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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 04/12/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/07/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti LOCATELLO LUIGI e LOMBARDINI ROBERTO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. GAMBINI FEDERICO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 31/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
PRIMA DOMANDA
ACCERTATO e DICHIARATO che la ricorrente all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego aveva maturato complessivamente 72 giornate di ferie che non ha potuto fruire CONDANNARE la convenuta al pagamento della relativa indennità ammontante ad € 6.475,00, o quanto in più o in meno risulterà di giustizia;
SECONDA DOMANDA
ACCERTATO e DICHIARATO che la ricorrente ha prestato nel corso degli ultimi anni complessivamente 951 ore di lavoro che non è stato remunerato né recuperare CONDANNARE la convenuta al pagamento del complessivo importo di € 15.691,50 o quanto in più o in meno risulterà di giustizia;
TERZA DOMANDA
ACCERTATO e DICHIARATO che la ricorrente ha assolto il duplice ruolo di PO e Responsabile Infermieristico del Dipartimento “Cure Materno Infantile” per otto anni e otto mesi, CONDANNARE la convenuta al pagamento di un importo determinato in via equitativa tenuto conto del risparmio conseguito a discapito della lavoratrice che si indica in € 26.400,00, o quanto in più o in meno risulterà di giustizia e/o in corso di causa;
IN OGNI CASO
-) somme tutte da incrementare con interessi e rivalutazione dall'insorgenza del singolo credito al saldo;
-) alla rifusione dei compensi oltre SG, CPA ed IVA nella misura legale
PER LA RESISTENTE
IN RIFERIMENTO ALLA PRIMA DOMANDA
Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto
IN RIFERIMENTO ALLA SECONDA DOMANDA In via principale
Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto
In via subordinata
Nel caso in cui venga ritenuto che l'odierna ricorrente abbia diritto ad un compenso per le ore lavorate in più rispetto al minimo contrattuale, condannare l' a pagarle solo quelle non ancora pagate a CP_1
seguito di disposizioni del CCNL o di accordi aziendali o regionali e comunque, tenuto conto della prescrizione, lavorate solo dopo il 02.12.2016
IN RIFERIMENTO ALLA TERZA DOMANDA
In via preliminare
Dichiarare improponibile la domanda avversaria ex art. 2042 c.c.
In via principale
Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto
In via subordinata
Nel caso in cui venga ritenuto che l'odierna ricorrente abbia diritto ad un indennizzo ex art. 2041 c.c. condannare l' a pagarle solo una somma ricompresa nel limite del presunto arricchimento della CP_1
stessa.
IN OGNI CASO
- nel caso in cui l' sia condannata a pagare delle somme applicare l'art. art. 22 comma 36 della legge CP_1
23 dicembre 1994 n. 724
- spese rifuse (con onorari maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55)
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 14/7/2023 da
[...]
– infermiera professionale assunta alle dipendenze della convenuta Parte_1 [...] cumulando nel corso del rapporto di lavoro il doppio ruolo di Responsabile Controparte_1
Infermieristico del Dipartimento “Cure Materno Infantile” (già Posizione Organizzativa) nonché di coordinatrice - caposala presso la di Pordenone rassegnando le dimissioni il 31/12/2021 – le Parte_2
questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) la spettanza in linea di diritto della monetizzazione delle ferie non potute godere dalla menzionata dipendente durante il servizio dalla medesima prestato
B) il riconoscimento di un incremento retributivo riconducibile ad ore di straordinario effettuate e non pagate alla signora . Parte_1
Ciò premesso, osserva il giudicante quanto segue.
In merito alla tematica di cui alla lettera A) – incontestato il numero delle giornate di ferie di fatto non godute dalla ricorrente (pari a 72 dì) nonché l'ammontare della loro monetizzazione (cfr. memoria CP_ autorizzata dd. 13/3/2025) – appare più che mai opportuno rammentare il pressoché univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato IL DATORE DI LAVORO HA L'ONERE DI DIMOSTRARE DI AVER ESERCITATO LA SUA
CAPACITÀ ORGANIZZATIVA in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e quindi di averlo inutilmente invitato a usufruirne CON ESPRESSO AVVISO DELLA PERDITA, IN CASO
DIVERSO, DEL DIRITTO ALLE DETTE FERIE E ALLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA, sicché non appare idonea a far ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda alla dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata senza riportare l'avviso menzionato (Cass. civ. 21/5/20024 N. 14083).
Nel caso oggetto di disamina reputa il giudicante che la P.A. non abbia assolto al proprio obbligo di porre la lavoratrice nella oggettiva condizione di godere delle ferie nell'esercizio della propria capacità organizzativa, fermo restando che carenze di risorse umane non possono essere fatte ricadere sul semplice dipendente, il quale non ha alcun potere decisionale in merito all'organizzazione del lavoro ed alla risoluzione delle problematiche connesse a carenza d'organico. CP_ Restando all'interno dell'odierna fattispecie risulta che una prima volta abbia invitato genericamente la dipendente a godere delle ferie inizialmente entro l'ultimo giorno di servizio prestato, il 31/3/2021, avvertendo quest'ultima che dovevano essere fruite “IN ACCORDO CON IL
CP_ RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRO IL 31/3/2021 E NON SONO MONETIZZABILI” (doc. 21 ).
L'azienda tuttavia non dava corso ad alcun godimento concordato per ragioni organizzative, come emerso dalle testimonianze della Dott.ssa e del Dott. . Tes_1 Testimone_2
CP_ Peraltro la stessa dimessa comunicazione 15/2/2021 della odierna attrice (all. 22 fascicolo resistente) evidenziava chiaramente che le ragioni per le quali la lavoratrice non aveva potuto godere delle ferie maturate era “…PER MOTIVI ORGANIZZATIVI…” espressamente indicati in detta missiva sì da indurre la diretta interessata a chiedere di poter differire la richiesta di collocamento in quiescenza dal
31/3/2021 al 31/12/2021.
CP_ A fronte di ciò la convenuta assentiva alla richiesta per come motivata dalla Parte_1
prorogando al 31/12/2021 l'istanza di collocamento in quiescenza (lettera dd. 23/3/2021 di cui all'allegato 23 ASFO) salvo non risolvere i propri problemi organizzativi di fatto non consentendo il godimento delle ferie alla dipendente, la quale continuava a lavorare sino al 31/12/2021.
Privo di pregio si rivela in proposito l'assunto del soggetto datoriale volto a valorizzare il
[...] che all'epoca rivestiva l'odierna ricorrente, sostanzialmente autonoma nel programmare le Pt_3 proprie ferie.
Senonché la Suprema Corte ha significativamente sostenuto che IL POTERE DEL DIRIGENTE PUBBLICO
DI AUTORIZZARE AUTONOMAMENTE IL GODIMENTO DELLE PROPRIE FERIE NON COMPORTA LA
PERDITA DEL DIRITTO, ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO, ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE SE
IL DATORE DI LAVORO NON DIMOSTRA DI AVERE, IN ESERCIZIO DEI PROPRI DOVERI DI VIGILANZA E DI
INDIRIZZO SUL PUNTO, FORMALMENTE E INUTILMENTE CHIESTO AL LAVORATORE DI FRUIRE DELLE
FERIE E DI AVERE ASSICURATO, ALTRESÌ, CHE L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LE ESIGENZE DEL
SERVIZIO CUI IL DIRIGENTE ERA PREPOSTO NON FOSSERO TALI DA IMPEDIRE IL LORO GODIMENTO.
INVITO DA FORMULARSI IN MODO ACCURATO ED IN TEMPO UTILE A GARANTIRE CHE FERIE E RIPOSI
SIANO ANCORA IDONEI AD APPORTARE ALL'INTERESSATO IL RELAX A CUI SONO FINALIZZATI.
Cass. N. 13679/2024 e Cass. sez. lav. 2/3/2025 N. 5496.
In definitiva per le considerazioni che precedono reputa l'adito Tribunale che l'invocata monetizzazione delle ferie sia dovuta in una situazione, quale quella oggetto di disamina, in cui si rivela la carenza di adeguata prova che fosse stata assicurata dal datore di lavoro pubblico la circostanza che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio del dipendente non fossero tali da impedirne il godimento.
Conseguentemente, incontestato il quantum debeatur, la convenuta va condannata a CP_1 corrispondere a a titolo di indennità sostitutiva l'importo capitale di € Parte_1
6.475,00 maggiorato di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Per quel che concerne l'ulteriore tematica indicata sub B) di premessa, parte ricorrente contesta che le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte le siano state tutte remunerate escludendo che sia verificata una prescrizione del proprio diritto. Orbene:
1) Sotto il primo aspetto risulta provato in corso di causa che l'odierna attrice prestasse la propria attività anche al di fuori del normale orario lavorativo (risultante dalla timbratura dei cartellini delle presenze), segnatamente A CASA LA SERA E I FINE SETTIMANA SIA PER L'ESPLETAMENTO DI PROGETTI
AZIENDALI PREVISTI E PORTATI AVANTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO SIA PER L'ESPLETAMENTO DI
ATTIVITÀ CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE SVOLTE ALL'INTERNO DEL NORMALE ORARIO ma che per la mole di lavoro, dato dal duplice incarico di P.O. e di coordinatrice – caposala presso la di Parte_2
Pordenone con l'aggiunta di mansioni infermieristiche e di supporto infermieristico per coprire le carenze di organico e organizzative dell' , l'odierna attrice non era materialmente Parte_4 in grado in affrontare durante il servizio in presenza in ospedale.
Rilevano in tal senso le significative deposizioni rese da , , , Tes_1 Tes_3 Testimone_4
e . Testimone_5 Testimone_6
CP_ In buona sostanza è convincimento dell'adito Tribunale che la convenuta non abbia fornito adeguata prova che nelle 951 ore in eccedenza rispetto al normale orario e lavorate dalla ricorrente durante la permanenza giornaliera presso la struttura ospedaliera (per come risultanti dalle timbrature dei cartellini) rientrassero le ore a progetto o per ulteriori attività da accordi aziendali svolte a casa la sera e nei fine settimana.
2) In punto prescrizione, correttamente parte convenuta ha sostenuto a pg. 12 comparsa di costituzione che “avendo natura retributiva, IL DIRITTO AL PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARI SI
PRESCRIVE IN 5 ANNI CHE PER I DIPENDENTI PUBBLICI DECORRONO ANCHE IN COSTANZA DI
RAPPORTO DI LAVORO…. Considerato che la prima richiesta di pagamento è stata effettuata formalmente da parte della signora solo con la nota pervenuta in Azienda in data Parte_1
2/12/2021, PARE EVIDENTE CHE È DA CONSIDERARSI IN OGNI CASO PRESCRITTO IL DIRITTO ALLA
RETRIBUZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ANTECEDENTI AL 2/12/2016”. Muovendo pertanto dell'assunto sostenuto in memoria autorizzata 13/3/2025 secondo cui “le ore di straordinario in relazione alle quali il diritto alla retribuzione NON È ANCORA PRESCRITTO sono quelle CP_ maturate dal 2017 al 2021 pari a 184”, concorda la stessa che in tal caso il quantum debeatur risulta pari all'importo capitale di € 3.036,00 maggiorato di interessi e rivalutazione.
Si rivela nondimeno destituita di fondamento l'ulteriore formulata domanda ex art. 2041 cc., peraltro neppure coltivata in sede di note conclusive.
Si ravvisano infine giusti motivi, attese le complesse ragioni della decisione, per porre a carico dell' resistente i due terzi delle spese di lite, in tal misura liquidate come da dispositivo oltre CP_2
accessori di legge e contributo unificato pari ad € 259,00.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della lavoratrice a vedersi indennizzare le ferie non Parte_1
potute fruire all'atto della risoluzione del rapporto di impiego e maturate nel numero complessivo di 72 giornate e per l'effetto
2) Condanna la resistente , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere all'odierna attrice a tale titolo l'importo capitale di € 6.475,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Dato contestualmente atto che
[...]
nel periodo 2017-2021, escluso dalla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale, ha Parte_1 prestato 184 ore di lavoro straordinario non remunerate
3) Condanna altresì la convenuta a corrispondere alla ricorrente a tale ulteriore titolo l'importo CP_1
capitale di € 3.036,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) Respinge nondimeno la formulata domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cc.
5) Condanna infine parte resistente a rifondere all'odierna attrice i due terzi delle spese di lite, che in tal misura complessivamente liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 31/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 14/07/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti LOCATELLO LUIGI e LOMBARDINI ROBERTO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. GAMBINI FEDERICO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 31/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
PRIMA DOMANDA
ACCERTATO e DICHIARATO che la ricorrente all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego aveva maturato complessivamente 72 giornate di ferie che non ha potuto fruire CONDANNARE la convenuta al pagamento della relativa indennità ammontante ad € 6.475,00, o quanto in più o in meno risulterà di giustizia;
SECONDA DOMANDA
ACCERTATO e DICHIARATO che la ricorrente ha prestato nel corso degli ultimi anni complessivamente 951 ore di lavoro che non è stato remunerato né recuperare CONDANNARE la convenuta al pagamento del complessivo importo di € 15.691,50 o quanto in più o in meno risulterà di giustizia;
TERZA DOMANDA
ACCERTATO e DICHIARATO che la ricorrente ha assolto il duplice ruolo di PO e Responsabile Infermieristico del Dipartimento “Cure Materno Infantile” per otto anni e otto mesi, CONDANNARE la convenuta al pagamento di un importo determinato in via equitativa tenuto conto del risparmio conseguito a discapito della lavoratrice che si indica in € 26.400,00, o quanto in più o in meno risulterà di giustizia e/o in corso di causa;
IN OGNI CASO
-) somme tutte da incrementare con interessi e rivalutazione dall'insorgenza del singolo credito al saldo;
-) alla rifusione dei compensi oltre SG, CPA ed IVA nella misura legale
PER LA RESISTENTE
IN RIFERIMENTO ALLA PRIMA DOMANDA
Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto
IN RIFERIMENTO ALLA SECONDA DOMANDA In via principale
Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto
In via subordinata
Nel caso in cui venga ritenuto che l'odierna ricorrente abbia diritto ad un compenso per le ore lavorate in più rispetto al minimo contrattuale, condannare l' a pagarle solo quelle non ancora pagate a CP_1
seguito di disposizioni del CCNL o di accordi aziendali o regionali e comunque, tenuto conto della prescrizione, lavorate solo dopo il 02.12.2016
IN RIFERIMENTO ALLA TERZA DOMANDA
In via preliminare
Dichiarare improponibile la domanda avversaria ex art. 2042 c.c.
In via principale
Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto
In via subordinata
Nel caso in cui venga ritenuto che l'odierna ricorrente abbia diritto ad un indennizzo ex art. 2041 c.c. condannare l' a pagarle solo una somma ricompresa nel limite del presunto arricchimento della CP_1
stessa.
IN OGNI CASO
- nel caso in cui l' sia condannata a pagare delle somme applicare l'art. art. 22 comma 36 della legge CP_1
23 dicembre 1994 n. 724
- spese rifuse (con onorari maggiorati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55)
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 14/7/2023 da
[...]
– infermiera professionale assunta alle dipendenze della convenuta Parte_1 [...] cumulando nel corso del rapporto di lavoro il doppio ruolo di Responsabile Controparte_1
Infermieristico del Dipartimento “Cure Materno Infantile” (già Posizione Organizzativa) nonché di coordinatrice - caposala presso la di Pordenone rassegnando le dimissioni il 31/12/2021 – le Parte_2
questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) la spettanza in linea di diritto della monetizzazione delle ferie non potute godere dalla menzionata dipendente durante il servizio dalla medesima prestato
B) il riconoscimento di un incremento retributivo riconducibile ad ore di straordinario effettuate e non pagate alla signora . Parte_1
Ciò premesso, osserva il giudicante quanto segue.
In merito alla tematica di cui alla lettera A) – incontestato il numero delle giornate di ferie di fatto non godute dalla ricorrente (pari a 72 dì) nonché l'ammontare della loro monetizzazione (cfr. memoria CP_ autorizzata dd. 13/3/2025) – appare più che mai opportuno rammentare il pressoché univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato IL DATORE DI LAVORO HA L'ONERE DI DIMOSTRARE DI AVER ESERCITATO LA SUA
CAPACITÀ ORGANIZZATIVA in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e quindi di averlo inutilmente invitato a usufruirne CON ESPRESSO AVVISO DELLA PERDITA, IN CASO
DIVERSO, DEL DIRITTO ALLE DETTE FERIE E ALLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA, sicché non appare idonea a far ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda alla dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata senza riportare l'avviso menzionato (Cass. civ. 21/5/20024 N. 14083).
Nel caso oggetto di disamina reputa il giudicante che la P.A. non abbia assolto al proprio obbligo di porre la lavoratrice nella oggettiva condizione di godere delle ferie nell'esercizio della propria capacità organizzativa, fermo restando che carenze di risorse umane non possono essere fatte ricadere sul semplice dipendente, il quale non ha alcun potere decisionale in merito all'organizzazione del lavoro ed alla risoluzione delle problematiche connesse a carenza d'organico. CP_ Restando all'interno dell'odierna fattispecie risulta che una prima volta abbia invitato genericamente la dipendente a godere delle ferie inizialmente entro l'ultimo giorno di servizio prestato, il 31/3/2021, avvertendo quest'ultima che dovevano essere fruite “IN ACCORDO CON IL
CP_ RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRO IL 31/3/2021 E NON SONO MONETIZZABILI” (doc. 21 ).
L'azienda tuttavia non dava corso ad alcun godimento concordato per ragioni organizzative, come emerso dalle testimonianze della Dott.ssa e del Dott. . Tes_1 Testimone_2
CP_ Peraltro la stessa dimessa comunicazione 15/2/2021 della odierna attrice (all. 22 fascicolo resistente) evidenziava chiaramente che le ragioni per le quali la lavoratrice non aveva potuto godere delle ferie maturate era “…PER MOTIVI ORGANIZZATIVI…” espressamente indicati in detta missiva sì da indurre la diretta interessata a chiedere di poter differire la richiesta di collocamento in quiescenza dal
31/3/2021 al 31/12/2021.
CP_ A fronte di ciò la convenuta assentiva alla richiesta per come motivata dalla Parte_1
prorogando al 31/12/2021 l'istanza di collocamento in quiescenza (lettera dd. 23/3/2021 di cui all'allegato 23 ASFO) salvo non risolvere i propri problemi organizzativi di fatto non consentendo il godimento delle ferie alla dipendente, la quale continuava a lavorare sino al 31/12/2021.
Privo di pregio si rivela in proposito l'assunto del soggetto datoriale volto a valorizzare il
[...] che all'epoca rivestiva l'odierna ricorrente, sostanzialmente autonoma nel programmare le Pt_3 proprie ferie.
Senonché la Suprema Corte ha significativamente sostenuto che IL POTERE DEL DIRIGENTE PUBBLICO
DI AUTORIZZARE AUTONOMAMENTE IL GODIMENTO DELLE PROPRIE FERIE NON COMPORTA LA
PERDITA DEL DIRITTO, ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO, ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE SE
IL DATORE DI LAVORO NON DIMOSTRA DI AVERE, IN ESERCIZIO DEI PROPRI DOVERI DI VIGILANZA E DI
INDIRIZZO SUL PUNTO, FORMALMENTE E INUTILMENTE CHIESTO AL LAVORATORE DI FRUIRE DELLE
FERIE E DI AVERE ASSICURATO, ALTRESÌ, CHE L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LE ESIGENZE DEL
SERVIZIO CUI IL DIRIGENTE ERA PREPOSTO NON FOSSERO TALI DA IMPEDIRE IL LORO GODIMENTO.
INVITO DA FORMULARSI IN MODO ACCURATO ED IN TEMPO UTILE A GARANTIRE CHE FERIE E RIPOSI
SIANO ANCORA IDONEI AD APPORTARE ALL'INTERESSATO IL RELAX A CUI SONO FINALIZZATI.
Cass. N. 13679/2024 e Cass. sez. lav. 2/3/2025 N. 5496.
In definitiva per le considerazioni che precedono reputa l'adito Tribunale che l'invocata monetizzazione delle ferie sia dovuta in una situazione, quale quella oggetto di disamina, in cui si rivela la carenza di adeguata prova che fosse stata assicurata dal datore di lavoro pubblico la circostanza che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio del dipendente non fossero tali da impedirne il godimento.
Conseguentemente, incontestato il quantum debeatur, la convenuta va condannata a CP_1 corrispondere a a titolo di indennità sostitutiva l'importo capitale di € Parte_1
6.475,00 maggiorato di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Per quel che concerne l'ulteriore tematica indicata sub B) di premessa, parte ricorrente contesta che le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte le siano state tutte remunerate escludendo che sia verificata una prescrizione del proprio diritto. Orbene:
1) Sotto il primo aspetto risulta provato in corso di causa che l'odierna attrice prestasse la propria attività anche al di fuori del normale orario lavorativo (risultante dalla timbratura dei cartellini delle presenze), segnatamente A CASA LA SERA E I FINE SETTIMANA SIA PER L'ESPLETAMENTO DI PROGETTI
AZIENDALI PREVISTI E PORTATI AVANTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO SIA PER L'ESPLETAMENTO DI
ATTIVITÀ CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE SVOLTE ALL'INTERNO DEL NORMALE ORARIO ma che per la mole di lavoro, dato dal duplice incarico di P.O. e di coordinatrice – caposala presso la di Parte_2
Pordenone con l'aggiunta di mansioni infermieristiche e di supporto infermieristico per coprire le carenze di organico e organizzative dell' , l'odierna attrice non era materialmente Parte_4 in grado in affrontare durante il servizio in presenza in ospedale.
Rilevano in tal senso le significative deposizioni rese da , , , Tes_1 Tes_3 Testimone_4
e . Testimone_5 Testimone_6
CP_ In buona sostanza è convincimento dell'adito Tribunale che la convenuta non abbia fornito adeguata prova che nelle 951 ore in eccedenza rispetto al normale orario e lavorate dalla ricorrente durante la permanenza giornaliera presso la struttura ospedaliera (per come risultanti dalle timbrature dei cartellini) rientrassero le ore a progetto o per ulteriori attività da accordi aziendali svolte a casa la sera e nei fine settimana.
2) In punto prescrizione, correttamente parte convenuta ha sostenuto a pg. 12 comparsa di costituzione che “avendo natura retributiva, IL DIRITTO AL PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARI SI
PRESCRIVE IN 5 ANNI CHE PER I DIPENDENTI PUBBLICI DECORRONO ANCHE IN COSTANZA DI
RAPPORTO DI LAVORO…. Considerato che la prima richiesta di pagamento è stata effettuata formalmente da parte della signora solo con la nota pervenuta in Azienda in data Parte_1
2/12/2021, PARE EVIDENTE CHE È DA CONSIDERARSI IN OGNI CASO PRESCRITTO IL DIRITTO ALLA
RETRIBUZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ANTECEDENTI AL 2/12/2016”. Muovendo pertanto dell'assunto sostenuto in memoria autorizzata 13/3/2025 secondo cui “le ore di straordinario in relazione alle quali il diritto alla retribuzione NON È ANCORA PRESCRITTO sono quelle CP_ maturate dal 2017 al 2021 pari a 184”, concorda la stessa che in tal caso il quantum debeatur risulta pari all'importo capitale di € 3.036,00 maggiorato di interessi e rivalutazione.
Si rivela nondimeno destituita di fondamento l'ulteriore formulata domanda ex art. 2041 cc., peraltro neppure coltivata in sede di note conclusive.
Si ravvisano infine giusti motivi, attese le complesse ragioni della decisione, per porre a carico dell' resistente i due terzi delle spese di lite, in tal misura liquidate come da dispositivo oltre CP_2
accessori di legge e contributo unificato pari ad € 259,00.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della lavoratrice a vedersi indennizzare le ferie non Parte_1
potute fruire all'atto della risoluzione del rapporto di impiego e maturate nel numero complessivo di 72 giornate e per l'effetto
2) Condanna la resistente , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere all'odierna attrice a tale titolo l'importo capitale di € 6.475,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Dato contestualmente atto che
[...]
nel periodo 2017-2021, escluso dalla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale, ha Parte_1 prestato 184 ore di lavoro straordinario non remunerate
3) Condanna altresì la convenuta a corrispondere alla ricorrente a tale ulteriore titolo l'importo CP_1
capitale di € 3.036,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) Respinge nondimeno la formulata domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cc.
5) Condanna infine parte resistente a rifondere all'odierna attrice i due terzi delle spese di lite, che in tal misura complessivamente liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 31/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci