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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
AG TO, AT
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 901/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
Difensore_8 - CF_Difensore_8
Difensore_9 - CF_Difensore_9
Difensore_10 - CF_Difensore_10
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Corso Giuseppe Mazzini 64 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T004241000P002 REGISTRO 2024 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta emesso dall'Agenzia delle Entrate per versamento insufficiente dell'imposta di registro inerente alla compravendita del diritto di superficie di un terreno agricolo.
Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto ritenendo applicabile l'aliquota del 9% e non quella calcolata dall'ufficio del 15%.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha evidenziato di aver provveduto ad annullare l'atto impugnato con discarico della pretesa tributaria chiedendo la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
All'udienza del 13.11.2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
In effetti risulta in atti che il comune, in sede di autotutela, ha effettuato il totale discarico della pretesa tributaria annullando l'avviso oggetto di impugnazione.
Sussistono giusti motivi per operare la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della richiesta in tal senso del comune e della mancata opposizione del ricorrente.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Catanzaro, 13.11.2025
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
AG TO, AT
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 901/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
Difensore_8 - CF_Difensore_8
Difensore_9 - CF_Difensore_9
Difensore_10 - CF_Difensore_10
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Corso Giuseppe Mazzini 64 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 241T004241000P002 REGISTRO 2024 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta emesso dall'Agenzia delle Entrate per versamento insufficiente dell'imposta di registro inerente alla compravendita del diritto di superficie di un terreno agricolo.
Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto ritenendo applicabile l'aliquota del 9% e non quella calcolata dall'ufficio del 15%.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha evidenziato di aver provveduto ad annullare l'atto impugnato con discarico della pretesa tributaria chiedendo la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
All'udienza del 13.11.2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
In effetti risulta in atti che il comune, in sede di autotutela, ha effettuato il totale discarico della pretesa tributaria annullando l'avviso oggetto di impugnazione.
Sussistono giusti motivi per operare la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della richiesta in tal senso del comune e della mancata opposizione del ricorrente.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Catanzaro, 13.11.2025