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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/11/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1561/2024
Oggi 25 novembre 2025 alle ore 12.10, innanzi al Giudice Cinzia
MM, sono comparsi:
personalmente con gli avvocati BIAGINI e Parte_1
BERTOLINI oggi sostituiti dall'avv. Papiro;
Per gli avvocati ALLEGRA e GRANOZZI oggi Controparte_1
sostituiti dall'avv. Minerba.
Nessuno per l' CP_2
dichiara di essere in pensione dal 2019 e di aver da allora Pt_1
effettuato sostituzioni fino al giorno d'oggi.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed in particolare delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
Dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia MM, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1561/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Daniele Biagini ( e Francesco Bertolini Email_1
( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Granozzi
( e AE EG Email_3
( giusta procura in atti Email_4
RESISTENTE
E
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
( t) giusta procura in notaio in atti Email_5 Per_1
RZ MA
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 2009 ad oggi, anche senza formalizzazione del rapporto di lavoro, per ditte appaltatrici di con Controparte_1
qualifica di operaio e mansioni di autista addetto ai servizi postali, ha convenuto la predetta società chiedendo al Tribunale di: “In tesi 1. Voglia accertare e dichiarare che, per le
causali di cui in premessa, per le mansioni di fatto svolte e/o non coperte dal rapporto e/o dal
contratto di appalto, tra la parte ricorrente e la TÀ , c.f. con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, in persona del legale rapp. p.t., si è costituito un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, sin dalla data del 08/05/2009 e/o 11/12/2009
e/o 15/12/2009 e/o 01/08/2012 e/o 01/04/2017 e/o 03/04/2017 e/o 02/05/2018 e/o 01/09/2019 e/o
25/03/2020 e/o 01/05/2020 e/o 05/06/2020 e/o 06/06/2020 e/o 01/07/2020 e/o 09/07/2020 e/o
03/08/2020 e/o 29/08/2020 e/o 08/09/2020 e/o 19/08/2020 e/o 25/11/2020 e/o 12/12/2020 e/o
21/12/2020 e/o 01/01/2021 e/o 13/01/2021 e/o 16/01/2021 e/o 18/10/2022 e/o 23/10/2022 e/o
22/11/2022 e/o 31/12/2022 e/o 16/01/2023 e/o 11/02/2023 e/o 04/08/2023 e/o 16/09/2023 e/o
18/11/2023 e/o 13/02/2024 (o da quella data ritenuta di giustizia), con qualifica Liv. “D” / “E”,
autista, CCNL applicabile, ex art. 2094 e/o art. 2126 c.c.; 2. Voglia accertare e dichiarare che il
rapporto di lavoro è ancora in essere ed ordinare alla TÀ , c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Europa 190, 00144 Roma, di
riammettere e/o reintegrare la parte ricorrente in servizio, nell'unità di applicazione e nelle
mansioni di appartenenza;
3. Voglia ancora accertare e dichiarare che la parte ricorrente, per le
mansioni di fatto svolte alle dipendenze della società , c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Viale Europa 190, 00144 Roma, e per la dichiarazione d'esistenza del rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, full time, aveva ed ha certo diritto di ricevere, sin dall'inizio
della prestazione, il trattamento economico e normativo previsto per il lavoratore appartenente alla
categoria Liv. “D” (ovvero “E”, secondo giustizia) in applicazione del CCNL applicabile, con
riserva di quantificazione in separato giudizio;
In ipotesi 4. Voglia, ove ritenuto necessario,
accertare e dichiarare nullo, inefficace, invalido e, quindi, illegittimo – simulato il contratto di
lavoro stipulato tra la parte ricorrente e la ditta appaltatrice, ed il contratto di appalto tra la ditta
appaltatrice e la società , c.f. , corrente in Viale Europa 190, 00144 Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione della normativa di legge e
3 contrattuale;
5. Voglia, accertare e dichiarare la illegittimità del rapporto – contratto di mera
prestazione di manodopera intercorso tra la società , c.f. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Viale Europa 190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la parte
ricorrente, in quanto contrario ai principi di cui alla L. 1369/1960, ed in violazione dei divieti
stabiliti dalla normativa di legge di cui al Dlgs 276/03 e/o Dlgs 81/2015 e/o altra normativa
ritenuta applicabile;
6. Voglia accertare e dichiarare che, per le causali di cui in premessa, in
applicazione del Dlgs 276/03 e/o del Dlgs 81/2015, per la prestazione di fatto resa ex art. 2094 e/o
