ottenuto anche l'accreditamento per l'erogazione di ulteriori prestazioni sanitarie ai CP_4 sensi del D.Lgs. n. 502/1992 in ordine alle seguenti attività, esercitate in regime ambulatoriale:
Recupero e rieducazione funzionale (FKT – art. 44 L. 833/1978), Radiodiagnostica e Medicina di
Laboratorio - Laboratorio generale di base con settori specializzati: Al (Clinica e Tossicologia) e A2
(Microbiologia e Sieroimmunologia); nell'esercizio della propria attività di impresa, ha CP_4 erogato prestazioni sanitarie nel proprio ambito di competenza in favore di assistiti del Servizio
Sanitario nazionale, sulla scorta dei contratti ex D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 all'uopo appositamente stipulati con l' per l'anno 2019; a fronte delle prestazioni erogate, la Parte_2
0 ha emesso regolari fatture, successivamente cedute alla società attrice, CP_4 Parte_3 delle quali non sono state pagate integralmente, per un totale di 116.250,95; con contratto quadro di cessione di crediti del 29.03/09.04.2019, disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13.04.2019 e comunicato a mezzo pec Cont all' convenuta in data 16.04.2019, cedeva a le fatture di cui CP_4 Controparte_7 al superiore elenco;
ai sensi dell'art.
3.2 del contratto quadro Diagnost'80 si impegnava a cedere anche i cosiddetti “portafogli successivi” e cioè “ulteriori portafogli di crediti che rispettino i criteri di blocco che sorgeranno durante il periodo di acquisto”; pertanto, con atto di cessione dei cosiddetti portafogli successivi del 14.05.2019, 0 cedeva a i crediti CP_4 Controparte_7 di cui sopra;
successivamente, con ulteriore contratto di cessione del 23.12.2020, pubblicato sulla Cont Gazzetta Ufficiale n. 4 del 9.01.2021 e comunicato a mezzo pec all' convenuta in data
15.01.2021, a sua volta cedeva alla società attrice le fatture di cui CP_7 Parte_1 al superiore elenco;
per tali ragioni risulterebbe ad oggi creditrice della Parte_1 Pt_2
e della del complessivo importo di € 116.250,95, oltre interessi da
[...] Controparte_3 ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
Con comparsa depositata in data 22.09.2021 si costituiva in giudizio la , la quale CP_2 eccepiva in via preliminare: - l'inefficacia nei propri confronti della cessione del credito tra e del 14.05.2019, e la conseguente carenza di legittimazione Controparte_4 Controparte_7 attiva dell'attrice, in ragione della mancanza di una espressa accettazione della cessione da parte dell'ente debitore;
- l'illecito e abusivo frazionamento del credito da parte della struttura cedente, la quale intentava plurimi giudizi aventi ad oggetto domande di pagamento di somme afferenti un unico rapporto sostanziale;
nel merito, eccepiva l'intervenuto parziale (acconto) pagamento delle fatture 7/R, 9/R, 13/R, 24/R e 26/R e, più in generale, la non debenza delle somme richieste a causa del superamento per l'annualità di riferimento (2019) dei tetti massimi di spesa consentiti per la
3 macroarea;
la mancata emissione delle note di credito;
la infondatezza delle domande avanzate i in via subordinata.
La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
In via preliminare: a) Ritenere e dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di per Parte_1 inefficacia/inopponibilità delle cessioni richiamate da controparte;
b) Ritenere e dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda per la carenza di legittimazione attiva di Nel merito: Accertare Parte_1
e ritenere che la domanda di pagamento di somme avanzata dalla cessionaria ìè infondata in fatto e in Parte_1 diritto, sia in quanto il credito è stato legittimamente estinto nelle mani della cedente, sia in quanto le somme afferenti agli Anni 2019 e 2020 non sono dovute, e per conseguenza rigettare la domanda principale e tutte le domande avanzate in via subordinata. In subordine: Accertare e dichiarare l' obbligata al pagamento della sola somma CP_2 ritenuta di Giustizia. Salvo gravame.
La rimaneva contumace. Nel corso del giudizio non veniva svolta attività Controparte_3 istruttoria, e con provvedimento del 1°.09.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della perché, sebbene Controparte_3 ritualmente citata, non si è costituita. Ne va, in ogni caso, dichiarato il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda creditoria avanzata dalla in quanto avente ad oggetto Pt_1
Cont pagamenti dovuti nell'esecuzione un contratto stipulato dalla struttura accreditata con l' e perciò rientrante nella sfera di responsabilità patrimoniale di quest'ultima. Sull'argomento appare infatti doveroso richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide, secondo cui
“la norma contenuta nel D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, per la quale nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente, si applica alle aziende sanitarie locali, nel regime introdotto dalla riforma attuata con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502” (da ultimo
Cass. civ. n. 32505/2019).
È vero che vi è un precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 18448/2007, peraltro citata da parte attrice), che ha individuato nella il soggetto passivo dell'obbligo di pagamento delle CP_3 prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati, ma ciononostante si tratta di un principio di diritto al quale non pare possibile attribuire portata universale perché il ragionamento seguito nella pronuncia in commento, basato sulla equiparazione tra “ente incaricato del pagamento del corrispettivo” ed
4 ente finanziatore del sistema sanitario regionale, deve essere declinato su base casistica in riferimento alla normativa vigente a livello regionale, alla ricerca di un apposito atto di incarico, teso ad individuare l'eventuale soggetto designato all'esecuzione dei pagamenti;
soggetto, quest'ultimo, che in concreto può anche mancare, con conseguente sorgere dell'obbligo in capo alle aziende sanitarie locali (ad es. Cass. civ. n. 17587/2018 per quanto riguarda la normativa della regione Calabria).
Orbene, con riferimento alla regione non risulta che vi sia un atto legislativo o CP_3 amministrativo che abbia individuato un ente incaricato del pagamento diverso dalle singole
Aziende sanitarie locali che stipulano i contratti e si obbligano al pagamento dei relativi corrispettivi. Tale designazione manca nella legge regionale 03/11/1994, n. 32, che configura la come mero ente finanziatore delle aziende sanitarie locali (art. 28), le quali hanno CP_3 personalità giuridica pubblica e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (cfr. art. 4), che consente loro di adempiere alle obbligazioni nascenti dai contratti da esse stipulati. In conclusione, la domanda rivolta nei confronti Cont della è infondata, non rispondendo essa dei debiti contratti dall' nell'esecuzione dei CP_3 contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Quanto alla posizione della convenuta , vanno affrontate le eccezioni da questa CP_2 sollevate in via preliminare, trattandosi di questioni che ove ritenute fondate dispiegherebbero una efficacia paralizzante rispetto a qualsiasi disamina nel merito della materia oggetto di lite. Cont Ebbene, con riferimento alla prima delle eccezioni preliminari dell' inerente alla inefficacia della cessione del credito per non essere intervenuta l'accettazione espressa da parte dell'Azienda sanitaria ceduta, è sufficiente rilevarne l'infondatezza sulla base della la non applicabilità al caso di specie delle modifiche normative introdotte in materia di cessione dei crediti sanitari con la legge n.
