Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 898
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notificazione

    La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    Gli atti amministrativi predisposti tramite sistemi informatici sono validi se la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, come avvenuto nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 6, comma 5 Legge n. 212/2000

    L'Agenzia delle Entrate non ha un obbligo generalizzato di comunicazione preventiva, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L'ufficio ha comunque inviato una comunicazione di irregolarità.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La sentenza di primo grado ha ritenuto omessa tale indicazione, ma la Corte d'Appello ritiene che l'affermazione del contribuente sia priva di riscontro probatorio e che la cartella contenga l'indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La censura è infondata in fatto e in diritto. L'art. 7 della L. 212/2000 mira ad assicurare la conoscenza dei motivi sottesi al provvedimento amministrativo.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006 indica imposte a debito non versate. Per l'ILOR 1997, la pretesa impositiva è stata confermata da sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notificazione

    La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    Gli atti amministrativi predisposti tramite sistemi informatici sono validi se la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, come avvenuto nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 6, comma 5 Legge n. 212/2000

    L'Agenzia delle Entrate non ha un obbligo generalizzato di comunicazione preventiva, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L'ufficio ha comunque inviato una comunicazione di irregolarità.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La sentenza di primo grado ha ritenuto omessa tale indicazione, ma la Corte d'Appello ritiene che l'affermazione del contribuente sia priva di riscontro probatorio e che la cartella contenga l'indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La censura è infondata in fatto e in diritto. L'art. 7 della L. 212/2000 mira ad assicurare la conoscenza dei motivi sottesi al provvedimento amministrativo.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006 indica imposte a debito non versate. Per l'ILOR 1997, la pretesa impositiva è stata confermata da sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notificazione

    La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    Gli atti amministrativi predisposti tramite sistemi informatici sono validi se la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, come avvenuto nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 6, comma 5 Legge n. 212/2000

    L'Agenzia delle Entrate non ha un obbligo generalizzato di comunicazione preventiva, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L'ufficio ha comunque inviato una comunicazione di irregolarità.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La sentenza di primo grado ha ritenuto omessa tale indicazione, ma la Corte d'Appello ritiene che l'affermazione del contribuente sia priva di riscontro probatorio e che la cartella contenga l'indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La censura è infondata in fatto e in diritto. L'art. 7 della L. 212/2000 mira ad assicurare la conoscenza dei motivi sottesi al provvedimento amministrativo.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006 indica imposte a debito non versate. Per l'ILOR 1997, la pretesa impositiva è stata confermata da sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notificazione

    La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    Gli atti amministrativi predisposti tramite sistemi informatici sono validi se la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, come avvenuto nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 6, comma 5 Legge n. 212/2000

    L'Agenzia delle Entrate non ha un obbligo generalizzato di comunicazione preventiva, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L'ufficio ha comunque inviato una comunicazione di irregolarità.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La sentenza di primo grado ha ritenuto omessa tale indicazione, ma la Corte d'Appello ritiene che l'affermazione del contribuente sia priva di riscontro probatorio e che la cartella contenga l'indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La censura è infondata in fatto e in diritto. L'art. 7 della L. 212/2000 mira ad assicurare la conoscenza dei motivi sottesi al provvedimento amministrativo.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006 indica imposte a debito non versate. Per l'ILOR 1997, la pretesa impositiva è stata confermata da sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notificazione

    La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    Gli atti amministrativi predisposti tramite sistemi informatici sono validi se la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, come avvenuto nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 6, comma 5 Legge n. 212/2000

    L'Agenzia delle Entrate non ha un obbligo generalizzato di comunicazione preventiva, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L'ufficio ha comunque inviato una comunicazione di irregolarità.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La sentenza di primo grado ha ritenuto omessa tale indicazione, ma la Corte d'Appello ritiene che l'affermazione del contribuente sia priva di riscontro probatorio e che la cartella contenga l'indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La censura è infondata in fatto e in diritto. L'art. 7 della L. 212/2000 mira ad assicurare la conoscenza dei motivi sottesi al provvedimento amministrativo.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2006 indica imposte a debito non versate. Per l'ILOR 1997, la pretesa impositiva è stata confermata da sentenza passata in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 898
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 898
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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