art. 2126 cod. civ., tra la parte ricorrente e la TÀ , c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Viale Europa 190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante p.t., si è costituito un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, sin dalla data del 08/05/2009 e/o
11/12/2009 e/o 15/12/2009 e/o 01/08/2012 e/o 01/04/2017 e/o 03/04/2017 e/o 02/05/2018 e/o
01/09/2019 e/o 25/03/2020 e/o 01/05/2020 e/o 05/06/2020 e/o 06/06/2020 e/o 01/07/2020 e/o
09/07/2020 e/o 03/08/2020 e/o 29/08/2020 e/o 08/09/2020 e/o 19/08/2020 e/o 25/11/2020 e/o
12/12/2020 e/o 21/12/2020 e/o 01/01/2021 e/o 13/01/2021 e/o 16/01/2021 e/o 18/10/2022 e/o
23/10/2022 e/o 22/11/2022 e/o 31/12/2022 e/o 16/01/2023 e/o 11/02/2023 e/o 04/08/2023 e/o
16/09/2023 e/o 18/11/2023 e/o 13/02/2024 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia) con
inquadramento contrattuale ed economico Liv. “D” (ovvero “E”, secondo giustizia) autista, CCNL
per il personale non dirigente di applicabile;
7. Voglia accertare e dichiarare che il Controparte_1
rapporto di lavoro è ancora in essere ed ordinare alla società , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Europa 190, 00144 Roma, di
riammettere e/o reintegrare la parte ricorrente in servizio nell'unità di applicazione e nelle mansioni
di appartenenza;
8. Voglia ancora accertare e dichiarare che la parte ricorrente, per le mansioni di
fatto svolte alle dipendenze della società , c.f. , con sede in Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, Roma, e per la dichiarazione d'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, full time, aveva ed ha certo diritto di ricevere, sin dall'inizio della prestazione, il
trattamento economico e normativo previsto per il lavoratore appartenente alla categoria Liv. “D”
(ovvero “E”, secondo giustizia) in applicazione del CCNL applicabile, con riserva di quantificazione
in separato giudizio;
In ogni caso 9. Voglia, infine, condannare la società , c.f. Controparte_1
4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190, P.IVA_1
00144 Roma, a pagare tutte le spese e le competenze del presente giudizio”.
Si è costituita deducendo l'inammissibilità del ricorso in quanto il Controparte_1
ricorrente risulta percettore di pensione di vecchiaia, nonché perché in data 31.7.2018 il rapporto si è interrotto a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non impugnato e chiedendone comunque il rigetto nel merito trattandosi di appalto genuino.
L' chiamato in causa, ha confermato che il ricorrente è titolare di pensione di CP_2
vecchiaia da settembre 2019, nonché di assegno sociale, anch'esso erogato dall' CP_2 CP_2
da gennaio 2020 e che sino a ottobre 2024 (ancora da registrare comunicazioni successive)
risulta inoltre lavoratore dipendente e si è rimesso per il resto alle determinazioni del
Tribunale.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testi e discussa all'odierna udienza.
Incontestato che il ricorrente risulti titolare di pensione di vecchiaia da settembre CP_2
2019, nonché di assegno sociale da gennaio 2020, egli ad ottobre 2024 risulta inoltre lavoratore dipendente.
L'art. 22 co. 1 lett. c) l. 30.4.1969 n. 153 dispone, in materia di pensione di anzianità, che i lavoratori assicurati “hanno diritto alla pensione a condizione che non prestino attività
lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”.
A sua volta, l'art. 10 co. 6 d.l.vo 30.12.1992 n. 503 stabilisce, sempre in tema di pensioni anzianità, che “il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
A sua volta, l'art. 1 d.l.vo cit. dispone che “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
In forza delle norme appena citate, pertanto, il conseguimento della pensione di anzianità (poi sostituita, a norma dell'art. 24 co. 10 d.l.
6.12.2011 n. 201 conv. in l.
22.12.2011 n. 214, dalla pensione di vecchiaia anticipata), al pari del conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria, è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
5 Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, poi, la cessazione dell'attività
lavorativa costituisce un elemento costitutivo del diritto alla pensione: cfr. Cass. 15.3.2016
n. 5052, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “presupposto indefettibile –
altre a quello dell'anzianità contributiva – affinché possa essere erogata la pensione di anzianità è che il rapporto di lavoro dipendente da cui deriva sia cessato”; in senso conforme, Cass. 16789/2014, Cass. 4480/2013, Cass. 4898/2012 e numerose altre.
Costituendo elemento costitutivo del diritto alla pensione, la cessazione dell'attività
lavorativa deve sussistere necessariamente già alla data di presentazione della domanda amministrativa, o comunque alla data di decorrenza della pensione.
Poiché in ricorso è stata allegata la prestazione di lavoro in nero (e poi documentata la regolarizzazione dal 2024) anche nel periodo di percezione della pensione, la domanda appare ammissibile ma certamente va disposta la trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.
Con riferimento all'eccezione di decadenza va osservato che con la L. 4 novembre 2010,
n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) entrata in vigore il 24/11/2010, e segnatamente con l'art. 32,
sono state introdotte importanti novità in quanto, oltre a modificare la disciplina delle impugnazioni del licenziamento, si è esteso l'onere di impugnazione anche a fattispecie affatto diverse.
In particolare il primo comma dell'art. 32 L. 183/2010 sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 6 L. 604/1966, prevedendo, oltre alla necessità, a pena di decadenza, di una impugnazione del licenziamento, anche extragiudiziale, entro 60 giorni dalla sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione scritta dei motivi, qualora non contestuali allo stesso (primo comma nuovo art. 6 L. 604/66), la previsione di un ulteriore onere di impugnazione giudiziale, entro il successivo termine di 270 giorni, a pena di inefficacia della prima impugnazione.
La decadenza viene pertanto impedita solo se, dopo la contestazione extragiudiziaria del licenziamento, il soggetto interessato depositi nel termine di 270 giorni il ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o comunichi alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
6 Qualora la conciliazione o l'arbitrato siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (secondo comma nuovo art. 6
L.604/66).
Il comma due dell'art. 32 L. 183/2010 estende le disposizioni luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo>> anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
Il comma 3 dell'art. 32 L. 183/2010 estende l'impugnazione anche a fattispecie diverse, prevedendo che <1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo>> si applichino inoltre : a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 cc;
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;
il comma 4 dell'art. 32 citato estende inoltre l'applicazione delle << disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo>> anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2, e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione delle disposizioni previgenti al D.Lgs. 368/2001 e già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, per i quali, quindi, i 60 giorni per l'impugnazione decorrono dal
24/11/2010; c) alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c.; d) in ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.
La legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha convertito con modificazioni il D.L. 29
dicembre 2010, n. 225 (c.d. Decreto Milleproroghe), ha introdotto nell'art. 32 L.
183/2010, dopo il primo comma, il comma 1bis , dal seguente tenore: << In sede
7 di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal
31 dicembre 2011>>.
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ha apportato alcune modifiche all'art. 32 della legge n. 183 del 2010. In particolare, l'art. 1, comma 11, lettera a) della detta legge n. 92 del 2012
ha sostituito la lettera a) del comma 3 del citato art. 32 nei seguenti termini: "a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 el decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto art. 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni;
b) La lettera d)
è abrogata".
L'art. 1, comma 12, della legge n. 92 del 2012, poi, ha stabilito che "Le
disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre
2010, n. 183, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1
gennaio 2013".
Infine il d.lgs. n. 81 del 2015, ha apportato ulteriori modifiche alla normativa richiamata e ha previsto all'art. 39 che “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38,
comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604
del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore”.
8 La Suprema Corte, poi, con la sentenza n. 8038 del 1.3.2022 ha precisato che anche nel pubblico impiego privatizzato opera la decadenza dalla impugnazione del contratto a termine introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto nel D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 2, comma 2, e nel D.Lgs n. 165 del 2001, art. 36.
La incompatibilità del regime decadenziale con la disciplina del contratto a termine nel pubblico impiego privatizzato neppure potrebbe ricavarsi dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte giustizia UE 08/09/2011, in causa C-177/10 , punti 85-100), in mancanza di una disciplina Parte_2
dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché tali modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna
(principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione
(principio di effettività).
Sotto il profilo dell'effettività, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la compatibilità con il diritto dell'Unione della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell'interesse della certezza del diritto, poiché
termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia nella sentenza citata si trattava di un termine di 60 giorni).