77/2020 di conversione del D.l. n. 34/2020, trattandosi di legge entrata in vigore successivamente alla stipula dell'accordo di cessione dei crediti in favore dell'attrice e perciò non applicabile retroattivamente (come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta la quale nelle proprie memorie istruttorie non reiterava espressamente l'eccezione in esame).
Sul punto è opportuno evidenziare che il previgente art. 70 della legge n. 2240/1923, applicabile ratione temporis al caso di specie, nel subordinare in taluni casi alla necessità della accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito, ha carattere di norma eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva: lo scopo della norma, che, contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile, prevede il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, è individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che
5 nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture;
quindi il consenso del debitore ceduto è necessario affinché la p.a., committente ed interessata a che l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito.
Ma se questa è la ratio, la suddetta norma non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto si al di fuori dal suo ambito di operativa innanzi tutto sotto il profilo soggettivo (la norma è Cont applicabile solo in favore degli enti locali, mentre le Ausl e poi le sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi) e poi anche sotto il profilo oggettivo (la norma si applica principalmente agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni, quindi particolari rapporti di durata in cui è interesse del committente - debitore verificare che il proprio creditore - appaltatore abbia i fondi per portare a termine l'opera secondo le prescrizioni contrattuali e non li ceda ad altri indiscriminatamente mettendosi in condizione di non disporre della provvista necessaria per poter portare a termine l'incarico secondo gli accordi) (da ultimo Cass. civ. n. .18339/2014).
3. Parimenti infondata deve ritenersi, poi, l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito Cont sollevata dalla in relazione alle domande di pagamento già precedentemente avanzate dalla integranti, a dire della convenuta, un'ipotesi di abuso del processo derivante Controparte_8 dalla parcellizzazione di un credito sostanzialmente unitario atteso che l'eccezione è formulata in maniera del tutto generica e senza specifici riscontri di natura documentale.
4. Passando al merito, appare opportuno ricordare le regole generali che disciplinano il riparto degli oneri di prova in presenza dell'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, le quali stabiliscono che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Quanto agli avvenuti pagamenti dedotti dall' quest'ultima si è limitata a richiamare la Pt_4 documentazione in atti da cui si desumerebbe il parziale pagamento di alcune fatture. Data la genericità della eccezione e la mancanza di una precisa quantificazione dei dedotti pagamenti, la stessa non merita accoglimento.
5. Appare, a questo punto, necessario svolgere alcune considerazioni preliminari circa il quadro normativo vigente nell'ambito delle procedure di accreditamento presso il SSN e l'evoluzione che esso ha subito nel tempo. In particolare, nel ridefinire il sistema sanitario nazionale, l'art. 8 quinto
6 comma d.lgs 502/92, integrato dall'art. 6 sesto comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il cosiddetto “accreditamento”, che ha comportato la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali e la sostituzione di essi con nuovi rapporti, che vengono a fondarsi sull'accreditamento delle strutture private in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto. Tuttavia, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale, come previsto e regolato dagli artt.8 e 8 quater (quest'ultimo introdotto dal D.Lgs. n.229/99) del D.Lgs.
n.502/92, è rimasto privo di concreta attuazione a causa dell'omessa emanazione dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento (al quale la seconda disposizione citata condiziona la definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento da parte delle Regioni) nonché di idonea disciplina legislativa regionale. Pertanto, in tale situazione di stallo, si è provveduto a regolare in via transitoria i rapporti tra l'amministrazione sanitaria regionale e le strutture private convenzionate, mediante un regime cd. di “accreditamento provvisorio o transitorio”, “nei limiti ed alle condizioni previste nelle convezioni preesistenti” conformemente alla normativa contenuta nell'art.6 VI comma della legge 23 dicembre 1994, n.724. (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112): in sostanza, perché ricorresse quantomeno il predetto requisito dell'accreditamento temporaneo - nelle more della definizione delle procedure e dei requisiti necessari per l'avvio del sistema dell'accreditamento definitivo - occorreva che il soggetto erogante fosse già titolare della “vecchia” convenzione con la alla data del 31 dicembre 1992, CP_3 momento di transizione al nuovo sistema: questo, dunque, era il presupposto indefettibile minimo affinché la prestazione sanitaria fosse espletata per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Regionale. (cfr, sez. I, 21 giugno 2005, n. 8354). L'assistito, all'esito di Controparte_9 tali modifiche legislative, ha avuto assicurata la facoltà di curarsi, a spese del SSN, mediante una sua libera scelta tra strutture e professionisti adeguati. A questi ultimi era consentito di avanzare pretese di rimborso a carico del sistema sanitario sol che fossero accreditati (pur provvisoriamente) ed avessero accettato il sistema della remunerazione a prestazione, sulla base di tariffe predeterminate dalla regione, non potendosi più fare riferimento alle tariffe nazionali fissate in relazione ad un pregresso sistema di assistenza. Altre condizioni, però, erano stabilite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale, al comma 8, nella specificazione avutasi con l'art. 1 Parte comma 32 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevedeva che le competenti, sulla base di piani preventivi regionali fissassero anche un tetto massimo di spesa sostenibile, contrattassero con le strutture pubbliche e private la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni erogabili, anche al fine degli oneri organizzativi e finanziari da sopportare. Queste condizioni, che si risolvevano in altrettanti limiti operanti nei rapporti ASL-strutture private, sono state confermate dall'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che sia una delibera regionale a
7 ripartire in via preventiva e contestuale tra i soggetti accreditati il volume di prestazioni erogabili in base alla programmazione. Orbene, non vi è dubbio che anche il descritto regime dell'accreditamento, pur avendo sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria: il cambiamento è consistito solo nel fatto che si è in presenza di concessioni derivanti direttamente ex lege, non estrinsecatisi cioè in singoli provvedimenti amministrativi. Tuttavia, seppur la fonte di tali rapporti va individuata nella legge, sulla base di quanto osservato deve ritenersi che il relativo contenuto vada individuato, oltre che sulla base del Cont disposto legislativo, anche mediante il riferimento ad atti amministrativi regionali e delle cui la normativa primaria rinvia. Infatti, proprio perché anche nel sistema dell'accreditamento Parte permangono i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle (Corte
Costituzionale sentenza 26 maggio 2005, n. 200), il contenuto di tale concessione di servizio pubblico va determinato tenendo presente gli atti e le valutazioni programmatiche ed organizzative discrezionali dell'amministrazione titolare del servizio (cfr., , sez. I, 22 Controparte_10 aprile 2003, n. 311): e ciò, al fine di stabilire quali siano effettivamente i diritti e gli obblighi delle parti in ordine al rapporto in corso. In tale contesto sono intervenute le diverse delibere della Giunta Cont Regionali e delle singole volte a determinare rispettivamente i tetti spesa per macroarea di assistenza specialistica e la capacità operativa massima dei singoli centri, nei cui limiti questi ultimi avrebbero potuto richiedere alle Aziende sanitarie di afferenza il rimborso delle prestazioni erogate.
