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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/11/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
Nella causa n. R.G. 3158/2024 promossa da Parte_1
(già (Codice
[...] Parte_2
Fiscale - P.IVA: con sede in Chivasso (TO), Piazza della Repubblica n. 5, in P.IVA_1 persona del l.r.p.t. Sig. , (nonché per il Sig. nato a [...] il Parte_1 Parte_2
21/09/1987 (Codice Fiscale: ) residente in [...] verdi 56, in proprio e nella sua qualità di ex socio illimitatamente responsabile della
[...]
entrambi rappresentati e difesi nel presente Parte_2 procedimento dagli Avv.ti Giovanni Tironi e Davide Battaglino entrambi del Foro di Torino, giuste procure congiunte telematicamente al ricorso introduttivo
-Ricorrente-
CONTRO
C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(TO), Via Costa n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Alice MURACA (C.F.
) del Foro di Ivrea, giusta procura su foglio a parte allegato agli atti ai sensi C.F._3 dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- Convenuta ricorrente –
Conclusioni delle parti costituite:
per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di rito, contrariis rejectis
In via principale: • accertare e dichiarare il diritto degli attori a rivalersi sul Sig. per tutte le somme CP_1 versate ai Sigg.ri e in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea n. Pt_3 Pt_4
1000/2023 e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento della CP_1 somma di € 8.350,47 in favore della e di € 62.660,17, in favore del Sig. Parte_1
; In via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Parte_2
l'ill.mo Tribunale adito non dovesse ritenere superata la presunzione d'eguaglianza delle quote solidali di cui all'art. 1299 e 2055 c.c.:
• accertare e dichiarare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. della e del Parte_1
Sig. nei confronti del Sig. per la quota parte della metà comunque Parte_2 CP_1 gravante su quest'ultimo e per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento CP_1 della metà dei suindicati importi in favore della e del Sig. Parte_1 Parte_2
, ciascuno per quanto di ragione;
• dichiarare tenuto e condannare il Sig. al
[...] CP_1 pagamento della residua metà dei suindicati importi in favore della e del Parte_1
Sig. , ciascuno per quanto di ragione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.. Parte_2
In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero riconosciuti né il diritto di rivalsa né il diritto di regresso degli attori nei termini di cui sopra:
• dichiarare tenuto e condannare il Sig. al pagamento della somma di € 8.350,47 in CP_1 favore della e di € 62.660,17 in favore del Sig. , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 2041 c.c.
In ogni caso: con il favore delle spese del presente giudizio oltre IVA, CPA, rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 e spese successive occorrende.
Per parte convenuta:
in via principale:
Rigettare ogni domanda proposta dai ricorrenti, in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig.
in favore dei ricorrenti. In via subordinata: CP_1
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti istanze, condannare il Sig.
al pagamento ex art. 1299 c.c. in favore dei ricorrenti delle somme versate nel limite CP_1 dell'importo di € 22.893,00, pari alla metà dell'importo di cui alla condanna in solido emessa dal
Tribunale di Ivrea, od altra veriore somma accertanda. In via istruttoria:
- Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che si renderà necessario negli eventuali concedendi termini ex lege. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. e successive occorrende. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e il sig. hanno Parte_1 CP_2 evocato in giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte. CP_1
A sostegno della suddetta domanda parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, di agire in via di rivalsa per ottenere il pagamento di tutti gli importi che i ricorrenti hanno dovuto versare ai sig. e Pt_3 in forza della sentenza n. 1000/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea. Pt_4
In particolare, la vicenda nasce da una controversia relativa a un contratto preliminare di compravendita immobiliare;
vicenda che aveva visto coinvolto il Sig. -in qualità di CP_1 promittente venditore- e lo e il Sig. in qualità di Parte_1 Parte_2 mediatore.
In forza della predetta sentenza i ricorrenti sono stati condannati dal Tribunale di Ivrea (sentenza n.
1000/2023) al pagamento in solido, con il resistente, di € 45.000, oltre interessi e spese, in favore dei Sigg.ri e La responsabilità del Sig. è stata Parte_5 Parte_6 CP_1 riconosciuta per l'inadempimento al contratto preliminare, che ha legittimato il recesso dei promissari acquirenti.
In particolare, il Tribunale di Ivrea ha così statuito:
“1) accerta e dichiara l'intervenuto recesso di dal contratto Parte_7 Parte_6 preliminare del 9.11.2020 concluso con;
CP_1
2) accerta e dichiara l'inadempimento di in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al contratto di mediazione concluso con
[...]
he, per l'effetto, risolve;
Parte_7 Parte_6
3) condanna in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Parte_5
e dell'importo di € 45.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284
[...] Parte_6
c.c., comma 4, c.c. dal 31.5.2022 al saldo;
4) condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_5 Parte_6 dell'importo di € 45.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, c.c. dal
31.5.2022 al saldo;
5)condanna in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di Parte_8 dell'importo di € 1.800,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
[...] dall'11.5.2022 al saldo;
6) condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_5 Pt_6 delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
[...]