Né sussistono perplessità sotto il profilo del principio di equivalenza, giacché la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, si applica indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione ed a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno.
9 Ne deriva che nel pubblico impiego privatizzato in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché la L. n. 183 del 2010, art. 32, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ancora il termine di impugnazione alla cessazione dello specifico contratto il cui termine è in discussione.
Dal verificarsi della decadenza deriva l'impossibilità di accertare la illegittimità
del termine, anche ai soli fini risarcitori (v. Corte Appello Napoli sentenza n.
1521.22).
Anche di recente, la Cassazione ha confermato che l'operatività della disposizione di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), e la conseguente proroga,
attiene anche ai contratti a termine in somministrazione ed il termine decadenziale,
introdotto dalla L. n. 183 del 2010, opera in tutti i casi di impugnativa dei contratti di somministrazione a termine (v. in tal senso, tra le altre, di recente Cass. 1.8.2023, n. 23413,
Cassazione civile sez. lav., 14/03/2024, (ud. 10/03/2024, dep. 14/03/2024), n.6898 e ivi in motivazione il richiamo a diversi precedenti di legittimità conformi).
Dalla lettura combinata di tali norme e alla luce della soprarichiamata giurisprudenza consegue che il lavoratore deve impugnare a pena di decadenza il contratto di somministrazione nel termine di 60 giorni dalla data in cui ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore, ciò anche a fini meramente risarcitori.
Ciò premesso, nella specie la parte ricorrente, che agisce in giudizio proprio per ottenere la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, non ha impugnato alcun contratto di somministrazione entro termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla suddetta normativa.
Con riferimento al licenziamento del 31.7.2018, lo stesso è documentato dalla documentazione depositata dalla resistente (cfr., Unilav doc. 17).
Il ricorrente, che ne era onerato, non ha documentato di averlo tempestivamente impugnato (non ha sul punto, invero, affermato alcunchè nella prima difesa utile).
10 Ne consegue che l'eccezione di decadenza va accolta con rigetto della domanda per gli anni dall'assunzione al 31.7.2018.
Dal punto di vista del merito, specificando nuovamente che può considerarsi il solo periodo dall'1.9.2019, occorre rilevare che l'ordinamento giuridico italiano, mutando radicalmente l'assetto tradizionalmente vigente (dettato dapprima dall'art. 2127 c.c. e, poi,
dalla Legge 1369/1960), consente oggi che abbia luogo una dissociazione tra il soggetto che utilizza effettivamente il lavoro altrui e il soggetto che formalmente assume e retribuisce il lavoratore. Ciò è possibile facendo ricorso alla somministrazione di lavoro, di esclusiva pertinenza di agenzie autorizzate (fenomeno oggi disciplinato dagli artt. 30 e seguenti del
D.Lgs. 81/2015), nonché alla stipula di un contratto di appalto di servizi (art. 1655 c.c.).
La linea di confine tra un genuino appalto di servizi ed una fraudolenta somministrazione di lavoro – che si traduce in un'interposizione meramente apparente di manodopera – non è sempre di agevole individuazione, soprattutto in caso di appalto endoaziendale, e cioè allorquando all'appaltatore vengano affidate alcune attività
strettamente attinenti al ciclo produttivo del committente.
Punto di riferimento ineludibile è rappresentato dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, unica disposizione che si occupa di disciplinare la fattispecie, e che così recita: «ai fini della
applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e
regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare,
in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati 6 nell'appalto, nonché per la
assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
In buona sostanza, il legislatore ha inteso focalizzare l'attenzione su due elementi sintomatici dell'appalto di servizi, vale a dire: a) l'esistenza di un'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, sul cui accertamento ha una certa incidenza l'esercizio in concreto, ad opera di quest'ultimo, del potere organizzativo e direttivo;
b)
l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa. Trattandosi di meri sintomi essi non assumono carattere né esclusivo né concorrente: tali elementi, cioè, fungono da
11 indici che guidano il giudicante nell'attività logico-giuridica di sussunzione del fatto concreto alla fattispecie astratta.
A chiarire ulteriormente il quadro soccorre anche la giurisprudenza stratificatasi in materia nel corso del tempo, ancorché la stessa si sia formata, almeno in parte, sotto la vigenza del precedente regime normativo.
Orbene, costituisce principio da tempo consolidato quello secondo cui «il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività,
ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo»
(Cfr., ex pluribus, Cass. 27.3.2017 n. 7796).
È stato altresì aggiunto che, affinché possa configurarsi un appalto illegittimo, non è
necessario «che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità
dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto,
rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del
medesimo» (Cfr., per tutte, Cass.
3.6.2014 n. 12357).
Infine, il giudice della nomofilachia ha specificato che «non è sufficiente, ai fini della
configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca
disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere
direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino
contratto di appalto» (Cass. 12.4.2018, n. 9139).
Ciò premesso in punto di diritto, giova soffermarsi sulla ricostruzione fattuale fornita dalle parti. A ben vedere sono molteplici i punti di contatto tra le diverse prospettazioni,
risultando pacifico quanto segue.
12 Il ricorrente svolge mansioni di autista, addetto al trasporto di effetti postali da una struttura all'altra di Controparte_1
La sua attività consiste, seguendo le tappe e gli orari previsti nei moduli MPT – Modelli
Pianificazione Trasporti predisposti da , nel recarsi presso i vari uffici CP_1
postali e, in ciascuno di essi, ritira e/o scarica posta ordinaria, raccomandate, assicurate,
pubblicità, bolgette e pacchi diretti ai diversi uffici postali compresi nella linea assegnatagli.
Il ritiro dei prodotti postali deve essere comprovato da sottoscrizione che il ricorrente appone su apposito modulo di consegna, elaborato da e comune a tutti gli autisti CP_1
addetti ai ritiri, siano essi assunti alle dirette dipendenze di o meno. CP_1
Il ricorrente inserisce la corrispondenza in scatole gialle di che carica sul CP_1
furgone – dotato di adesivo con la scritta “servizio postale” – avvalendosi dei carrelli di
Dopodiché, segue la precisa linea sopra descritta, indicata da nel modello CP_1 CP_1
MPT. Arrivato nei diversi uffici postali di destinazione compresi nella linea assegnatagli, il ricorrente effettua il ritiro degli effetti postali accedendo ai singoli uffici e rapportandosi con direttore o caposquadra di POSTE presenti. Non è presente, nei vari uffici, alcun referente della ditta accollataria. Al termine del giro, il ricorrente scarica pacchi, posta ordinaria e posta speciale (raccomandate e assicurate), nonché ogni altro prodotto postale raccolto durante la gita, avvalendosi di carrelli di , supervisionato dal CP_1
direttore oppure dal caposquadra presenti, dipendenti di . CP_1
Il ricorrente, nello svolgimento delle suddette attività si rapporta solo ed esclusivamente con dipendenti della resistente. Nello svolgimento delle descritte attività,
utilizza sempre beni e strumenti di : sacchi, cassette, chiavi, registri e CP_1
moduli cartacei ecc. Gli orari di lavoro e le tappe che il ricorrente deve osservare sono predisposti da all'interno dei modelli MPT – modelli pianificazione trasporti CP_1
(Cfr. doc. n. 6 ricorso), che stabiliscono le precise tempistiche della prestazione lavorativa.
I contatti del ricorrente col legale rappresentante delle aziende appaltatrici sono legati unicamente a esigenze di tipo amministrativo (piano ferie e consegna delle buste paga).
Nello svolgimento delle descritte attività, utilizza sempre beni e strumenti di POSTE
13 e anche gli orari di lavoro e le tappe che la ricorrente deve osservare sono CP_1
predisposti dalla resistente POSTE all'interno dei modelli MPT che stabiliscono le precise tempistiche della prestazione lavorativa.
È, infatti, incontestato che le singole linee siano regolate dai c.d. MPT (Modello
Pianificazione Trasporti), così definiti dal Capitolato tecnico allegato ai contratti di appalto.
Dall'esame della documentazione versata in atti si ritiene che sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un'interposizione fittizia di manodopera da parte di
[...]
CP_1
Assumono rilievo, in prima battuta, gli MPT allegati al contratto di appalto, i quali delineano i tempi di esecuzione. Ivi si trova scandita in maniera specifica ed analitica l'attività lavorativa dei dipendenti delle imprese appaltatrici, i cui ordini di servizio altro non sono che la materiale riproduzione dei dati già a monte presenti nei suddetti MPT. Di
fronte ad una così puntuale regolamentazione degli orari di prestazione dell'attività
lavorativa è assai arduo comprendere quale autonomia organizzativa residuerebbe alla singola impresa appaltatrice, non essendo certo dalla presunta committente disciplinato soltanto il risultato, ma bensì ogni fase del ciclo produttivo formalmente esternalizzato. Lo
stesso dicasi per il percorso da seguire nell'esecuzione delle consegne e dei ritiri giornalieri.