Si rileva, quindi, come nella tali limiti possano avere una duplice connotazione. Controparte_3
Da un lato, essi possono derivare dalla fissazione di specifici tetti di spesa che, in adempimento dell'art. 32 comma 8, l. n. 447 del 1997, costituiscono oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresentano un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica: il superamento di tale valore, pertanto, impedirà l'operatività del rapporto di accreditamento con riguardo alle prestazioni erogate in eccedenza alla copertura finanziaria stanziata e non legittimerà alcuna pretesa di rimborso in capo al soggetto convenzionato ( sez. III, 28 Parte_6 marzo 2007, n. 2676 T.A.R. Roma, sez. III, 08 febbraio 2007, n. 975; Cassazione civile, sez. Pt_6 lav., 11 gennaio 2007, n. 403; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 giugno 2006, n. 705). Dall'altro, poi, tali limiti conseguono al riconoscimento da parte dell'amministrazione di una specifica
Capacità Operativa Massima a ciascuna struttura accreditata. In sostanza, nella Controparte_3 con la delibera di Giunta regionale n. 377 del 3/2/1998 adottata nella fase di avvio del nuovo sistema di accreditamento ed in attesa dell'attuazione dell'accreditamento istituzionale, veniva previsto che i carichi di lavoro massimi, erogabili da ciascuna struttura, fossero parametrati alle
8 dotazioni di mezzi e di personale, posseduti alla data del 31/12/1997. La spettanza dei corrispettivi per le prestazioni erogate da un operatore accreditato poteva essere posta a carico del servizio sanitario regionale solo nei limiti della capacità operativa determinata dall'amministrazione. Il diniego di pagamento delle somme richieste in eccedenza, quindi, costituiva (e costituisce), per la pubblica amministrazione, non solo un diritto, ma anche un dovere correlato all'esigenza di riservare l'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alle finalità per le quali sono legalmente destinate. Tanto più che il superamento della capacità operativa effettivamente posseduta implica che le prestazioni sanitarie erogate dall'operatore oltre i limiti definiti non danno alcuna garanzia di raggiungere il livello qualitativo prescritto per il riconoscimento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale ( - Sentenza n. 6910/2007; TAR Napoli, Sez. I, 21 giugno 2006 / CP_9
21 settembre 2006, n. 8205; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 giugno 2006, n. 6752).
6. Premessa tale ricostruzione del sistema normativo regolante il cd. “accreditamento provvisorio”, va a questo punto posta l'attenzione sul complesso documentale offerto in prova dalle parti ai fini della dimostrazione della fondatezza del diniego opposto alla registrazione delle fatture inviate dalla
'80 per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2019, e dunque del conseguente rifiuto del CP_4 pagamento dei saldi dalle stesse risultanti.
Parte attrice ha depositato fatture relative alle prestazioni rese, contratto di cessione del credito, Cont notifica al debitore ceduto, ma non il contratto stipulato in forma scritta tra la e l' CP_4 convenuta, inerente alle prestazioni eseguite nel 2019 di cui alle fatture versate in atti.
Vero è che la convenuta ha versato in atti un contratto stipulato tra e 0 CP_2 CP_8 sottoscritto in data 13.03.2019, ma detto contratto, allegato alla nota dell' n.52407 del Pt_4
5.3.2021, si riferisce all'anno 2018, allorquando, come si legge dalla nota, il contratto del 2019 era ancora in fase di completamento di sottoscrizione.
Com'è noto, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ed in genere dagli Enti
Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), richiedono la forma scritta “ad substantiam”, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine venire in rilievo neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta “ad substantiam” è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (giurisprudenza costante e
9 pacifica sul punto, cfr. Cass. n. 8950/06, n. 8621/06, n. 4635/06, n. 13385/05, n. 21138/04, n.
14570/04, n. 5234/04, n. 7962/03, n. 15488/01).
Ciò in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i quali appunto prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta “ad substantiam”, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della
P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale (Cass. n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza (Cass. n. 7478/20).
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata “aliunde”, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. n. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Alla luce dei predetti principi, non è dato configurare il perfezionamento del contratto stipulato
“iure privatorum”, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero “per facta concludentia” mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327
c.c. (ex pluribus: Cass. n. 5263/15; Cass. n. 12316/15; Cass. n. 20391/16).
Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata
“utilitas” della prestazione in favore della P.A. (Cass. n. 14099/04).
Tuttavia, i predetti principi sono stati in parte mitigati dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n.
9775/22, con cui si è statuito, sanando il contrasto registratosi all'interno della Suprema Corte, che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata
10 con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. In sostanza, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.
Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti, compatibile con il predetto art. 17 r.d. n. 2440/1923, in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
I predetti principi, in tema di forma dei contratti stipulati dalla P.A., sono pacificamente applicabili Cont anche nei confronti delle (Cass. n. 24640/16).
Nel caso in esame, come detto, non risulta versato in atti da parte attrice il contratto stipulato ex art. 8 quinquies, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 tra la e l' per le CP_4 CP_2 prestazioni relative all'anno 2019, ma solo i contratti relativi al 2018.
Difettando in relazione alle prestazioni erogate dalla nell'anno 2019, poste a CP_4 fondamento delle fatture azionate dalla un apposito contratto stipulato tra le parti, la Parte_1 domanda principale non può essere accolta.
Passando all'esame delle domande proposte da parte attrice in via subordinata, in ossequio ai superiori principi di economia processuale e della ragione più liquida, il Tribunale ritiene che meriti accoglimento la domanda proposta dalla in via di estremo subordine, volta alla Parte_1 condanna dell per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione alla CP_2 diminuzione patrimoniale subita da essa cessionaria, oltre interessi legali.
In diritto si osserva che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
“arricchimento imposto” (Cass. n. 24642/20, n. 11209/19, n. 15937/17; Cass. S.U. n. 10798/15).
