Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2025, proposto dalla sig.ra PP BE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Di Maula e Gabriele Sabbadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza:
- del giudicato di cui alla Sentenza del Tribunale di Palmi - Sez. Lavoro, n. 1368/2024, depositata in data 21.12.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa BE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- la ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza n. 1368/2024, depositata in data 21.12.2024, con cui il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro ha dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “ carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ”, avente destinazione vincolata);
- il Ministero intimato, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria si sono costituiti con atto di mera forma;
RILEVATO che, con memoria del 19.01.2026, la ricorrente ha dichiarato l’integrale soddisfazione della pretesa avanzata in giudizio -e, quindi, la cessazione della materia del contendere - giacché, in epoca successiva al deposito del ricorso, il Ministero avrebbe provveduto alla “ricarica” della carta docente nei termini indicati nella sentenza in epigrafe;
RITENUTO che l’odierno ricorso, chiamato alla camera di consiglio dell’11.02.2026, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata dimostrazione, in atti, dell’effettiva ottemperanza al giudicato;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, fatto salvo l’obbligo del rimborso del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso, a cura dell’amministrazione resistente, del contributo unificato, ex art. 13, comma 6-bis. 1, D.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA EN, Presidente
BE LA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE LA | CA EN |
IL SEGRETARIO