Art. 1.
In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facolta' di medicina, l'"arte ausiliaria, sanitaria di tecnico di radiologia medica", di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 , e' sostituita dalla "professione di tecnico sanitario di radiologia medica".
In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facolta' di medicina, l'"arte ausiliaria, sanitaria di tecnico di radiologia medica", di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 , e' sostituita dalla "professione di tecnico sanitario di radiologia medica".