Nel caso di specie, occorre considerare che l'esecuzione, da parte della , delle CP_4 prestazioni sanitarie erogate nell'interesse del Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2019 non è
11 stata contestata dalla convenuta. Invero, nessuna specifica contestazione è stata, invero, sollevata dall in ordine all'effettiva esecuzione di tali prestazioni né può ritenersi, stante il CP_2
Cont chiaro tenore letterale della documentazione versata in atti dalla stessa convenuta, che l convenuta non fosse a conoscenza delle prestazioni rese dalla in proprio favore o che CP_4 avesse rifiutato le stesse.
Deve tenersi conto, inoltre, del limite di spesa assegnato alla struttura sanitaria, che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, rappresenta un provvedimento autoritativo di carattere discrezionale che non può in alcun modo essere eluso, stanti le insuperabili esigenze di carattere finanziario dello Stato e delle regioni (Cass. n. 36654/2021; Cass. n. 4757/2024; Cass. n.
13844/2020).
Sul punto, va osservato che, recentemente, questa Corte (cfr. Cass. n. 13779/2023; conf. Cass. n.
33043/2023) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla “ratio” del limite massimo, che è quella di porre un Cont tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell' a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.
E' stato, in particolare, condivisibilmente affermato che serve una espressa previsione affinché una spesa sopportata da un privato venga decurtata da quella a carico dell'ente pubblico, dunque di altro soggetto, atteso che il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all'esborso fatto da quest'ultimo.
Né, d'altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in assenza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, dato che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati.
In conclusione, posto che per le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non può configurarsi un arricchimento per l'Amministrazione sanitaria che, proprio nel fissare tale tetto, ha inteso rilevare e sottolineare, già in via preventiva, che le prestazioni erogate al di fuori di esso vanno oltre i livelli essenziali di assistenza come dalla medesima individuati e che è in grado di sostenere (Cass., n.
36654/2021), con riferimento alle prestazioni rese entro il tetto di spesa, decurtare, ai fini della Cont determinazione dell'indebito arricchimento, dal risparmio di spesa dell' l'importo dei ticket che la stessa struttura pubblica non avrebbe comunque mai incassato - non venendo in discussione l'astratta erogazione delle prestazioni da parte della struttura pubblica, ma quella in concreto effettuata dalla struttura privata - vuol dire solo surrettiziamente ridurre il limite di spesa assegnato
12 alla struttura privata, che è operativo (facendosi riferimento a quello previsto nell'anno precedente) anche nell'ipotesi in cui il soggetto accreditato abbia erogato le prestazioni sanitarie in mancanza del contratto ex art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Sulla base di tali considerazioni, la (Cass. 24785.25) ha enunciato il seguente Parte_7 principio di diritto: “In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la Cont Pubblica Amministrazione, l'arricchimento dell' è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti”. Cont Tenuto conto di tali principi, dato atto che l' convenuta non ha in alcun modo contestata l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui l'attrice chiede la remunerazione, residua solo da valutare se la circostanza del superamento dei limiti di spesa risulti agli atti sufficientemente provata, valutazione che andrà effettuata a partire dalle regole particolari che disciplinano il riparto dell'onus probandi in materia: ed infatti, per giurisprudenza costante spetta al centro accreditato dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si Cont domanda il corrispettivo mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati (da ultimo Cass. civ. n. 17347/16).
In tal senso depone, in effetti. anche il principio della vicinitas della prova che induce, a maggior ragione, a collocare anche il mancato superamento del tetto di spesa sempre nell'onere probatorio Cont dell' poiché tale requisito costituisce l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa, anche se complessivamente inferiori alla potenzialità erogativa delle prestazioni riconosciute al centro, come dalla COM ad esso attribuita.
Ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte del centro che ha ceduto Part il credito di prestazioni in favore degli assistiti del nell'ambito del rapporto di accreditamento Cont esistente con l' e per l'importo ingiunto, deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non Cont essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel dicembre 2019, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per la macroarea.
L'ente non ha neanche contestato il rapporto di accreditamento, ha eccepito il pagamento solo parziale di quanto richiesto, come visto non provandolo, e ha fondato la sua difesa col superamento
13 dei tetti di spesa per l'anno 2019, come fissati da delibere regionali, eccependo l'esistenza di un fatto impeditivo della prestazione.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del tutto non provata. Cont L' difatti, si è limitata a produrre in giudizio i risultati del monitoraggio dei tetti di spesa per il periodo da gennaio - aprile 2019 (nota prot. n. 135988 del 30.05.2019), ma nulla ha specificamente dedotto al riguardo.
Tale documentazione, in ogni caso, appare inidonea a provare l'avvenuto superamento del tetto massimo di spesa da parte della struttura, non potendosi sulla base di essa neanche determinare la quota di partecipazione della al presunto sforamento dei limiti di spesa, e tale carenza CP_8 probatoria non può che determinare il rigetto dei motivi di giustificazione opposti all'inadempimento contrattuale dell' convenuta. CP_5
Va, pertanto, accolta la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dalla Parte_1 avente ad oggetto le prestazioni erogate in regime di accreditamento dalla 0 nel 2019 per CP_4
l'intero ammontare indicato nelle relative fatture, pari ad € 116.250,95. Ovviamente, in mancanza di un valido contratto, non spettano gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 bensì gli interessi compensativi al tasso legale dalla proposizione della presente domanda e sino al soddisfo.
In considerazione della controvertibilità e non univocità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati sulle questioni di diritto emerse in giudizio, si ritiene sussistano validi e fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della Controparte_3
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva della per le ragioni di cui in Controparte_3 motivazione;
3) Accoglie la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. nei confronti della e, per CP_2
l'effetto, condanna quest'ultima a corrispondere alla la somma di € 116.250,95 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 23/02/2021 al numero 1506/21 R.G., avente ad oggetto: pagamento somme;
TRA con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, qui agente per il tramite della Parte_1 con (nuova) sede legale in Roma, Via Curtatone n 3, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo;
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
SA US;
CONVENUTA
E
, in persona del Presidente pro-tempore; Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.2.2021, la agente per il tramite della Parte_1
, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale per l'udienza del CP_1 CP_1
22.09.2021 l' e la al fine di sentire accogliere le seguenti CP_2 Controparte_3 conclusioni:
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti da Parte_1
ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte delle odierne Controparte_4 convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo di € 116.250,95, oltre accessori,
1 ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare
l' , in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o Controparte_5 disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 di € 116.250,95, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. come richiesti;
2. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti da Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo Controparte_4 relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo di € 116.250,95, oltre accessori, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l' e la CP_2
, in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle Controparte_3 rispettive responsabilità, al pagamento a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ. in favore di Parte_1 dell'importo di € 116.250,95 ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che risulterà ad esito
[...] dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod. civ. ovvero in via ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
3. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti Parte_1 da ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo Controparte_4 relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo di € 116.250,95, oltre accessori, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l' e CP_2
, in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle Controparte_3 rispettive responsabilità, al pagamento a titolo risarcitorio ex art. 1218 e ss. e/o 2043 e ss. cod. civ. dell'importo di €
116.250,95, ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che risulterà ad esito dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod. civ. ovvero in via ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
4. in via ancor più gradata, accertare l'arricchimento senza giusta causa conseguita dalle convenute, in danno dell'attrice e, per l'effetto, condannare l' e la , in persona di chi legalmente le CP_2 Controparte_3 rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento ex art. 2042 c.c. dell'importo di € 116.250,95, ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che risulterà ad esito dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod. civ. ovvero in via ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge, rivalutazione monetaria e maggior danno;
5. in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, maggiorati di accessori fiscali e previdenziali come per legge, da attribuirsi alla scrivente e per essa al sottoscritto difensore antistatario. Controparte_6
A fondamento della domanda proposta parte attrice deduceva che: la Controparte_4
è una struttura sanitaria definitivamente accreditata presso il Servizio
[...]
