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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 898/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5297/2018 depositato il 04/07/2018
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 N.q. Di Ex Socio Della Resistente_2 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4675/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 ILOR 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IRAP 2006
- sull'appello n. 5361/2018 depositato il 05/07/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4675/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 ILOR 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 21 ottobre 2010, la Società in epigrafe ha impugnato nei confronti di ER SI
S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa (d'ora innanzi, Agente della Riscossione) la cartella di pagamento n. 298 2010 00117648 40, relativa all'ILOR per il periodo d'imposta 1997 e all'IRES,
IRAP ed IVA per il periodo d'imposta 2006.
La Ricorrente ha dedotto i motivi nel seguito esposti:
inesistenza giuridica della notificazione;
difetto di sottoscrizione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 6, comma 5 della Legge n.
212/2000 e dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997;
omessa indicazione del responsabile del procedimento;
difetto di motivazione;
inesistenza della pretesa tributaria.
In particolare, la Società in epigrafe ha censurato l'atto impugnato sostenendo che la notifica sia avvenuta senza l'intervento dell'Agente Notificatore e che sia carente sotto il profilo della sottoscrizione.
Lamenta, altresì, che manchi l'indicazione del responsabile del procedimento, pur evidenziando che l'atto impugnato rechi la dicitura “Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Nominativo_1”. La Società ha censurato l'atto impugnato anche sotto il profilo della motivazione e, da un punto di vista procedurale, ha evidenziato una presunta violazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e delle norme che, in tema di iscrizione a ruolo delle imposte non versate, prevedono la preventiva comunicazione al contribuente del c.d. avviso bonario.
Nel merito della pretesa impositiva, censura l'atto impugnato sostenendo di non aver alcun debito d'imposta.
Si costituiva in giudizio la ER SI S.p.A. eccependo, in primo luogo, la correttezza della procedura di notificazione avvenuta mediante il servizio postale ed evidenziando che la proposizione del ricorso avrebbe comunque sanato eventuali vizi, ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. In merito al presunto difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, l'Agente della Riscossione eccepiva che l'ordinamento giuridico non la prevede e che in tal senso si è ormai consolidata sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito.
Controdeduceva, altresì, alla censura relativa al presunto difetto di motivazione e, in merito all'indicazione del responsabile del procedimento, citava una pronuncia recente della CTP di Siracusa in cui veniva precisato che la sua funzione “non è quella di fornire spiegazioni…bensì di avere un soggetto, di rilevanza esterna, che risponda…per le irregolarità commesse nel corso delle procedure amministrative a lui delegate”
(controdeduzioni, p. 6).
Nel merito della pretesa impositiva eccepiva il proprio difetto di legittimazione, chiedendo al Giudice adito di essere autorizzata ad effettuare la chiamata in causa dell'Ente Impositore. Previa chiamata in causa effettuata dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate mediante controdeduzioni depositate in data 14 gennaio 2011.
La Difesa Erariale eccepiva la legittimità del procedimento di liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, evidenziando, altresì, che nessuna violazione dell'art. 6, comma 5 della Legge n. 212/2000 era configurabile atteso che l'Ufficio aveva effettuato la comunicazione di irregolarità n. 5344007671 pur non essendone tenuto, trattandosi di imposte dichiarate e non versate.
Con sentenza n. 4675/02/17, pronunciata il 7 dicembre 2017 e depositata in segreteria il 20 dicembre 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, ha accolto il ricorso compensando le spese di lite.
Il Collegio, premesso che “le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo dell'ente creditore nonché l'indicazione dei responsabili dei procedimenti di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento” ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, sull'assunto che nella cartella di pagamento impugnata dalla Ricorrente tale informazione sia stata omessa.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza sopra citata ritenendo che sia censurabile e meriti di essere riformata per errata valutazione dei fatti di causa ed erronea motivazione.
L'appellato si è costituito chiedendo l'inammissibilità dell'appello essendo la società cancellata prima della procedura di recupero e sarebbe applicabile le precedente normativa.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dispone la riunione dell'RGA 5361-2023 all'RGA 5297-2023.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 16916 del 24 giugno 2025, interviene su questioni cruciali inerenti alla successione dei soci nelle obbligazioni tributarie di società estinte.
In particolare, ribadisce, dando seguito a quanto statuito dalle sezioni unite con la pronuncia n. 3625/2025, che ai fini della configurazione della responsabilità per le obbligazioni societarie in capo ai soci, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra soltanto una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi.
Di conseguenza:
il socio (o ex socio) è considerato successore della società estinta nel processo, per il solo fatto di essere tale. Non è necessario che abbia effettivamente ricevuto quote di liquidazione o beni dalla società e non può eccepire il difetto di legittimazione passiva nel giudizio che prosegue nei suoi confronti, anche se è rimasto estraneo al primo grado di giudizio. La sua legittimazione deriva direttamente dal fenomeno successorio, ma la sua responsabilità, tuttavia, è limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione (o comunque alle utilità patrimoniali ricevute), come previsto dall'articolo 2495 cc. Questo limite opera sul piano sostanziale della responsabilità, non su quello processuale della legittimazione.
Pertanto la Corte di cassazione, con l'Ord. n. 16916 del 24/06/2025, è intervenuta su una questione dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità: la sorte delle obbligazioni tributarie a carico delle società estinte e la loro trasmissione ai soci, anche quando questi non abbiano ricevuto alcuna distribuzione del patrimonio residuo.
La sentenza di prime cure è erronea in ogni caso, in quanto l'affermazione del Contribuente secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento risulterebbe omessa è priva di ogni riscontro probatorio.
Ed invero, la Ricorrente avrebbe dovuto provare, in punto di fatto, che il responsabile del procedimento ivi indicato non abbia esercitato correttamente le sue funzioni, pregiudicando in modo sostanziale la posizione della medesima.
Il modello di cartella di pagamento è stato predisposto dall'Agente della Riscossione in senso conforme alla norma di cui all'art. 36, comma 4 ter del D.L. n. 248/2007 - convertito dalla Legge n. 31/2008 - ai sensi del quale “la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1giugno 2008”.
Il citato modello - disciplinato dal Decreto del Ministro delle Finanze 28 giugno 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999 e successivamente approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 100148 del 2012 - contiene l'indicazione: “Il responsabile del procedimento di iscrizione è…” seguita dal Nome e Cognome del Funzionario.
Nel merito della pretesa impositiva. ultimo motivo, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Società in epigrafe, la Dichiarazione dei redditi presentata con Modello Unico 2007, relativa al periodo d'imposta 2006, contiene l'indicazione di imposte a debito alle quali non ha fatto seguito alcun versamento.
Trattasi, pertanto, di imposte dichiarate ma non versate in relazione alle quali non può sorgere dubbio alcuno essendo state autoliquidate dallo stesso Contribuente.
Legittimamente l'Ufficio ha provveduto ad effettuare la liquidazione - ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 - del citato Modello Unico cui ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo delle imposte non versate e delle rituali sanzioni amministrative.
Altrettanto fondata è l'altra porzione della pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento impugnata, riferita all'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1997.
Ed invero l'Ente Impositore ha provveduto a notificare in data 3 maggio 2002 l'avviso di accertamento indicato dalla Ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il giudizio incardinato dalla Società avverso il citato atto impositivo si è concluso con sentenza della CTP di
Siracusa, n. 289/01/09, depositata il 14 dicembre 2009 e passata in giudicato.
La pretesa impositiva fatta valere ai fini ILOR dall'Ufficio è stata confermata dal Giudice adito.
In merito al presunto vizio di notifica, appare strumentale la censura del Ricorrente. secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, “la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione…per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art.156 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un.
5/10/2004,19854, e conformemente, Cass. 24/11/2004 n. 22197; Cass. 9/6/2005 n.12153; Cass. 25/11/2005
n.24962; Cass. 31/10/2006 n.23649; Cass. 10/03/2008 n.6347).
Se il Contribuente ha avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, non può, in via di principio, dedurre i vizi di notifica a sostegno di una domanda di annullamento (ex multis, Cassazione sentenze nn. 20357 del 04/07/2007 e 4018 del 21/02/2007).
Sulla censura sul difetto di sottoscrizione l'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 prevede che gli atti amministrativi, predisposti tramite sistemi informatici, sono validi se la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, incontestabilmente contenuta nella cartella in oggetto.
Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 6, comma 5 della Legge
n. 212/2000 e dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997; la Corte di Cassazione ha affermato l'inesistenza, per l'Ente Impositore, di un generalizzato obbligo di comunicazione (ex multis Cassazione sentenza n. 1306 del 26 gennaio 2015).
In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6, comma 5, della Legge n. 212/2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ex articolo 36 bis del DPR n. 600/1973, ma lo prevede soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Peraltro, pur non essendone tenuto, l'Ufficio ha comunque elaborato ed inviato la comunicazione di irregolarità n. 5344007671 già prodotta in allegato alle controdeduzioni depositate agli atti del giudizio di primo grado
In merito alla censura riferita al profilo della motivazione della cartella di pagamento impugnata se ne eccepisce l'infondatezza in fatto ed in diritto per le ragioni nel seguito esposte.
L'art. 7 della Legge n. 212/2000 - rubricato "Chiarezza e motivazione degli atti” - mira ad assicurare ai contribuenti la conoscenza dei motivi sottesi al provvedimento amministrativo e il contenuto tassativo dello stesso.
La sentenza deve essere riformata.
Spese compensate stante le novità giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SI accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso originario.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SI il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM IC NZ IG OM
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5297/2018 depositato il 04/07/2018
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 N.q. Di Ex Socio Della Resistente_2 S.r.l. - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4675/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 ILOR 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IRAP 2006
- sull'appello n. 5361/2018 depositato il 05/07/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4675/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 ILOR 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100011764840 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 21 ottobre 2010, la Società in epigrafe ha impugnato nei confronti di ER SI
S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa (d'ora innanzi, Agente della Riscossione) la cartella di pagamento n. 298 2010 00117648 40, relativa all'ILOR per il periodo d'imposta 1997 e all'IRES,
IRAP ed IVA per il periodo d'imposta 2006.
La Ricorrente ha dedotto i motivi nel seguito esposti:
inesistenza giuridica della notificazione;
difetto di sottoscrizione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 6, comma 5 della Legge n.
212/2000 e dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997;
omessa indicazione del responsabile del procedimento;
difetto di motivazione;
inesistenza della pretesa tributaria.
In particolare, la Società in epigrafe ha censurato l'atto impugnato sostenendo che la notifica sia avvenuta senza l'intervento dell'Agente Notificatore e che sia carente sotto il profilo della sottoscrizione.
Lamenta, altresì, che manchi l'indicazione del responsabile del procedimento, pur evidenziando che l'atto impugnato rechi la dicitura “Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Nominativo_1”. La Società ha censurato l'atto impugnato anche sotto il profilo della motivazione e, da un punto di vista procedurale, ha evidenziato una presunta violazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e delle norme che, in tema di iscrizione a ruolo delle imposte non versate, prevedono la preventiva comunicazione al contribuente del c.d. avviso bonario.
Nel merito della pretesa impositiva, censura l'atto impugnato sostenendo di non aver alcun debito d'imposta.
Si costituiva in giudizio la ER SI S.p.A. eccependo, in primo luogo, la correttezza della procedura di notificazione avvenuta mediante il servizio postale ed evidenziando che la proposizione del ricorso avrebbe comunque sanato eventuali vizi, ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. In merito al presunto difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, l'Agente della Riscossione eccepiva che l'ordinamento giuridico non la prevede e che in tal senso si è ormai consolidata sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito.
Controdeduceva, altresì, alla censura relativa al presunto difetto di motivazione e, in merito all'indicazione del responsabile del procedimento, citava una pronuncia recente della CTP di Siracusa in cui veniva precisato che la sua funzione “non è quella di fornire spiegazioni…bensì di avere un soggetto, di rilevanza esterna, che risponda…per le irregolarità commesse nel corso delle procedure amministrative a lui delegate”
(controdeduzioni, p. 6).
Nel merito della pretesa impositiva eccepiva il proprio difetto di legittimazione, chiedendo al Giudice adito di essere autorizzata ad effettuare la chiamata in causa dell'Ente Impositore. Previa chiamata in causa effettuata dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate mediante controdeduzioni depositate in data 14 gennaio 2011.
La Difesa Erariale eccepiva la legittimità del procedimento di liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, evidenziando, altresì, che nessuna violazione dell'art. 6, comma 5 della Legge n. 212/2000 era configurabile atteso che l'Ufficio aveva effettuato la comunicazione di irregolarità n. 5344007671 pur non essendone tenuto, trattandosi di imposte dichiarate e non versate.
Con sentenza n. 4675/02/17, pronunciata il 7 dicembre 2017 e depositata in segreteria il 20 dicembre 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, ha accolto il ricorso compensando le spese di lite.
Il Collegio, premesso che “le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008 devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo dell'ente creditore nonché l'indicazione dei responsabili dei procedimenti di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento” ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, sull'assunto che nella cartella di pagamento impugnata dalla Ricorrente tale informazione sia stata omessa.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza sopra citata ritenendo che sia censurabile e meriti di essere riformata per errata valutazione dei fatti di causa ed erronea motivazione.
L'appellato si è costituito chiedendo l'inammissibilità dell'appello essendo la società cancellata prima della procedura di recupero e sarebbe applicabile le precedente normativa.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente dispone la riunione dell'RGA 5361-2023 all'RGA 5297-2023.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 16916 del 24 giugno 2025, interviene su questioni cruciali inerenti alla successione dei soci nelle obbligazioni tributarie di società estinte.
In particolare, ribadisce, dando seguito a quanto statuito dalle sezioni unite con la pronuncia n. 3625/2025, che ai fini della configurazione della responsabilità per le obbligazioni societarie in capo ai soci, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra soltanto una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi.
Di conseguenza:
il socio (o ex socio) è considerato successore della società estinta nel processo, per il solo fatto di essere tale. Non è necessario che abbia effettivamente ricevuto quote di liquidazione o beni dalla società e non può eccepire il difetto di legittimazione passiva nel giudizio che prosegue nei suoi confronti, anche se è rimasto estraneo al primo grado di giudizio. La sua legittimazione deriva direttamente dal fenomeno successorio, ma la sua responsabilità, tuttavia, è limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione (o comunque alle utilità patrimoniali ricevute), come previsto dall'articolo 2495 cc. Questo limite opera sul piano sostanziale della responsabilità, non su quello processuale della legittimazione.
Pertanto la Corte di cassazione, con l'Ord. n. 16916 del 24/06/2025, è intervenuta su una questione dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità: la sorte delle obbligazioni tributarie a carico delle società estinte e la loro trasmissione ai soci, anche quando questi non abbiano ricevuto alcuna distribuzione del patrimonio residuo.
La sentenza di prime cure è erronea in ogni caso, in quanto l'affermazione del Contribuente secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento risulterebbe omessa è priva di ogni riscontro probatorio.
Ed invero, la Ricorrente avrebbe dovuto provare, in punto di fatto, che il responsabile del procedimento ivi indicato non abbia esercitato correttamente le sue funzioni, pregiudicando in modo sostanziale la posizione della medesima.
Il modello di cartella di pagamento è stato predisposto dall'Agente della Riscossione in senso conforme alla norma di cui all'art. 36, comma 4 ter del D.L. n. 248/2007 - convertito dalla Legge n. 31/2008 - ai sensi del quale “la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1giugno 2008”.
Il citato modello - disciplinato dal Decreto del Ministro delle Finanze 28 giugno 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999 e successivamente approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 100148 del 2012 - contiene l'indicazione: “Il responsabile del procedimento di iscrizione è…” seguita dal Nome e Cognome del Funzionario.
Nel merito della pretesa impositiva. ultimo motivo, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Società in epigrafe, la Dichiarazione dei redditi presentata con Modello Unico 2007, relativa al periodo d'imposta 2006, contiene l'indicazione di imposte a debito alle quali non ha fatto seguito alcun versamento.
Trattasi, pertanto, di imposte dichiarate ma non versate in relazione alle quali non può sorgere dubbio alcuno essendo state autoliquidate dallo stesso Contribuente.
Legittimamente l'Ufficio ha provveduto ad effettuare la liquidazione - ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.
600/1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 - del citato Modello Unico cui ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo delle imposte non versate e delle rituali sanzioni amministrative.
Altrettanto fondata è l'altra porzione della pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento impugnata, riferita all'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1997.
Ed invero l'Ente Impositore ha provveduto a notificare in data 3 maggio 2002 l'avviso di accertamento indicato dalla Ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il giudizio incardinato dalla Società avverso il citato atto impositivo si è concluso con sentenza della CTP di
Siracusa, n. 289/01/09, depositata il 14 dicembre 2009 e passata in giudicato.
La pretesa impositiva fatta valere ai fini ILOR dall'Ufficio è stata confermata dal Giudice adito.
In merito al presunto vizio di notifica, appare strumentale la censura del Ricorrente. secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, “la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione…per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art.156 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un.
5/10/2004,19854, e conformemente, Cass. 24/11/2004 n. 22197; Cass. 9/6/2005 n.12153; Cass. 25/11/2005
n.24962; Cass. 31/10/2006 n.23649; Cass. 10/03/2008 n.6347).
Se il Contribuente ha avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, non può, in via di principio, dedurre i vizi di notifica a sostegno di una domanda di annullamento (ex multis, Cassazione sentenze nn. 20357 del 04/07/2007 e 4018 del 21/02/2007).
Sulla censura sul difetto di sottoscrizione l'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 prevede che gli atti amministrativi, predisposti tramite sistemi informatici, sono validi se la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, incontestabilmente contenuta nella cartella in oggetto.
Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 6, comma 5 della Legge
n. 212/2000 e dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997; la Corte di Cassazione ha affermato l'inesistenza, per l'Ente Impositore, di un generalizzato obbligo di comunicazione (ex multis Cassazione sentenza n. 1306 del 26 gennaio 2015).
In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6, comma 5, della Legge n. 212/2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ex articolo 36 bis del DPR n. 600/1973, ma lo prevede soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Peraltro, pur non essendone tenuto, l'Ufficio ha comunque elaborato ed inviato la comunicazione di irregolarità n. 5344007671 già prodotta in allegato alle controdeduzioni depositate agli atti del giudizio di primo grado
In merito alla censura riferita al profilo della motivazione della cartella di pagamento impugnata se ne eccepisce l'infondatezza in fatto ed in diritto per le ragioni nel seguito esposte.
L'art. 7 della Legge n. 212/2000 - rubricato "Chiarezza e motivazione degli atti” - mira ad assicurare ai contribuenti la conoscenza dei motivi sottesi al provvedimento amministrativo e il contenuto tassativo dello stesso.
La sentenza deve essere riformata.
Spese compensate stante le novità giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SI accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso originario.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SI il 4 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM IC NZ IG OM