Cpa e Iva di legge e spese successive occorrende;
7) condanna in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_8 delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
[...]
Cpa e Iva di legge e spese successive occorrende;
8) condanna in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
e degli importi di € 759,00 per contributo unificato e di Parte_5 Parte_6
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie
Ciò posto e allegato lo e il Sig. hanno promosso ricorso avanti Parte_1 Pt_2 all'intestato Tribunale contro il Sig. chiedendo di accertare il loro diritto di rivalersi su di lui CP_1 per tutte le somme versate in esecuzione della sentenza e di condannarlo al pagamento di €
8.350,47 in favore dello e di € 62.660,17 in favore del Sig. Parte_1 Pt_2
In via subordinata, hanno richiesto la condanna del resistente al pagamento della metà degli importi, e in via di estremo subordine, la condanna all'intero pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Sig. , costituitosi in giudizio con comparsa del 28.03.2025, ha contestato le richieste CP_1 avversarie, sostenendo come la sentenza in commento avesse accertato due distinti profili di responsabilità e che non vi era alcun presupposto per la rivalsa o il regresso nei suoi confronti per somme non dovute o non ancora versate dai ricorrenti. Inoltre, parte resistente ha evidenziato come alcune delle somme richieste fossero relative a condanne individuali e non in solido, e quindi non potevamo essere poste a suo carico.
In particolare, parte resistente ha evidenziato come le parti di questo giudizio, sulla base del predetto dispositivo, fossero state, in effetti, condannate in solido al pagamento in favore di e dell'importo di € 45.000,00, oltre interessi al tasso di cui Parte_5 Parte_6 all'art. 1284 c.c., comma 4, c.c. dal 31.5.2022 al saldo, nonché degli importi di € 759,00 per contributo unificato e di € 27,00 per anticipazioni forfettarie.
La condanna era stata emessa all'esito dell'accertamento di un duplice profilo di responsabilità da parte del Tribunale;
la responsabilità del Sig. si fondava sull'inadempimento del contratto CP_1 preliminare e sul conseguente esercizio del diritto di recesso da parte dei promissari acquirenti, mentre quella del mediatore era scaturita dalla violazione degli obblighi informativi ex art. 1759
c.c., nello specifico per la mancata informazione ai promissari acquirenti da parte del mediatore dell'esistenza di alcune ipoteche sull'immobile oggetto del contratto.
L'accertata responsabilità del mediatore si fondava, quindi, su presupposti completamente differenti rispetto all'inadempimento del Sig. , che ha concausato il legittimo esercizio del CP_1 recesso da parte dei promissari acquirenti e dunque non era corretta l'affermazione di parte ricorrente a tenore del quale la condanna in solido promanava dall'unica responsabilità accertata a carico del . CP_1 Tentata senza esito la conciliazione della controversia alla prima udienza;
le parti hanno poi chiesto di fissarsi congiuntamente udienza di precisazione delle conclusioni stante la natura puramente documentale della controversia.
All'udienza di discussione orale della controversia, tenutasi in data 22.10.2025, parte ricorrente ha richiamato le proprie conclusioni precisando di aver corrisposto alla data del 22.10.2025 la complessiva somma di Euro 45.400,00 (come da contabile prodotta).
Parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda evidenziando come difettassero i presupposti tanto per la rivalsa, quanto per l'arricchimento senza causa.
***
Venendo al merito della controversia, la domanda formulata da parte ricorrente è parzialmente meritevole di accoglimento.
In via principale i ricorrenti chiedono la restituzione integrale delle somme da versare ai sigg.
e La predetta domanda non può essere accolta. Parte_5 Parte_6
Come correttamente evidenziato dalla difesa del resistente la condanna in solido emessa dal
Tribunale di Ivrea postula una corresponsabilità nell'inadempimento accertato, sia in capo al
, quale promittente venditore che ha giustificato il legittimo recesso dei promissari acquirenti, CP_1 sia in capo ai ricorrenti in qualità di mediatori per aver violato gli obblighi informativi e di diligenza gravanti sugli stessi di verifica delle formalità pregiudizievoli esistenti sul cespite promesso in vendita. Non è quindi corretto assumere (salvo -appunto- una diversa pronuncia in riforma della statuizione n. 1000/2023, sulla quale tuttavia è già sceso il giudicato) che la responsabilità sia ascritta solo al sig. nella misura del 100% e dunque i ricorrenti abbiano titolo a ripetere CP_1
l'integralità delle somme da versare ai promissari acquirenti.
Per tale dirimente ragione la domanda principale va rigettata.
In via graduata i ricorrenti hanno richiesto di ottenere in via di rivalsa e/o regresso ex art. 1299 c.c. la metà delle somme ad oggi versate ai promissari acquirenti.
Parte convenuta obietta che tale richiesta non può essere accolta dal momento che la sentenza del Tribunale di Ivrea non ha stabilito diverse percentuali di responsabilità a carico del Sig. CP_1
e della nonché del Sig. né i ricorrenti hanno fornito elementi tali da Parte_1 Pt_2 poter mettere in discussione la presunzione di egualità delle quote, né hanno ha rivolto puntuale domanda di accertamento al Giudice adito.
Evidenzia, infine, parte resistente che la domanda di regresso avrebbe dovuto essere limitata alle sole somme effettivamente versate dal condebitore adempiente (ovvero i ricorrenti) e unicamente per gli importi eccedenti la quota a cui il medesimo era tenuto.
La domanda dei ricorrenti è fondata nei limiti che verranno specificati in appresso. Il punto di partenza del ragionamento è costituito dal principio di diritto affermato nella statuizione n. 1000/2023 che ha stabilito una corresponsabilità fra le parti ascrivendo la causa del recesso esercitato dai promissari acquirenti tanto al sig. , tanto ai ricorrenti, i quali hanno CP_1 violato gli obblighi informativi gravanti sui mediatori non informando delle formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile promesso in vendita.
Tanto, peraltro, si evince dalla parte motiva della sentenza, la quale afferma. “Nel caso di specie, ciò chiaramente non è avvenuto per causa imputabili esclusivamente al convenuto (ndr ). CP_1
Occorre, infatti, rilevare che, come inequivocabilmente indicato nel preliminare, il contratto definitivo avrebbe dovuto avere ad oggetto un immobile gravato da una sola ipoteca, mentre ancora nel febbraio 2022 era gravato da più ipoteche;
si deve peraltro evidenziare che tale circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti e, anzi, è pure espressamente ammessa dal convenuto (cfr. comparsa di costituzione pag. 3 “d'altro canto la circostanza che CP_1 sull'immobile gravassero altre ipoteche non può certo ritenersi causa di reclamato vizio”). Inoltre, sebbene il mancato rispetto del termine del 31.12.2021 non possa giustificare, per le ragioni sopra dette, la risoluzione ipso iure del preliminare, tale mancato rispetto assume comunque rilevanza ai fini della valutazione della significativa gravità dell'inadempimento del convenuto, non essendo tollerabile che 8 la parte che ha già ricevuto il complessivo importo di € 45.000,00 a titolo di caparra confirmatoria nemmeno si adoperi per il rispetto dei termini contrattualmente pattuiti e giungere quindi alla conclusione del definitivo.”
Ed ancora, sempre in parte motiva si legge. “
9. La domanda di risarcimento danni promossa dagli attori nei confronti di per l'importo di € 45.000,00 Parte_2
– ossia l'importo che gli attori hanno corrisposto al convenuto quale caparra confirmatoria – CP_1
è fondata per le ragioni che seguono. Premesso che la conclusione di contratto preliminare, come avvenuto nel caso di specie, integra la nozione di “affare concluso” ai sensi dell'art. 1755 c.c. (per tutte, Cass. II, 22 giugno 2022, n. 20132), deve essere richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di mediazione immobiliare, allorché l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa 11 valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente» (Cass. II, 2 maggio 2023, n. 11371, Rv. 667761 – 01). Ebbene, nel caso di specie deve evidenziarsi che gli attori in ragione dell'omessa informazione da parte della convenuta si sono Parte_1 determinati non solo alla sottoscrizione della proposta di acquisto dell'immobile (ossia, a seguito dell'accettazione del convenuto , alla conclusione del contratto preliminare) ma hanno altresì CP_1 accettato di impegnarsi a corrispondere e, poi, di corrispondere effettivamente il complessivo importo di € 45.000,00 a titolo di caparra confirmatoria prima della conclusione del contratto definitivo. In altri termini, l'omessa informazione circa la presenza della pluralità di ipoteche da cui era gravato l'immobile ha indotto gli attori ad effettuare un atto dispositivo del proprio patrimonio – corresponsione della caparra – che altrimenti non avrebbero compiuto;
la diminuzione subita dal patrimonio degli attori determinata dalla corresponsione della caparra confirmatoria costituisce, quindi, un pregiudizio attuale patito dagli attori.” (cfr. pag. 10-11 sentenza 1000/2023 del Tribunale di Ivrea 25.10.2023).
Ciò posto e allegato giova evidenziare che secondo l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione: “Il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere
l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale.” Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/05/2008 (Rv. 603227 - 01).
Giova, altresì, evidenziare che in difetto di domanda e/o esplicito accertamento (qui non richiesto)
“In assenza di diverse determinazioni, l'obbligazione solidale si ripartisce tra i condebitori in parti uguali. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei rapporti interni tra condebitori solidali “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Ed ancora: “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello,
è inammissibile in quanto nuova” Sez. 3 - , Sentenza n. 13063 del 16/05/2025 (Rv. 674768 - 01)
Nel caso di specie è documentato e non contestato che i ricorrenti siano stati convenuti in giudizio nell'esecuzione presso terzi (RGE 249/2024) per ottenere il pagamento del complessivo credito ammontante ad euro 69.538,50 (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) da parte dei promissari acquirenti in forza della sentenza n. 1000/2023.
Ciò detto, dall'applicazione dei principi di diritto sopra richiamati ne deriva dunque che i ricorrenti abbiano titolo a richiedere il pagamento in regresso delle somme per i quali sono stati convenuti in giudizio dal creditore principale, ancorché non le abbiano integralmente corrisposte;
ma che abbiano diritto a ripetere esattamente la metà della somma prevista a titolo di condanna, ovvero la somma pari ad Euro 22.500,00 (ovvero la metà della quota per cui potrebbero rispondere solidamente), maggiorata degli interessi ex art. 128 4 co. IV c.p.c. pari ad euro 4.175,235, ovvero metà della quota degli interessi maturati;
nonché le somme che sono dovute per le anticipazioni
(secondo la statuizione della sentenza di condanna) ovvero pari ad Euro 393,00 (metà degli esposti documentati e per cui vi è condanna).
Nient'altro è dovuto atteso che le altre somme richieste dai promissari acquirenti allo
[...]
e al sig. sono dovute autonomamente in forza della predetta Parte_2 CP_2 statuizione;
trattasi delle spese di lite (per cui ciascuna parte ha subito autonoma condanna con capo distinto della sentenza, punti 6 e 7 del dispositivo), alla ripetizione della provvigione pari ad
Euro 1.800,00 (dovuta solo dai mediatori punto 5 del dispositivo) nonché la metà della quota di pertoccanza pari ad Euro 45.000,00, nei limiti della statuizione recata in sentenza.
E' inibito a questo giudice individuare e graduare una diversa corresponsabilità delle quote in assenza di esplicita domanda.
Non vi è domanda, né statuizione in sentenza sulla diversa graduazione delle colpe e sull'obbligo restitutorio di Euro 45.0000, né è possibile argomentare, ad avviso di questo giudice, che tale sia l'esegesi recata in sentenza ovvero che la responsabilità sia ascritta esclusivamente al sig. . CP_1
Ed infatti la sentenza ha esplicitamente chiarito che la responsabilità è solidale e deriva da autonomi titoli di responsabilità nella misura di pari concorrente responsabilità in assenza di domanda di diversa graduazione della colpa. Conferma di tale argomentare è stato condiviso anche dal Giudice della cautela (giudice adìto per ottenere un sequestro conservativo delle somme dovute dal ); il quale ha così opinato “In base ai documenti versati in atti, il fumus del diritto CP_1 di ripetizione sussiste soltanto per l'importo di € 23.400,00, pari alla metà dell'importo del credito solidale maggiorato di interessi (€ 46,800,00; cfr. cap. 3 del dispositivo di sentenza sub doc. 3; atto di precetto datato 29.02.2024). Sotto tale specifico aspetto, si evidenzia in particolare che la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 100/2023 ha posto l'obbligazione di pagamento a carico solidale di e dello muovendo uno specifico addebito di responsabilità a ciascun CP_3 Parte_1 condebitore e le quote si presumono uguali ex art. 1298 ult. comma c.c. (e art. 2055 ult. comma c.c.”
La domanda va dunque accolta nel limite di quanto sopra argomentato.
Assorbite le altre questioni e domande formulate in via graduata dalle parti.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico di parte resistente, liquidate come da dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014, valore del decisum, tenuto conto delle questioni trattate e della modesta attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
In parziale accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, ACCERTA e DICHIARA il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. dello
[...]
(già Parte_1 Parte_2
(Codice Fiscale - P.IVA: e del sig. (Codice Fiscale:
[...] P.IVA_1 Parte_2
nei confronti del sig. , C.F.: , per la quota C.F._1 CP_1 C.F._2 di metà gravante su quest'ultimo e, per l'effetto, dichiara tenuto e lo condanna al pagamento dei seguenti importi in favore di parte ricorrente:
-Euro 22.500,00, maggiorata degli interessi ex art. 1284 co. IV c.p.c. pari ad euro 4.175,235; nonché le somme che sono dovute per le anticipazioni ovvero pari ad Euro 393,00, nei limiti di cui in motivazione;
CONDANNA il resistente , C.F.: , al pagamento delle spese di CP_1 C.F._2 lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 5.000,00 oltre euro 786,00 a titolo di esposti, oltre spese forfettarie nel limite del 15%, IVA e C.P.A.
Ivrea, 05.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)