Sanitario Regionale in virtù di DCA n. 142 del 31.10.2014 per l'erogazione di attività ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale FKT art. 44 l. 833/78, in qualità di centro di riabilitazione ex art 26 della citata legge;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 427 del 07.05.2018,
2 ha ottenuto anche l'accreditamento per l'erogazione di ulteriori prestazioni sanitarie ai CP_4 sensi del D.Lgs. n. 502/1992 in ordine alle seguenti attività, esercitate in regime ambulatoriale:
Recupero e rieducazione funzionale (FKT – art. 44 L. 833/1978), Radiodiagnostica e Medicina di
Laboratorio - Laboratorio generale di base con settori specializzati: Al (Clinica e Tossicologia) e A2
(Microbiologia e Sieroimmunologia); nell'esercizio della propria attività di impresa, ha CP_4 erogato prestazioni sanitarie nel proprio ambito di competenza in favore di assistiti del Servizio
Sanitario nazionale, sulla scorta dei contratti ex D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 all'uopo appositamente stipulati con l' per l'anno 2019; a fronte delle prestazioni erogate, la Parte_2
0 ha emesso regolari fatture, successivamente cedute alla società attrice, CP_4 Parte_3 delle quali non sono state pagate integralmente, per un totale di 116.250,95; con contratto quadro di cessione di crediti del 29.03/09.04.2019, disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13.04.2019 e comunicato a mezzo pec Cont all' convenuta in data 16.04.2019, cedeva a le fatture di cui CP_4 Controparte_7 al superiore elenco;
ai sensi dell'art.
3.2 del contratto quadro Diagnost'80 si impegnava a cedere anche i cosiddetti “portafogli successivi” e cioè “ulteriori portafogli di crediti che rispettino i criteri di blocco che sorgeranno durante il periodo di acquisto”; pertanto, con atto di cessione dei cosiddetti portafogli successivi del 14.05.2019, 0 cedeva a i crediti CP_4 Controparte_7 di cui sopra;
successivamente, con ulteriore contratto di cessione del 23.12.2020, pubblicato sulla Cont Gazzetta Ufficiale n. 4 del 9.01.2021 e comunicato a mezzo pec all' convenuta in data
15.01.2021, a sua volta cedeva alla società attrice le fatture di cui CP_7 Parte_1 al superiore elenco;
per tali ragioni risulterebbe ad oggi creditrice della Parte_1 Pt_2
e della del complessivo importo di € 116.250,95, oltre interessi da
[...] Controparte_3 ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
Con comparsa depositata in data 22.09.2021 si costituiva in giudizio la , la quale CP_2 eccepiva in via preliminare: - l'inefficacia nei propri confronti della cessione del credito tra e del 14.05.2019, e la conseguente carenza di legittimazione Controparte_4 Controparte_7 attiva dell'attrice, in ragione della mancanza di una espressa accettazione della cessione da parte dell'ente debitore;
- l'illecito e abusivo frazionamento del credito da parte della struttura cedente, la quale intentava plurimi giudizi aventi ad oggetto domande di pagamento di somme afferenti un unico rapporto sostanziale;
nel merito, eccepiva l'intervenuto parziale (acconto) pagamento delle fatture 7/R, 9/R, 13/R, 24/R e 26/R e, più in generale, la non debenza delle somme richieste a causa del superamento per l'annualità di riferimento (2019) dei tetti massimi di spesa consentiti per la
3 macroarea;
la mancata emissione delle note di credito;
la infondatezza delle domande avanzate i in via subordinata.
La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
In via preliminare: a) Ritenere e dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di per Parte_1 inefficacia/inopponibilità delle cessioni richiamate da controparte;
b) Ritenere e dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda per la carenza di legittimazione attiva di Nel merito: Accertare Parte_1
e ritenere che la domanda di pagamento di somme avanzata dalla cessionaria ìè infondata in fatto e in Parte_1 diritto, sia in quanto il credito è stato legittimamente estinto nelle mani della cedente, sia in quanto le somme afferenti agli Anni 2019 e 2020 non sono dovute, e per conseguenza rigettare la domanda principale e tutte le domande avanzate in via subordinata. In subordine: Accertare e dichiarare l' obbligata al pagamento della sola somma CP_2 ritenuta di Giustizia. Salvo gravame.
La rimaneva contumace. Nel corso del giudizio non veniva svolta attività Controparte_3 istruttoria, e con provvedimento del 1°.09.2025 il Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della perché, sebbene Controparte_3 ritualmente citata, non si è costituita. Ne va, in ogni caso, dichiarato il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda creditoria avanzata dalla in quanto avente ad oggetto Pt_1
Cont pagamenti dovuti nell'esecuzione un contratto stipulato dalla struttura accreditata con l' e perciò rientrante nella sfera di responsabilità patrimoniale di quest'ultima. Sull'argomento appare infatti doveroso richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide, secondo cui
“la norma contenuta nel D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, per la quale nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente, si applica alle aziende sanitarie locali, nel regime introdotto dalla riforma attuata con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502” (da ultimo
Cass. civ. n. 32505/2019).
È vero che vi è un precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 18448/2007, peraltro citata da parte attrice), che ha individuato nella il soggetto passivo dell'obbligo di pagamento delle CP_3 prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati, ma ciononostante si tratta di un principio di diritto al quale non pare possibile attribuire portata universale perché il ragionamento seguito nella pronuncia in commento, basato sulla equiparazione tra “ente incaricato del pagamento del corrispettivo” ed
4 ente finanziatore del sistema sanitario regionale, deve essere declinato su base casistica in riferimento alla normativa vigente a livello regionale, alla ricerca di un apposito atto di incarico, teso ad individuare l'eventuale soggetto designato all'esecuzione dei pagamenti;
soggetto, quest'ultimo, che in concreto può anche mancare, con conseguente sorgere dell'obbligo in capo alle aziende sanitarie locali (ad es. Cass. civ. n. 17587/2018 per quanto riguarda la normativa della regione Calabria).
Orbene, con riferimento alla regione non risulta che vi sia un atto legislativo o CP_3 amministrativo che abbia individuato un ente incaricato del pagamento diverso dalle singole
Aziende sanitarie locali che stipulano i contratti e si obbligano al pagamento dei relativi corrispettivi. Tale designazione manca nella legge regionale 03/11/1994, n. 32, che configura la come mero ente finanziatore delle aziende sanitarie locali (art. 28), le quali hanno CP_3 personalità giuridica pubblica e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (cfr. art. 4), che consente loro di adempiere alle obbligazioni nascenti dai contratti da esse stipulati. In conclusione, la domanda rivolta nei confronti Cont della è infondata, non rispondendo essa dei debiti contratti dall' nell'esecuzione dei CP_3 contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Quanto alla posizione della convenuta , vanno affrontate le eccezioni da questa CP_2 sollevate in via preliminare, trattandosi di questioni che ove ritenute fondate dispiegherebbero una efficacia paralizzante rispetto a qualsiasi disamina nel merito della materia oggetto di lite. Cont Ebbene, con riferimento alla prima delle eccezioni preliminari dell' inerente alla inefficacia della cessione del credito per non essere intervenuta l'accettazione espressa da parte dell'Azienda sanitaria ceduta, è sufficiente rilevarne l'infondatezza sulla base della la non applicabilità al caso di specie delle modifiche normative introdotte in materia di cessione dei crediti sanitari con la legge n.
77/2020 di conversione del D.l. n. 34/2020, trattandosi di legge entrata in vigore successivamente alla stipula dell'accordo di cessione dei crediti in favore dell'attrice e perciò non applicabile retroattivamente (come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta la quale nelle proprie memorie istruttorie non reiterava espressamente l'eccezione in esame).
Sul punto è opportuno evidenziare che il previgente art. 70 della legge n. 2240/1923, applicabile ratione temporis al caso di specie, nel subordinare in taluni casi alla necessità della accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito, ha carattere di norma eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva: lo scopo della norma, che, contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile, prevede il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, è individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che
5 nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture;
quindi il consenso del debitore ceduto è necessario affinché la p.a., committente ed interessata a che l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito.
Ma se questa è la ratio, la suddetta norma non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto si al di fuori dal suo ambito di operativa innanzi tutto sotto il profilo soggettivo (la norma è Cont applicabile solo in favore degli enti locali, mentre le Ausl e poi le sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi) e poi anche sotto il profilo oggettivo (la norma si applica principalmente agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni, quindi particolari rapporti di durata in cui è interesse del committente - debitore verificare che il proprio creditore - appaltatore abbia i fondi per portare a termine l'opera secondo le prescrizioni contrattuali e non li ceda ad altri indiscriminatamente mettendosi in condizione di non disporre della provvista necessaria per poter portare a termine l'incarico secondo gli accordi) (da ultimo Cass. civ. n. .18339/2014).
3. Parimenti infondata deve ritenersi, poi, l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito Cont sollevata dalla in relazione alle domande di pagamento già precedentemente avanzate dalla integranti, a dire della convenuta, un'ipotesi di abuso del processo derivante Controparte_8 dalla parcellizzazione di un credito sostanzialmente unitario atteso che l'eccezione è formulata in maniera del tutto generica e senza specifici riscontri di natura documentale.
4. Passando al merito, appare opportuno ricordare le regole generali che disciplinano il riparto degli oneri di prova in presenza dell'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, le quali stabiliscono che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001).
Quanto agli avvenuti pagamenti dedotti dall' quest'ultima si è limitata a richiamare la Pt_4 documentazione in atti da cui si desumerebbe il parziale pagamento di alcune fatture. Data la genericità della eccezione e la mancanza di una precisa quantificazione dei dedotti pagamenti, la stessa non merita accoglimento.
5. Appare, a questo punto, necessario svolgere alcune considerazioni preliminari circa il quadro normativo vigente nell'ambito delle procedure di accreditamento presso il SSN e l'evoluzione che esso ha subito nel tempo. In particolare, nel ridefinire il sistema sanitario nazionale, l'art. 8 quinto
6 comma d.lgs 502/92, integrato dall'art. 6 sesto comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il cosiddetto “accreditamento”, che ha comportato la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali e la sostituzione di essi con nuovi rapporti, che vengono a fondarsi sull'accreditamento delle strutture private in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto. Tuttavia, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale, come previsto e regolato dagli artt.8 e 8 quater (quest'ultimo introdotto dal D.Lgs. n.229/99) del D.Lgs.
n.502/92, è rimasto privo di concreta attuazione a causa dell'omessa emanazione dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento (al quale la seconda disposizione citata condiziona la definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento da parte delle Regioni) nonché di idonea disciplina legislativa regionale. Pertanto, in tale situazione di stallo, si è provveduto a regolare in via transitoria i rapporti tra l'amministrazione sanitaria regionale e le strutture private convenzionate, mediante un regime cd. di “accreditamento provvisorio o transitorio”, “nei limiti ed alle condizioni previste nelle convezioni preesistenti” conformemente alla normativa contenuta nell'art.6 VI comma della legge 23 dicembre 1994, n.724. (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112): in sostanza, perché ricorresse quantomeno il predetto requisito dell'accreditamento temporaneo - nelle more della definizione delle procedure e dei requisiti necessari per l'avvio del sistema dell'accreditamento definitivo - occorreva che il soggetto erogante fosse già titolare della “vecchia” convenzione con la alla data del 31 dicembre 1992, CP_3 momento di transizione al nuovo sistema: questo, dunque, era il presupposto indefettibile minimo affinché la prestazione sanitaria fosse espletata per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Regionale. (cfr, sez. I, 21 giugno 2005, n. 8354). L'assistito, all'esito di Controparte_9 tali modifiche legislative, ha avuto assicurata la facoltà di curarsi, a spese del SSN, mediante una sua libera scelta tra strutture e professionisti adeguati. A questi ultimi era consentito di avanzare pretese di rimborso a carico del sistema sanitario sol che fossero accreditati (pur provvisoriamente) ed avessero accettato il sistema della remunerazione a prestazione, sulla base di tariffe predeterminate dalla regione, non potendosi più fare riferimento alle tariffe nazionali fissate in relazione ad un pregresso sistema di assistenza. Altre condizioni, però, erano stabilite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale, al comma 8, nella specificazione avutasi con l'art. 1 Parte comma 32 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevedeva che le competenti, sulla base di piani preventivi regionali fissassero anche un tetto massimo di spesa sostenibile, contrattassero con le strutture pubbliche e private la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni erogabili, anche al fine degli oneri organizzativi e finanziari da sopportare. Queste condizioni, che si risolvevano in altrettanti limiti operanti nei rapporti ASL-strutture private, sono state confermate dall'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che sia una delibera regionale a
7 ripartire in via preventiva e contestuale tra i soggetti accreditati il volume di prestazioni erogabili in base alla programmazione. Orbene, non vi è dubbio che anche il descritto regime dell'accreditamento, pur avendo sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria: il cambiamento è consistito solo nel fatto che si è in presenza di concessioni derivanti direttamente ex lege, non estrinsecatisi cioè in singoli provvedimenti amministrativi. Tuttavia, seppur la fonte di tali rapporti va individuata nella legge, sulla base di quanto osservato deve ritenersi che il relativo contenuto vada individuato, oltre che sulla base del Cont disposto legislativo, anche mediante il riferimento ad atti amministrativi regionali e delle cui la normativa primaria rinvia. Infatti, proprio perché anche nel sistema dell'accreditamento Parte permangono i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle (Corte
Costituzionale sentenza 26 maggio 2005, n. 200), il contenuto di tale concessione di servizio pubblico va determinato tenendo presente gli atti e le valutazioni programmatiche ed organizzative discrezionali dell'amministrazione titolare del servizio (cfr., , sez. I, 22 Controparte_10 aprile 2003, n. 311): e ciò, al fine di stabilire quali siano effettivamente i diritti e gli obblighi delle parti in ordine al rapporto in corso. In tale contesto sono intervenute le diverse delibere della Giunta Cont Regionali e delle singole volte a determinare rispettivamente i tetti spesa per macroarea di assistenza specialistica e la capacità operativa massima dei singoli centri, nei cui limiti questi ultimi avrebbero potuto richiedere alle Aziende sanitarie di afferenza il rimborso delle prestazioni erogate.
Si rileva, quindi, come nella tali limiti possano avere una duplice connotazione. Controparte_3
Da un lato, essi possono derivare dalla fissazione di specifici tetti di spesa che, in adempimento dell'art. 32 comma 8, l. n. 447 del 1997, costituiscono oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresentano un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica: il superamento di tale valore, pertanto, impedirà l'operatività del rapporto di accreditamento con riguardo alle prestazioni erogate in eccedenza alla copertura finanziaria stanziata e non legittimerà alcuna pretesa di rimborso in capo al soggetto convenzionato ( sez. III, 28 Parte_6 marzo 2007, n. 2676 T.A.R. Roma, sez. III, 08 febbraio 2007, n. 975; Cassazione civile, sez. Pt_6 lav., 11 gennaio 2007, n. 403; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 giugno 2006, n. 705). Dall'altro, poi, tali limiti conseguono al riconoscimento da parte dell'amministrazione di una specifica
Capacità Operativa Massima a ciascuna struttura accreditata. In sostanza, nella Controparte_3 con la delibera di Giunta regionale n. 377 del 3/2/1998 adottata nella fase di avvio del nuovo sistema di accreditamento ed in attesa dell'attuazione dell'accreditamento istituzionale, veniva previsto che i carichi di lavoro massimi, erogabili da ciascuna struttura, fossero parametrati alle
8 dotazioni di mezzi e di personale, posseduti alla data del 31/12/1997. La spettanza dei corrispettivi per le prestazioni erogate da un operatore accreditato poteva essere posta a carico del servizio sanitario regionale solo nei limiti della capacità operativa determinata dall'amministrazione. Il diniego di pagamento delle somme richieste in eccedenza, quindi, costituiva (e costituisce), per la pubblica amministrazione, non solo un diritto, ma anche un dovere correlato all'esigenza di riservare l'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alle finalità per le quali sono legalmente destinate. Tanto più che il superamento della capacità operativa effettivamente posseduta implica che le prestazioni sanitarie erogate dall'operatore oltre i limiti definiti non danno alcuna garanzia di raggiungere il livello qualitativo prescritto per il riconoscimento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale ( - Sentenza n. 6910/2007; TAR Napoli, Sez. I, 21 giugno 2006 / CP_9
21 settembre 2006, n. 8205; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 giugno 2006, n. 6752).
6. Premessa tale ricostruzione del sistema normativo regolante il cd. “accreditamento provvisorio”, va a questo punto posta l'attenzione sul complesso documentale offerto in prova dalle parti ai fini della dimostrazione della fondatezza del diniego opposto alla registrazione delle fatture inviate dalla
'80 per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2019, e dunque del conseguente rifiuto del CP_4 pagamento dei saldi dalle stesse risultanti.
Parte attrice ha depositato fatture relative alle prestazioni rese, contratto di cessione del credito, Cont notifica al debitore ceduto, ma non il contratto stipulato in forma scritta tra la e l' CP_4 convenuta, inerente alle prestazioni eseguite nel 2019 di cui alle fatture versate in atti.
Vero è che la convenuta ha versato in atti un contratto stipulato tra e 0 CP_2 CP_8 sottoscritto in data 13.03.2019, ma detto contratto, allegato alla nota dell' n.52407 del Pt_4
5.3.2021, si riferisce all'anno 2018, allorquando, come si legge dalla nota, il contratto del 2019 era ancora in fase di completamento di sottoscrizione.
Com'è noto, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ed in genere dagli Enti
Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), richiedono la forma scritta “ad substantiam”, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine venire in rilievo neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta “ad substantiam” è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (giurisprudenza costante e
9 pacifica sul punto, cfr. Cass. n. 8950/06, n. 8621/06, n. 4635/06, n. 13385/05, n. 21138/04, n.
14570/04, n. 5234/04, n. 7962/03, n. 15488/01).
Ciò in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, i quali appunto prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta “ad substantiam”, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della
P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale (Cass. n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza (Cass. n. 7478/20).
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata “aliunde”, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. n. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Alla luce dei predetti principi, non è dato configurare il perfezionamento del contratto stipulato
“iure privatorum”, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero “per facta concludentia” mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327
c.c. (ex pluribus: Cass. n. 5263/15; Cass. n. 12316/15; Cass. n. 20391/16).
Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata
“utilitas” della prestazione in favore della P.A. (Cass. n. 14099/04).
Tuttavia, i predetti principi sono stati in parte mitigati dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n.
9775/22, con cui si è statuito, sanando il contrasto registratosi all'interno della Suprema Corte, che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata
10 con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 r.d. n. 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'Amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. In sostanza, la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.
Tale modello di formazione del vincolo contrattuale risulta, infatti, compatibile con il predetto art. 17 r.d. n. 2440/1923, in quanto l'istanza del privato si atteggia a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
I predetti principi, in tema di forma dei contratti stipulati dalla P.A., sono pacificamente applicabili Cont anche nei confronti delle (Cass. n. 24640/16).
Nel caso in esame, come detto, non risulta versato in atti da parte attrice il contratto stipulato ex art. 8 quinquies, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 tra la e l' per le CP_4 CP_2 prestazioni relative all'anno 2019, ma solo i contratti relativi al 2018.
Difettando in relazione alle prestazioni erogate dalla nell'anno 2019, poste a CP_4 fondamento delle fatture azionate dalla un apposito contratto stipulato tra le parti, la Parte_1 domanda principale non può essere accolta.
Passando all'esame delle domande proposte da parte attrice in via subordinata, in ossequio ai superiori principi di economia processuale e della ragione più liquida, il Tribunale ritiene che meriti accoglimento la domanda proposta dalla in via di estremo subordine, volta alla Parte_1 condanna dell per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione alla CP_2 diminuzione patrimoniale subita da essa cessionaria, oltre interessi legali.
In diritto si osserva che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
“arricchimento imposto” (Cass. n. 24642/20, n. 11209/19, n. 15937/17; Cass. S.U. n. 10798/15).
Nel caso di specie, occorre considerare che l'esecuzione, da parte della , delle CP_4 prestazioni sanitarie erogate nell'interesse del Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2019 non è
11 stata contestata dalla convenuta. Invero, nessuna specifica contestazione è stata, invero, sollevata dall in ordine all'effettiva esecuzione di tali prestazioni né può ritenersi, stante il CP_2
Cont chiaro tenore letterale della documentazione versata in atti dalla stessa convenuta, che l convenuta non fosse a conoscenza delle prestazioni rese dalla in proprio favore o che CP_4 avesse rifiutato le stesse.
Deve tenersi conto, inoltre, del limite di spesa assegnato alla struttura sanitaria, che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, rappresenta un provvedimento autoritativo di carattere discrezionale che non può in alcun modo essere eluso, stanti le insuperabili esigenze di carattere finanziario dello Stato e delle regioni (Cass. n. 36654/2021; Cass. n. 4757/2024; Cass. n.
13844/2020).
Sul punto, va osservato che, recentemente, questa Corte (cfr. Cass. n. 13779/2023; conf. Cass. n.
33043/2023) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla “ratio” del limite massimo, che è quella di porre un Cont tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell' a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.
E' stato, in particolare, condivisibilmente affermato che serve una espressa previsione affinché una spesa sopportata da un privato venga decurtata da quella a carico dell'ente pubblico, dunque di altro soggetto, atteso che il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all'esborso fatto da quest'ultimo.
Né, d'altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in assenza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, dato che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati.
In conclusione, posto che per le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non può configurarsi un arricchimento per l'Amministrazione sanitaria che, proprio nel fissare tale tetto, ha inteso rilevare e sottolineare, già in via preventiva, che le prestazioni erogate al di fuori di esso vanno oltre i livelli essenziali di assistenza come dalla medesima individuati e che è in grado di sostenere (Cass., n.
36654/2021), con riferimento alle prestazioni rese entro il tetto di spesa, decurtare, ai fini della Cont determinazione dell'indebito arricchimento, dal risparmio di spesa dell' l'importo dei ticket che la stessa struttura pubblica non avrebbe comunque mai incassato - non venendo in discussione l'astratta erogazione delle prestazioni da parte della struttura pubblica, ma quella in concreto effettuata dalla struttura privata - vuol dire solo surrettiziamente ridurre il limite di spesa assegnato
12 alla struttura privata, che è operativo (facendosi riferimento a quello previsto nell'anno precedente) anche nell'ipotesi in cui il soggetto accreditato abbia erogato le prestazioni sanitarie in mancanza del contratto ex art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Sulla base di tali considerazioni, la (Cass. 24785.25) ha enunciato il seguente Parte_7 principio di diritto: “In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la Cont Pubblica Amministrazione, l'arricchimento dell' è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti”. Cont Tenuto conto di tali principi, dato atto che l' convenuta non ha in alcun modo contestata l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui l'attrice chiede la remunerazione, residua solo da valutare se la circostanza del superamento dei limiti di spesa risulti agli atti sufficientemente provata, valutazione che andrà effettuata a partire dalle regole particolari che disciplinano il riparto dell'onus probandi in materia: ed infatti, per giurisprudenza costante spetta al centro accreditato dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si Cont domanda il corrispettivo mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica (capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati (da ultimo Cass. civ. n. 17347/16).
In tal senso depone, in effetti. anche il principio della vicinitas della prova che induce, a maggior ragione, a collocare anche il mancato superamento del tetto di spesa sempre nell'onere probatorio Cont dell' poiché tale requisito costituisce l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa, anche se complessivamente inferiori alla potenzialità erogativa delle prestazioni riconosciute al centro, come dalla COM ad esso attribuita.
Ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte del centro che ha ceduto Part il credito di prestazioni in favore degli assistiti del nell'ambito del rapporto di accreditamento Cont esistente con l' e per l'importo ingiunto, deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non Cont essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel dicembre 2019, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per la macroarea.
L'ente non ha neanche contestato il rapporto di accreditamento, ha eccepito il pagamento solo parziale di quanto richiesto, come visto non provandolo, e ha fondato la sua difesa col superamento
13 dei tetti di spesa per l'anno 2019, come fissati da delibere regionali, eccependo l'esistenza di un fatto impeditivo della prestazione.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del tutto non provata. Cont L' difatti, si è limitata a produrre in giudizio i risultati del monitoraggio dei tetti di spesa per il periodo da gennaio - aprile 2019 (nota prot. n. 135988 del 30.05.2019), ma nulla ha specificamente dedotto al riguardo.
Tale documentazione, in ogni caso, appare inidonea a provare l'avvenuto superamento del tetto massimo di spesa da parte della struttura, non potendosi sulla base di essa neanche determinare la quota di partecipazione della al presunto sforamento dei limiti di spesa, e tale carenza CP_8 probatoria non può che determinare il rigetto dei motivi di giustificazione opposti all'inadempimento contrattuale dell' convenuta. CP_5
Va, pertanto, accolta la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dalla Parte_1 avente ad oggetto le prestazioni erogate in regime di accreditamento dalla 0 nel 2019 per CP_4
l'intero ammontare indicato nelle relative fatture, pari ad € 116.250,95. Ovviamente, in mancanza di un valido contratto, non spettano gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 bensì gli interessi compensativi al tasso legale dalla proposizione della presente domanda e sino al soddisfo.
In considerazione della controvertibilità e non univocità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati sulle questioni di diritto emerse in giudizio, si ritiene sussistano validi e fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della Controparte_3
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva della per le ragioni di cui in Controparte_3 motivazione;
3) Accoglie la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. nei confronti della e, per CP_2
l'effetto, condanna quest'ultima a corrispondere alla la somma di € 116.250,95 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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