Anche in questo caso, infatti, tutto viene predefinito dagli MPT, dovendo il ricorrente trovarsi in un dato ufficio postale ad una certa ora, senza che sussista alcun margine di discrezionalità organizzativa in capo a lui medesimo o all'impresa formalmente datrice di lavoro.
La Suprema Corte ha preso una posizione netta sul Modello di Pianificazione Trasporti
(MPT) elaborato da : “è emersa la direzione della prestazione lavorativa da CP_1
parte di , tramite l'elaborazione di uno schema predefinito predisposto dalla Controparte_1
società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione
trasporti, sulla cui pregnanza direttiva hanno riferito i testi) e la pianificazione delle attività ed il
14 controllo della prestazione lavorativa da parte della committente” (Cfr. Ordinanza n.
13782/2021).
Non v'è dubbio, quindi, che non ci si trovi di fronte a un atto espressivo di potere direttivo in senso stretto, ma non può non rimarcarsi come l'intera attività lavorativa materialmente compiuta dal ricorrente sia controllata solo ed esclusivamente da dipendenti di e non da un qualche referente dell'impresa datrice di CP_1
lavoro.
Sul piano organizzativo, è evidente che gli strumenti per compiere l'attività lavorativa siano pressoché tutti forniti direttamente da : la società resistente mette CP_1
a disposizione del ricorrente gli strumenti e i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, come il carrello per caricare/scaricare gli effetti postali e le scatole gialle da riempire con i predetti effetti.
Affinché si abbia quindi un contratto d'appalto lecito, il personale impiegato deve essere riconoscibile come personale dell'appaltatore e non “confondersi” con i dipendenti del committente. Circostanza che, nel caso di specie, non avviene.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con contestuale declaratoria di sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale.
Per quanto concerne l'inquadramento contrattuale, l'art 20 del CCNL inquadra nel livello E le attività di business di base e attività di supporto, conoscenze generiche di carattere pratico, attività esecutive e tecniche, di natura operativa, sulla base di istruzioni dettagliate;
nel livello D le attività esecutive e tecniche con media specializzazione, con responsabilità personale e di gruppo.
Inoltre, quanto all'addetto E junior, sono inquadrabili in detto ruolo i lavoratori che nei diversi Centri di Produzione, Uffici di recapito, e Postali e nelle Strutture di Staff,
nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, svolgono attività esecutive,
tecniche e di supporto e/o operative, connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei prodotti. All'addetto D senior sono invece riconducibili i lavoratori che nei diversi Centri di Produzione, Uffici di recapito, e Postali e nelle Strutture di Staff,
nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa
15 esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo.
Come evincibile la tipologia di mansioni dei due addetti è identica, diversificandosi soltanto da un punto di vista della maggiore professionalità legata al decorso del tempo.
La medesima norma prevede infatti che il passaggio da junior a senior avviene quando l'operatore abbia “maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste dal sesto capoverso presente articolo”, capoverso che richiede un periodo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, ridotto a 6 mesi per le figure professionali
Junior indicate nel livello E.
Pertanto, considerato un rapporto dal 2018, si ritiene che il ricorrente sia collocabile nel livello E junior, profilo professionale di autista - del CCNL di . CP_1
Segue la condanna di anche alla regolarizzazione contributiva. CP_1
In ragione dell'assoluta peculiarità del giudizio e del parziale accoglimento del ricorso,
le spese sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
1. accerta e dichiara la sussistenza tra e di un Parte_1 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.9.2019, tuttora in corso, con inquadramento nel livello E addetto Junior professionale di autista del CCNL per il personale non dirigente di;
CP_1
2. condanna a corrispondere a le differenze CP_1 Parte_1
retributive maturate corrispondenti al suddetto inquadramento ed all'orario effettivo svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché alla regolarizzazione contributiva del lavoratore dal giorno 1.9.2019;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone la trasmissione dell'intero fascicolo al Procuratore della Repubblica in sede per le eventuali determinazioni di competenza
Marsala, 25.11.2025
IL GIUDICE
ZI MM
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