Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15598 del 2025, proposto da
GL EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Poste Italiane Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Agnello, Luciana Pia Tancredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 20.10.2025 di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19 dicembre 2025 e ritualmente depositato, la Sig.ra GL EN ha agito avverso il silenzio serbato da Poste Italiane S.p.a. in ordine all’istanza di accesso agli atti, presentata in data 20 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi alla spedizione, consegna e/o giacenza della missiva registrata con codice 61857900808-4, cui l’istante risultava essere destinataria.
La ricorrente aveva dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla predetta documentazione al fine di far accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e l’inefficacia di presunte pretese creditorie vantate dal Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
2. Si è costituita in giudizio Poste Italiane S.p.a., la quale, con memoria difensiva, ha rappresentato che in data 4 febbraio 2026 l’Amministrazione, a seguito di ricerche, ha inviato, a mezzo PEC all’indirizzo dell’Avv. Paolo Bianco, una comunicazione di riscontro alla citata richiesta, allegando il “ modello di consegna ” del plico raccomandato per cui è causa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere o il rigetto del ricorso.
3. Con memoria del 4 marzo 2026, la difesa della ricorrente ha dato atto dell’avvenuta ostensione dei documenti in data 4 febbraio 2026, chiedendo, pertanto, “ la improcedibilità per cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria del Giudice – alla stregua del criterio della soccombenza virtuale – di regolamentazione delle spese del giudizio in favore del ricorrente ”.
4. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio rileva che, nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione resistente ha esibito la documentazione richiesta.
Tale circostanza, pacificamente riconosciuta anche dalla parte ricorrente nella propria memoria difensiva, ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in questa sede.
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”. Tale pronuncia postula che siano accaduti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo, stante l’avvenuta realizzazione del bene della vita cui il ricorrente aspirava (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2059 del 23 aprile 2014).
Nella fattispecie, essendo stata la pretesa della ricorrente soddisfatta in corso di causa con l’ostensione della documentazione richiesta detenuta dall’Amministrazione, va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere.
6. Ciò posto, occorre provvedere alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La cessazione della materia del contendere, infatti, non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, le quali devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4306 del 30 maggio 2022).
Tale principio impone di valutare se, in assenza della sopraggiunta ostensione documentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale.
Tanto premesso, e venendo al caso qui in rilievo, non può dubitarsi della ricorrenza di una situazione di soccombenza c.d. virtuale in capo a Poste Italiane S.p.a. in quanto:
- l’Amministrazione deteneva la documentazione richiesta dall’interessata, tardivamente ostesa solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio;
- l’interesse della ricorrente all’accesso era indiscutibilmente qualificato, in quanto la richiesta era motivata dalla necessità di tutelare la propria posizione giuridica da possibili lesioni derivanti da pretese creditorie vantate dal Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Le spese di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna Poste Italiane S.p.a. al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI AN, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | PI AN |
IL SEGRETARIO