CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1052/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4016/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004979412000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 4016/2025 Ricorrente_1 si è opposto alla cartella di pagamento n. 29520240004979412000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2007 (Cfr. cartella allegata al ricorso) - DESCRIZIONE – 1.Ruolo n.2024/000234 reso esecutivo in data 02/11/2023, ruolo ordinario, per Tassa Rifiuti Solidi Urbani 2007, Ader insoluto cartella Nr 343785 del 08/11/2018, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 787,00; Pretesa complessiva pari ad € 792,88, notificata in data 21/02/2025 dall'Agenzia delle entrate-OS di Messina.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'ADER e l'ATO ME 1 s.p.a. si sono costituite ed hanno contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, sussiste con riferimento all' anno indicato in cartella la prospettata prescrizione, atteso che la cartella è stata notificata in data 21.2.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto all' anno cui si riferisce.
In particolare, né l'ente impositore, né l'ADER, hanno versato in atti copia delle fatture eventualmente notificate alla parte, nonché intimazioni di pagamento successive ritualmente notificate.
Solo per completezza, va pure detto che l'intimazione di pagamento prodotta dall'ente impositore non sia bastevole, al riguardo, atteso che la stessa non risulta notificata, risultando solo “sconosciuto-indirizzo insufficiente” (cfr.).
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti resistenti a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre accessori, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4016/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004979412000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 4016/2025 Ricorrente_1 si è opposto alla cartella di pagamento n. 29520240004979412000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2007 (Cfr. cartella allegata al ricorso) - DESCRIZIONE – 1.Ruolo n.2024/000234 reso esecutivo in data 02/11/2023, ruolo ordinario, per Tassa Rifiuti Solidi Urbani 2007, Ader insoluto cartella Nr 343785 del 08/11/2018, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 787,00; Pretesa complessiva pari ad € 792,88, notificata in data 21/02/2025 dall'Agenzia delle entrate-OS di Messina.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'ADER e l'ATO ME 1 s.p.a. si sono costituite ed hanno contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, sussiste con riferimento all' anno indicato in cartella la prospettata prescrizione, atteso che la cartella è stata notificata in data 21.2.2025, sicchè risulta intempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta oltre il successivo termine di prescrizione quinquennale rispetto all' anno cui si riferisce.
In particolare, né l'ente impositore, né l'ADER, hanno versato in atti copia delle fatture eventualmente notificate alla parte, nonché intimazioni di pagamento successive ritualmente notificate.
Solo per completezza, va pure detto che l'intimazione di pagamento prodotta dall'ente impositore non sia bastevole, al riguardo, atteso che la stessa non risulta notificata, risultando solo “sconosciuto-indirizzo insufficiente” (cfr.).
Il ricorso va, pertanto, accolto e le spese seguono la soccombenza delle parti convenute come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso e annulla l' atto impugnato;
condanna le parti resistenti a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente che si liquidano in € 400,00, oltre accessori, nonché contributo unificato se versato, con distrazione in favore del suo procuratore antistatario. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna