Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01436/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NE IU, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN GE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del rigetto tacito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente al Comune di Gallipoli in data 23.6.20 ex art. 36 DPR 380/01 e su cui il Comune non ha provveduto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IU NE il 13/4/2021:
del rigetto tacito formatosi ex art. 36 c. 3 DPR 380/01 sull'istanza di accertamento di conformità del dehor in struttura metallica, così come modificato rispetto alla originaria realizzazione nello scoperto di pertinenza della attività commerciale bar Blucafè al Lungomare G. Galilei civ. 103, istanza presentata al SUAP del Comune di Gallipoli in data 11.12.20 perché valesse anche come osservazioni al preavviso di diniego 26.11.20 n. 61139;
- nonché ove occorra del provvedimento 22.2.21 prot. n. 0010203, con cui il Comune di Gallipoli ha rigettato l'anteriore richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 presentata in data 23.6.20 e del già citato preavviso di diniego 26.11.20 n. 61139.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IO PA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il Sig. NE IU impugna il tacito diniego formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 presentata dal ricorrente al Comune di Gallipoli in data 23.6.2020.
Il ricorrente conduce in locazione un locale sito al piano terra di un edificio condominiale (Condominio Belvedere) di proprietà dei sigg.ri RO e CO DE ove esercita attività di bar denominato Blu Cafè, cui accede quale pertinenza del predetto locale una terrazza leggermente sopraelevata rispetto al piano strada.
Il ricorrente su detta terrazza ha realizzato due strutture ombreggianti dapprima integrate con infissi in vetro e copertura in plastica e con successiva apposizione laterale di strutture in alluminio e vetro e fioriere; successivamente il ricorrente ha sostituito le predette strutture con una struttura ombreggiante sorretta da travi metalliche con copertura orientabile e paraventi laterali e corredata di pannelli in vetro retrattili e teli richiudibili elettronicamente.
Il Comune di Gallipoli ha dichiarato nulla la CILA n. 47195 del 15.11.2016, relativa alla realizzazione della nuova struttura dehors, cui ha fatto seguito un ricorso del IU innanzi a questo Tribunale respinto con sentenza n. 554/18, impugnata innanzi al Consiglio di Stato un giudizio ancora pendente presso la Sezione VI.
L’ulteriore ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione è stato respinto con sentenza di questo Tribunale n. 421/2020, sulla quale risulta ancora pendente il termine per eventuale impugnazione.
Il ricorrente ha dunque prodotto una nuova istanza di sanatoria, prevedendo talune modifiche alla struttura al fine di evitare la configurabilità della struttura come volumetria.
Su tale istanza si è formato il silenzio rigetto, impugnato con il ricorso in esame, deducendo violazione del regolamento comunale relativo all’occupazione di suolo pubblico per spazi destinati alla somministrazione, nonché violazione dell’art. 36 del DPR 380/01.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli contestando le avverse deduzioni ed evidenziando in particolare l’esecutività ex lege della sentenza di questo Tribunale n. 554/18, atteso che il ricorrente in appello non ha avanzato istanza cautelare e che relativamente al ricorso rg. n. 1212/18, proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 116/18, lo stesso ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Il Comune di Gallipoli rappresenta di aver comunicato preavviso di rigetto in data 19/12/2018 in relazione alla successiva istanza di sanatoria proposta dal IU in data 5.11.2018.
Il successivo ricorso integrato da motivi aggiunti dell’11.3.2019 e del 28.6.2019 è stato definito con sentenza n. 421/2020 recante declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento dell’ordinanza di demolizione in relazione alla proposizione di ulteriori istanze in sanatoria e del successivo diniego espresso, respingendo altresì i due ricorsi per motivi aggiunti.
Il ricorrente ha quindi prodotta una ulteriore istanza di sanatoria in data 10 luglio 2020, cui ha fatto seguito un preavviso di diniego in cui si evidenzia il contrasto con la strumentazione urbanistica non trattandosi di struttura ombreggiante precaria ma di un manufatto esprimente volumetria edilizia.
All’udienza straordinaria del 12.02.2026, mediante collegamento da remoto il ricorso è stato infine introitato per la decisione.
Rileva il Collegio che anche a prescindere dall’esame della dedotta eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso è infondato.
Occorre innanzitutto considerare che difetta nella specie il requisito richiesto dall’art. 36 del DPR 380/01 della doppia conformità.
Peraltro sulla ulteriore istanza di PdC in sanatoria il Comune di Gallipoli ha comunicato puntuale preavviso di diniego rappresentando i vari motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Né alcuna rilevanza in senso contrario può attribuirsi al fatto che il ricorrente, a seguito del preavviso di diniego del 26.11.2020, abbia presentato in data 11.12.2020 un nuovo elaborato tecnico per contrastare i rilievi ostativi dell’UTC, atteso che la produzione di nuovi elaborati tecnici non è anzitutto assimilabile ad una ulteriore istanza di condono, senza considerare che – quand’anche e per mera ipotesi volesse riguardarsi come tale – la stessa risulterebbe inammissibile; ed invero con tale produzione tecnica il ricorrente pretenderebbe di supportare la regolarità urbanistica del manufatto alla esecuzione di ulteriori e future opere.
Peraltro, come affermato dalla difesa del Comune di Gallipoli, l’Amministrazione con il provvedimento in data 1.2.2021, ha ritenuto permanere le ragioni ostative al rilascio del titolo per difetto del requisito della doppia conformità in quanto il manufatto esprime volumetria non disponibile.
Il ricorso va dunque respinto.
Solo ragioni equitative inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente, Estensore
LE RI, Primo Referendario
DE Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO PA |
IL SEGRETARIO